Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Il reato di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato dello straniero espulso ha natura permanente e quindi dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, cioè l'abbandono del territorio dello Stato, sicché la disciplina applicabile, in caso di modificazioni legislative "in peius", non è quella del momento di inizio della condotta che, perdurando, legittimamente ricade sotto il regime meno favorevole della normativa sopravvenuta. (Fattispecie relativa a prescrizione del reato, erroneamente individuata dal giudice di merito con riferimento alla fattispecie contravvenzionale prevista nell'originario testo del D.Lgs. n. 286 del 1998 e non a quella delittuosa, come modificata dalla legge n. 189 del 2002).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2008, n. 40651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40651 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
40 6 5 1 /08 REPUBBLICA ITALIANA
40651 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 01/10/2008
SENTENZA
N. 01201 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO IT N. 018782/2008 2. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
3. Dott. VECCHIO MASSIMO "
4.Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA 次 sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di Rorine
nei confronti di:
N. IL 06/05/1982 1) JI FITIM
avverso SENTENZA del 10/03/2008
TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SIOTTO MARIA CRISTINA
l'annullamente c.
2. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/3/2008 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato nei confronti di NK
IM, imputato del reato previsto dall'art. 13 comma 13 D.L.vo n. 286/98 ed accertato il
7/3/2008 (perché, dopo essere stato espulso, rientrava nel territorio dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno); il Tribunale ha ritenuto che, non essendo stati acquisiti elementi a smentita dell'assunto difensivo, che aveva collocato il fatto ascritto nell'anno 2003, doveva aversi riguardo al periodo prescrizionale previsto per il reato contavvenzionale quale era all'epoca il fatto ascritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino deducendo erronea applicazione di legge in quanto, trattandosi di reato permanente e quindi nella specie di condotta illecita iniziata sotto la previdente normativa ma proseguita sotto la nuova, trovava applicazione la normativa prevista da tale nuova disciplina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Da un lato, come più volte enunciato da questa Corte (cfr. ex multis: sent. n.17878/2004), va rilevato che il reato previsto dall'art. 13 comma 13 bis D.L.vo n.286/98 ha natura permanente,
essendo diretto ad impedire il reingresso illegale e la permanenza illecita nel territorio dello
Stato del soggetto espulso e, quindi, la protrazione della condotta antigiuridica da costui volontariamente protratta nel tempo.
Dall'altro lato va sottolineato che tra il reato di violazione del decreto prefettizio di espulsione già previsto dall'art. 13 comma 13 D.L.vo n.286/98 e l'analogo previsto dal medesimo articolo come modificato dalla legge 30/7/2002 n.189 vi é continuità normativa, sicché, tenuto conto della natura permanente del reato (che dura fino a quando non si pone in essere il comportamento dovuto, ossia l'abbandono del territorio dello Stato), una condotta iniziata sotto la previdente normativa e continuata sotto la nuova é sanzionabile secondo le previsioni di quest'ultima (cfr. Cass. sent. n.27399/2003).
Alla stregua di quanto sopra si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino che si adeguerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma 1'1/10/2008. Presidente
Il Consigliere estensore Il Tribuna Л Sott j
E VOTI
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