Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A IN NOME DEL POPDËO3 135/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D CA SAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.11096/99 Dott. Mileo Vincenzo Consigliere Michele Dott. De Luca Consigliere Cron. 7253 Dott. Putaturo Donati Mario Dott. Figurelli Donato Consigliere Rep. Dott. Di Lella Raffaele Ud. 23/11/01 Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da FALLIMENTO ANCO DI ME AN S.A. S. ., in persona in persona della curatrice dott Marina Liguori rappresentato e difeso, а margine del ricorso, dall'avv. Antonio Scogliamiglio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, al Corso Umberto 1° n.242 Torre Annunziata. ricorrente 4568
contro
PE IN, rappresentato e difeso, come da procura а margine del controricorso, dagli avv.ti Leopoldo ai quali Spedaliere e Fabio Fabbrini, unitamente elettivamente domicilia alla via Cavour n.226 Roma. - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1346 del 5 novembre 1998 R.G. 1274/1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.552 del 16 febbraio 1996 il Pretore di Torre Annunziata condannava la s.a.s. Anco di LC AN, rimasta contumace, a a MI NE la complessiva corrispondere 77.143.306, oltre interessi e somma di £ rivalutazione, per spettanze retributive relative al rapporto di lavoro intercoso dall'1 gennaio 1982 al 30 giugno 1992. Avverso tale pronuncia proponeva appello la s.a.s. Anco di LC AN, a cui subentrava, costituendosi nel corso del giudizio, il Fallimento della Anco s.a.S. Il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento del gravame, rilevato che l'appellante aveva fornito la prova documentale di una minor durata del rapporto rispetto a quella dedotta in 2 ricorso, 10 condannava а corrispondere al lavoratore la minor somma di £ 37.793.425. Avverso tale pronuncia la Curatela del Fallimento Anco s.a.s. di LC AN propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. MI NE resiste con controricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo Al ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art 437 cpc, afferma che la sentenza impugnata è stata pronunciata sulla base dei nuovi conteggi che il lavoratore ha prodotto in appello, dopo che il datore di lavoro aveva dimostrato documentalmente la minore durata del rapporto, rispetto a quella dedotta dal lavoratore. Sostiene che l'evidenziato comportamento del lavoratore concretizza una inammissibile mutatio libelli, in quanto il riferimento alla minore durata del rapporto (dedotta dall'appellante), e la conseguente diversa quantificazione delle spettanze, costituiscono fatti nuovi, non prospettati innanzi al primo giudice. Il motivo di ricorso è infondato. La richiesta, formulata in appello in via subordinata di spettanze retributive d'importo 3 inferiore a quello domandato in primo grado non costituisce domanda nuova, preclusa ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., trattandosi di mera riduzione della domanda originaria, ed essendo peraltro tale minore petitum attribuibile dal giudice anche in mancanza di un'esplicita domanda del lavoratore. (Cass 07532 del 25/07/1990) Con il secondo motivo Ala ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 360 cpc n.5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene in particolare la ricorrente: a) che il Tribunale, pur riconoscendo preminente efficacia probatoria, in relazione alla sussistenza e durata del rapporto, alla documentazione prodotta rispetto alle risultanze testimoniali, poi, contraddittoriamente, ha dato credito alle dichiarazioni dei testi, nel determinare le spettanze retributive del lavoratore;
b) che il Tribunale, pur avendo rilevato che, secondo quanto emergeva dalla documentazione prodotta, il rapporto doveva ritenersi cessato alla data del 31 dicembre 1990, poi, ciò nonostante, ha considerato quale data di cessazione del rapporto, 4 come si ricava dall'esame dei conteggi, quella del 30 giugno 1992; c) che il Tribunale, nel quantificare le somme lavoratore dovute al ricorrente, ha richiamato i conteggi da quest'ultimo prodotti, ma non ha motivato circa la esattezza degli stessi. Le censure non meritano accoglimento. La censura sub a) è inammissibile. Non risulta (e non vi è alcuna deduzione specifica al riguardo) che il giudice del gravame, accertata la sussistenza, in base alla documentazione prodotta dallo stesso datore di lavoro, di un ordinario rapporto di lavoro in relazione alle mansioni dedotte, abbia poi, al fine di determinare le spettanze retributive, utilizzato anche ulteriori circostanze emerse dalle deposizioni testimoniali. Né vi è nel ricorso alcun riferimento a specifiche affermazioni testimoniali (relative a circostanze contestate) che il giudice avrebbe utilizzato ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal lavoratore. Anche la doglianza sub b) non appare ammissibile. Non è dato rilevare sulla base di quali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, ovvero di quali calcoli о dati riportati nei 5 conteggi, sarebbe desumibile che il giudice del gravame, pur avendo affermato la cessazione del rapporto alla data del 31 dicembre 1990, avrebbe poi contraddittoriamente quantificato le spettanze del lavoratore in relazione d un più ampio periodo lavorativo. Nel dedurre la riferita circostanza (denunciata sotto il profilo della contraddittorietà motivazionale) ✗la ricorrente si limita infatti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ad una generica e indimostrata doglianza, che non individuando alcun elemento utile a consentire al giudice di legittimità la verifica della sussistenza del vizio denunciato, va dichiarata inammissibile. Egualmente inammissibile è la censura sub c). Il vizio di motivazione, perché sia rilevante, deve riguardare un punto decisivo della controversia. A tal fine (e per consentire quindi al giudice di di verificare la decisività deglilegittimità elementi inadeguatamente motivati) grava l'onere di indicare e riportaresull'attore quelle circostanze che, se valutate e opportunamente apprezzate, avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione. 6 Nel caso di specie, deducendosi la omessa neralife motivazione sulla verifica dei conteggi, laattore avrebbe dovuto evidenziare la eventuale erroneità degli stessi. Poiché ✓ a ricorrente non propone né richiama alcun rilievo specifico circa l'esattezza dei conteggi, che non viene dunque concretamente posta in discussione, ma si limita a dolersi della omessa motivazione al riguardo, la conseguente mancata individuazione del rapporto di causalità fra il punto oggetto della denunziata carenza motivazionale e la decisione adottata determina la inammissibilità della doglianza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo. ha enke:
PQM
Rigetta il ricorso;
presente Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del 2600 (6518), oltregiudizio, che si liquidano in lire 12600 (2582,28 €) lire 5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Mileo Raffaele Di Lella Vincenzo Miles قطام ANCE! Phillie