Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
Il termine di prescrizione del diritto del patrocinatore a spese dello Stato alla liquidazione del compenso decorre dal momento in cui diviene noto ("ex lege", ovvero previa comunicazione) l'intervenuto deposito della motivazione della sentenza, se non contestuale.
Commentario • 1
- 1. Patrocinio a spese dello Stato: rilevabile d'ufficio la prescrizione del compenso dell'avvocatoAccesso limitatoLeonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2008, n. 37539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37539 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 02/07/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1496
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 15889/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. CONTE FRANCESCA G.;
nei confronti di:
MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza emessa il 20/2/2006 dal TRIBUNALE DI TARANTO. Sentita la relazione svolta dal Presidente relatore, Dott. LIONELLO MARINI;
lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte, Dott. MARIO FRATICELLI, il quale ha chiesto annullarsi, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame sulla opposizione, l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 20 febbraio 2006 il giudice monocratico del Tribunale di Taranto ha rigettato la opposizione proposta dall'Avv. Francesca G. Conte - difensore di fiducia di AC NI, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato - avverso il decreto datato 19 luglio 2005 con il quale la Corte di Assise di Taranto aveva rigettato la istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal suddetto difensore.
Il giudice della opposizione ha motivato il proprio provvedimento, confermativo di quello impugnato, sostenendo che il credito vantato risultava prescritto a norma dell'art. 2956 c.c., n. 2, atteso che l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività svolta nell'intero giudizio di primo grado era stata depositata nella cancelleria della 1 sezione della Corte di Assise di Taranto il 5 gennaio 2005, quindi oltre il termine di tre anni dalla lettura, avvenuta il 15 dicembre 2001, del dispositivo della sentenza pronunciata in primo grado.
Secondo il suddetto giudice era a tale data - e non già a quella (2 agosto 2002) dell'avvenuto deposito della motivazione della sentenza, deposito il cui avviso era stato notificata al difensore il 24 settembre 2002 - che occorreva fare riferimento ai fini della citata norma civilistica, atteso che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", e considerato che per determinare tale dies a quo si deve applicare il principio sancito dall'art. 2957 c.c., secondo cui per gli avvocati il termine decorre "dalla decisione" della lite ovvero, "per gli affari non determinati", dall'ultima prestazione.
Su detta disposizione, avente carattere generale, doveva prevalere la norma speciale, intervenuta successivamente, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 (dettata con riguardo alla specifica e ristretta materia del patrocinio a spese dello Stato), ai cui sensi la liquidazione dei compensi al difensore è effettuata dall'autorità giudiziaria "al termine di ciascuna fase e grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico". La lettura del dispositivo della sentenza segna la fine del grado di giudizio, e dalla relativa data erano trascorsi i previsti tre anni, a nulla rilevando in tema la successiva data del deposito della motivazione della sentenza.
Il giudicante ha rilevato, altresì, che il creditore, al fine di vincere la presunzione di prescrizione a suo carico, avrebbe dovuto provare che il suo diritto non era stato soddisfatto, prova non data nella specie e non derivabile - diversamente da quanto affermato nell'atto di opposizione - da una presunta implicita ammissione contenuta nel provvedimento di rigetto emesso dal giudice a quo (ammissione non fatta, comunque, neppure per implicito in quanto detto giudice si è limitato a rilevare la intervenuta prescrizione). Avverso l'ordinanza reiettiva della opposizione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Francesca G. Conte, deducendo la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 anche in relazione all'art. 2596 c.c., n. 2, e dell'art. 82, stesso D.P.R. anche in relazione al D.M.
n. 585 del 1994, artt. 1 e 3.
Afferma la ricorrente, sotto il primo dei cennati profili, che il giudice del gravame ha, così come quello di prime cure, fatto applicazione dell'istituto della prescrizione presuntiva dei compensi del professionista ai sensi del citato art. 2596 c.c. senza avere considerato:
A) che la pubblicazione della sentenza di condanna era avvenuta il 15 dicembre 2001 mediante lettura in udienza del solo dispositivo, riservatosi il giudice il termine di 40 giorni per il deposito della motivazione, l'avviso del quale fu notificato al difensore il 24 settembre 2002, ben otto mesi dopo la pronuncia della sentenza in aula.
Ex art. 2957 c.c., n. 2 il termine di prescrizione "decorre dalla definizione della lite", sicché il termine triennale (dalla cui mancata osservanza deriva la possibilità di far valere la cd. prescrizione presuntiva) per presentare richiesta di liquidazione del compenso professionale, sarebbe scaduto solo il 24 settembre 2005, mentre detta richiesta fu tempestivamente depositata il 5 gennaio 2005, a nulla valendo il richiamo operato dal giudice della opposizione al disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, in quanto la normativa in materia di prescrizione dei diritti non è suscettibile di deroga ai sensi dell'art. 2936 c.c., e ciò a pena di nullità; inoltre, il termine per l'esercizio del diritto alla liquidazione del compenso professionale decorre dal momento in cui la sentenza diviene definitiva.
B) A fronte di una sentenza la cui motivazione è stata depositata oltre otto mesi dopo la data della lettura del dispositivo, a dimostrazione della complessità della vicenda che aveva impegnato il difensore ricorrente dal 1999, ed i compensi erano stati tutti richiesti nel minimo delle voci di cui alle tabelle professionali, i provvedimenti impugnati non si erano espressi sul punto, incorrendo così in violazione di legge.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha chiesto, in requisitoria scritta, annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame, avendo considerato che, dovendo la compiuta conoscenza della sentenza emessa ricomprendere, oltre al dispositivo, anche la motivazione, la richiesta avanzata doveva ritenersi tempestiva.
Ritiene la Corte che sia necessario premettere alcuni brevi cenni sull'istituto della prescrizione presuntiva, disciplinato negli artt.2954 c.c. e ss., e - per quanto interessa nel presente giudizio -
nell'art. 2956 c.c., comma 1, n. 2), a tenore del quale si prescrive in tre anni "il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative"; ai sensi del successivo art. 2957 c.c., comma 2, "Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla definizione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato;
per gli affari determinati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione". Come è noto, le prescrizioni presuntive hanno fondamento, natura e disciplina radicalmente differenti dalla prescrizione estintiva, in quanto, mentre quest'ultima è una vicenda estintiva del diritto, che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo, le prescrizioni presuntive, invece, hanno tutt'altra struttura, in quanto si fondano, appunto, sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato, o che si sia comunque estinto per difetto di qualsiasi altra causa. In sostanza, la prescrizione estintiva è essa stessa una causa di estinzione del diritto, mentre nella prescrizione presuntiva la legge presume che si sia verificata una diversa causa estintiva, e tale diverso istituto si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l'estinzione del debito avviene di regola contestualmente all'esecuzione della prestazione e senza che il debitore abbia cura di richiedere e, soprattutto, di conservare, una quietanza che gli garantisca la possibilità di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto ad estinguere il debito, come si da, ad esempio, in ordine alla somministrazione di cibi al ristorante (art. 2954 cod. civ.), al compenso delle lezioni impartite da un insegnante ad un allievo, al prezzo delle merci vendute al dettaglio o dei medicinali venduti dai farmacisti (art. 2595 c.c.). In tali casi, di normale pronta estinzione del debito relativo al compenso, la legge, trascorso un breve periodo (sei mesi, un anno o tre anni secondo i casi: artt. 2954, 2955 e 2966 c.c.), presume - presunzione iuris tantum vincibile peraltro dal creditore, il quale abbia lasciato imprudentemente decorrere l'intero periodo prescrizionale senza pretendere il pagamento, non già con l'uso di qualsiasi mezzo di prova, bensì soltanto ottenendo dal debitore la confessione che il debito, in realtà, non è stato pagato ovvero l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 cod. civ.), occorrendo altrimenti occorre deferire all'altra parte il giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) - che il suddetto debito si sia già estinto (il debito in realtà non si estingue, ma si presume che si sia estinto), con la conseguenza che il debitore, ove intenda avvalersi della prescrizione e la invochi per rifiutare l'adempimento del debito, è esonerato dall'onere di fornire in giudizio la prova dell'avvenuta estinzione (per esempio fornendo quietanza di pagamento), come altrimenti dovrebbe in base alla regola generale (art. 2697 c.c., comma 2). Se questi sono, dunque, i tratti caratteristici della prescrizione presuntiva, risulta evidente la difficoltà sotto il profilo logico- giuridico di applicare tale istituto in sede di decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il credito in questione in tanto può, invero, essere riconosciuto e soddisfatto in quanto sia stata presentata, ed accolta, una richiesta di liquidazione che va rivolta ad un giudice (quello del procedimento nel quale la prestazione professionale, della quale viene richiesto il compenso, è stata svolta), sicché detto particolare credito professionale presenta pertanto una specifica connotazione che è tale da sottrarlo ragionevolmente dal novero di quelli che di regola vengono soddisfatti contestualmente alla effettuazione della prestazione e che proprio per tale ragione sono assoggettati alla prescrizione presuntiva.
A parte tale rilievo, va ulteriormente osservato che la prescrizione presuntiva deve, per trovare applicazione, essere eccepita dal debitore (nel caso di specie da individuarsi nello Stato) mentre nella specie non risulta - ne' dal decreto reiettivo della richiesta di liquidazione di onorari e spese avanzate dall'Avv. Conte, emesso dalla Corte d'Assise di Taranto in data 19 luglio 2005 ed oggetto della proposta opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 96, ne' dalla memoria datata 8 novembre 2005 dell'Avvocatura dello Stato, volta a contrastare la proposta opposizione, ne', infine, dal provvedimento gravato di ricorso (nel quale si fa riferimento alla prescrizione presuntiva "invocata" dal primo giudice) - che la prescrizione presuntiva sia stata opposta dal "debitore" interessato. Ma anche a dover prescindere dai rilievi sin qui svolti - resi necessari dal trattarsi di assorbente) questione di diritto, che il giudice di legittimità deve considerare, pertanto, a prescindere dalle deduzioni della parte ricorrente - si dovrebbe comunque ritenere che il giudice della opposizione è comunque incorso in errore laddove ha affermato l'intervenuto decorso del termine triennale per avanzare la richiesta di liquidazione di compensi e spese effettuata dal difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Premesso, invero, che il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art.83, comma 2, a tenore del quale la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore è effettuata "al temine di ciascuna fase del giudizio" altro non fa che stabilire il momento nel quale il giudice può provvedere a detta liquidazione, va rilevato, comunque, che in tanto di "definizione della fase del giudizio" (nella specie, quello di primo grado) - a far data dal cui momento di verificazione l'ordinanza impugnata fa decorrere il termine triennale di cui all'art. 2956 cod. civ. - può propriamente parlarsi in quanto siano esauriti tutti gli incombenti tipici della fase, includenti nella specie il deposito (avvenuto a circa otto mesi di distanza dalla pronuncia) della sentenza (Cass. sez. 6^, 8-5-1998, n. 1706, Passalacqua;
sez. 6^, 9-4-1998, n. 1322, Craxi), atteso che l'art.548 c.p.p., pur essendo collocato tra gli "atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi esaurito se non al momento del deposito della sentenza, e non lo è, dunque, con la sola lettura del dispositivo della medesima.
A decorrere dalla data di deposito della sentenza in questione (2 agosto 2002), il termine triennale non era ancora decorso nella data (5 gennaio 2005) nella quale l'odierna ricorrente aveva depositato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali e delle spese sostenute per la difesa del soggetto ammesso al patrocinio a carico dello Stato.
Di, più, devesi osservare che il termine prescrizionale de quo non poteva comunque iniziare il proprio decorso se non a partire dalla data (24 settembre 2002) nella quale fu notificato al predetto difensore l'avviso di deposito della sentenza 15 febbraio 2001 della Corte d'Assise di Taranto, così come affermato dal requirente Procuratore Generate presso questa Corte nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ciò in quanto (vedasi Cass. civ. sez. 2^ 8-10-2001, n. 1236, Montiroli), il momento in cui interviene la "decisione della lite", ai fini della decorrenza del termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 2957 c.c., comma 2 per le competenze dovute agli avvocati e ai procuratori, va individuato con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio, e per potersi considerare "non impugnabile" la citata sentenza emessa dalla citata Corte d'Assise di Taranto nei confronti di AC NI (imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e difeso dall'Avv. Conte odierno ricorrente) era evidentemente necessario che l'avviso di deposito della stessa fosse stato notificato al suddetto difensore, cui spettava il diritto di proporre impugnazione, per il cui concreto esercizio era indispensabile la conoscenza della motivazione. Per le ragioni sin qui esposte - assorbenti rispetto ogni altra doglianza della ricorrente - l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti al Presidente del Tribunale di Taranto, per nuovo esame sulla proposta opposizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Taranto, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008