Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 1
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale dovuta a remissione di querela ritualmente accettata ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2003, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
562
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562/04 こ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/11/2003
SENTENZA
N. 1214/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO CONSIGLIERE
N. 016404/2003 2.Dott. FERRUA GIULIANA FF
3. Dott.AMATO ALFONSO "I
4. Dott.NAPPI ANIELLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
-
N. IL 16/03/1959 1) LI UI
N. IL 27/02/1945 2) AN GIULIO
avverso SENTENZA del 11/10/2002
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
MARINI PIER FRANCESCO
Dot. Francesc Vemoziom M annullement lead t o fectif rest
Eatcћ ни чей тош мене ти елева che ha concluso per
A
udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit, il difensore Avv. to frances havero peri on себе
-ов не самого на в ажни о шир жи inno delle puntende La Corte osserva:
Con sentenza 11.10.2002, la Corte di Appello di Roma,
sentenza del Tribunale di in parziale riforma della appellata da LL Roma in data 12.12.2001,
UI, NA AO e EL IO - ritenuti
responsabili i primi due di concorso nella diffamazione a stampa di HI ED LL mezzo
OR, ed il terzo di omesso controllo, sul periodico da lui diretto (il quotidiano "Il la pubblicazione Messaggero") atto ad impedire assolveva il NA per dell'articolo offensivo non aver commesso il fatto, confermando il giudizio di colpevolezza del LL e dell'EL. eA mezzo del comune difensore, il LL
l'EL hanno proposto ricorso per cassazione,
deducendo: violazione di legge per erronea1) applicazione dell'art.95 cod.pen. e disapplicazione degli artt. 51 e 59 cod.pen. in relazione al diniego dell'esimente del diritto di cronaca reale od almeno putativa;
2) manifesta illogicità della motivazione nella comparata valutazione delle posizioni degli imputati (posto che la sentenza aveva pur dichiarato fatti dichiarati al vero icorrispondenti nell'intervista rilasciata dal NA al giornalista
LL).
Successivamente, la Questura di Roma ha trasmesso all'autorità giudiziaria i verbali 26.2.2003 relativi alla remissione delle querele ed alle contestuali
accettazioni da parte dei querelati. Risultatagli atti che, successivamente al deposito degli atti di impugnazione, con atto formato il
26.2.2003 negli uffici della Questura di Roma e con
dichiarazioni sottoscritte dagli interessati ad un ufficiale di polizia giudiziaria, i querelanti HI
RC ed IM OR hanno reso, il primo mezzo dell'Avv. to personalmente ed il secondo a
Marcello Madia munito di procura speciale notarile
(atto del Dr. Alessandro Porru, notaio in Cagliari, in data 27.1.2003) dichiarazione di remissione delle
querele rispettivamente presentate nei confronti del
LL e degli EL per i fatti oggetto del presente giudizio, con contestuale accettazione da
parte dei querelati.
Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod.proc.pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza dei privati, è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.pen..
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione penale ha carattere pregiudiziale rispetto all'applicazione di altre cause di estinzione del reato (come è per la sopravvenuta prescrizione); in tal senso deve emettersi sentenza di
annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, non prevalendo evidenti cause di proscioglimento nel merito che, in ogni caso, non potrebbero essere dichiarate per l'effetto paralizzante indotto dalla remissione della querela (v., sia pure con riferimento all'art. 152 comma cod.proc.pen. del 1930: Cass.Sez.VI,2 26.10.1993
n. 10981, Agostinelli). Le spese del procedimento vanno poste a carico dei querelati, in solido, essendosi le parti rimesse all'applicazione del comma 4 dell'art.339 codice di rito.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;
condanna i querelati in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma, 11.11.2003 Il Consiglie est.сопазачатия Il Presidente
Franco Carrone
DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 12 6 . 2003
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise