Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
In caso di lesioni o infermità multiple policrone la rendita da inabilità non può essere calcolata in base alla somma aritmetica delle riduzioni dell'attitudine lavorativa risultanti dalle diverse infermità, dovendo invece tenersi conto della reciproca influenza delle patologie attraverso un giudizio di sintesi. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda dell'assicurato diretta ad ottenere un incremento della rendita unificata riconosciutagli per le infermità, contratte per causa di lavoro, di silicosi polmonare, angioneurosi e ipoacusia, limitandosi ad affermare che doveva escludersi che la valutazione del grado complessivo invalidante potesse corrispondere alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione dovute a ciascuna delle infermità senza alcuna motivazione in merito alle ragioni per cui si era ritenuto di escludere che dall'accertato aggravamento della silicosi polmonare - passata dallo stato di lieve entità al terzo stadio - fosse derivato un peggioramento della complessiva situazione invalidante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7956 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - rel. Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Di CE ER, elettivamente domiciliato in Roma in viale delle Milizie 38 presso lo studio dell'avvocato Angelozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marcangeli giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano del 24 giugno 1998, depositata il 20 luglio 1998, numero 445, r.g. 45/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 26 aprile 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Marcangeli Favata, quest'ultimo per delega dell'avvocato Catania;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con pronuncia resa il 21 ottobre 1994, il pretore di Avezzano rigettò la domanda di Di CE ER di incremento della rendita unificata del 74% riconosciutagli per le infermità, contratte per causa di lavoro, di silicosi polmonare, angioneurosi e ipoacusia. Il giudice di primo grado ebbe a dichiarare la inammissibilità, in quanto ritenuta tardiva, della produzione documentale attraverso la quale l'attore tendeva a dimostrare l'aggravamento della silicosi accertato nel corso del giudizio. L'appello proposto dal Di CE è stato respinto dal tribunale di Avezzano con la sentenza indicata in epigrafe, argomentandosi che le consulenze tecniche di ufficio espletate nei due gradi avevano escluso che si fosse verificato un aggravamento delle condizioni complessive del soggetto, non potendo rilevare ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione l'incidenza del danno biologico considerato invece dal consulente nominato nel secondo grado del giudizio.
Della decisione il Di CE chiede la cassazione con ricorso sostenuto da un motivo. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro resiste con controricorso. Motivi della decisione:
Con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 116, 196 e 197 del codice di procedura civile, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - il ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha escluso l'aggravamento dello stato dl inabilità, e ciò per non avere tenuto conto che il consulente tecnico nominato nel giudizio di appello aveva determinato questa nella misura percentuale del 74% per il solo effetto del peggioramento della silicosi polmonare, originariamente incidente per il 27% nel complesso delle altre patologie, emerso a seguito di ricovero ospedaliero successivo al deposito delle relazioni di consulenza del primo grado del giudizio. Nè rispondeva al vero che la misura sopra indicata fosse comprensiva del danno biologico. Infine, se anche deve ritenersi esatto che, come ritenuto dal giudice di merito, il grado di inabilità complessiva non può essere rapportato alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione dovute a ciascuna infermità, pur tuttavia nessuna motivazione è stata svolta dal tribunale al fine di fornire ragione del perché all'aggravamento di una delle malattie non fosse derivato un peggioramento della situazione complessiva invalidante.
La censura è fondata.
Va preliminarmente osservato che il tribunale, correttamente operando, in applicazione dell'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ha, sia pure in maniera implicita, ritenuto ammissibile la produzione della documentazione sanitaria relativa agli accertamenti esperiti nel corso dei ricoveri ospedalieri cui il ricorrente fu sottoposto nel mese di giugno del 1994.
Tanto premesso, per quanto risulta in punto di fatto dalla sentenza impugnata e dalla relazione di consulenza tecnica disposta dal giudice di appello, la inabilità lavorativa complessiva che a carico del ricorrente era stata accertata, antecedentemente alla instaurazione del giudizio, era quella del 74% della capacità lavorativa dello stesso con la incidenza della silicosi polmonare nella misura di almeno il 32%. È altrettanto incontestabile che le indagini disposte nel corso del giudizio avevano permesso di constatare un peggioramento di quest'ultima infermità essendo essa pervenuta dallo stato di lieve entità a quello di terzo stadio, tanto che il consulente medico nominato dal tribunale ebbe a esprimere il parere che essa dovesse stimarsi nella misura invalidante del 45%. Orbene, venendo meno al doveroso compito di una adeguata risposta alle istanze proposte con l'atto introduttivo del giudizio, il tribunale si è limitato a rilevare che l'ausiliare avrebbe tenuto conto, nella determinazione della percentuale invalidante, anche del danno biologico e non solo di quello strettamente attinente alla riduzione della capacità generica lavorativa, aggiungendo poi che in ogni caso - e cioè anche qualora la citata misura percentuale, come riferita dal consulente, si fosse dovuta rapportare esclusivamente alla limitazione della capacità di lavoro - non era stata raggiunta la prova che la incapacità complessiva avesse subito un incremento rispetto a quella precedentemente accertata, dovendo escludersi che la valutazione del grado complessivo invalidante debba corrispondere, in caso di pluralità di infermità, alla somma aritmetica delle singole percentuali di riduzione.
Deve convenirsi sulla validità, in linea di principio, di entrambe le proposizioni, e cioè, da un lato, che le indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965 sono collegate e commisurate ai soli riflessi che la malattia ha sull'attitudine del soggetto, al lavoro non potendo assumere rilievo gli svantaggi e gli ostacoli di altro genere (danno biologico) che la menomazione psicofisica possa comportare a carico del soggetto stesso (per tutte, Cass., 30 agosto 2000, n. 11428), e, dall'altro, che, per il caso di lesioni o infermità multiple policrome, la rendita di inabilità non può essere calcolata in base alla somma aritmetica delle riduzioni risultanti dai diversi infortuni, dovendo invece tenersi conto della reciproca influenza delle patologie attraverso un giudizio di sintesi (Cass., 22 gennaio 1997, n. 637). Ma, ciò premesso e ribadito, occorre osservare che tali principi sono stati applicati nella specie in maniera inaccettabile. E invero quanto alla prima questione, occorre osservare che la assertoria affermazione del tribunale attinente al computo, da parte del consulente, ai fini della valutazione operata, anche del danno biologico, contrasta con le conclusioni da questo espresse, secondo le quali (così testualmente si legge nella relazione) "all'epoca della revisione per cui è causa ed attualmente la silicosi polmonare, della quale DI FE EU era ed è portatore, risultava invalidante nella misura del 45% (quarantacinque) come riduzione della capacità generica di lavoro...". Nè, nel contesto dell'elaborato, si rinviene un qualsiasi riferimento alla presa in considerazione di un danno biologico. In ogni caso, il giudice del merito ha totalmente omesso di valutare che, a prescindere dalla misura percentuale, almeno secondo lo stesso consulente, un effettivo deterioramento della situazione del ricorrente con riferimento alla silicosi polmonare si sarebbe pur sempre verificato per essere essa passata al terzo stadio da quello precedente della lieve entità. Ugualmente assertoria è l'ulteriore affermazione che l'eventuale aggravamento, se anche sussistente, non avrebbe inciso sulla capacità lavorativa complessiva del soggetto, dovendo una tale conclusione essere necessariamente preceduta da una adeguata dimostrazione in concreto, che risulta invece totalmente assente. Si impone quindi la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice - che si designa nella Corte d'appello di L'Aquila - che procederà a un nuovo esame delle doglianze espresse dal ricorrente nei confronti della pronuncia di primo grado e alla quale si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001