Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Sig.a copia studio Richiesta REPUBBLICA ITALIANA iritti 3. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto02718/02 it LA CORTI IL CANCELLIERE SEZIONE SECONDA CIVILE azione di riduzine Idel prezzo di véciolite. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1429 Presidente SPADONEDott. Mario R.G. N. 18516/99 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO 21266/99 Cron.·6443 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 716 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere - Rel. Consigliere Ud. 28/11/01 Dott. Giandonato NAPOLETANO ha pronunciato la seguente S E NTENZA 1,55 L3000 CANCELLERIA sul ricorso proposto da: TEXMO SRL, in persona dell'Amm.re Unico Dott. BRUNO MODENA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OG719268 BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARTOLANO, difeso dall'avvocato ANGELO CONTINI, giusta DG719269 delega in atti;
й и - ricorrente к с contro е TESSUTI IND SRL, in persona del legale rappresentante ч pro tempore;
intimato e sul 2° ricorso n° 21266/99 proposto da: 2001 TESSUTI IND. SRL, in persona del legale rappresentante 1603 -1- pro tempore RAG.LENZI EGISTO, Amm.re Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CA, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO SAMBO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
SRL, in persona del legale rappresentante pro TEXMO tempore;
intimato avverso la sentenza n. 992/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CA AN, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso й incidentale e il rigetto del principale;
и udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore щ у Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il ricorso principale: rigetto 1° motivo, accoglimento А nel resto. Per il ricorso incidentale inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Tessuti Industriali s.r.l., con atto di citazione notificato il 4 giugno 1985, convenne la Texmo s.r.l. innanzi al Tribunale di Prato, per sentire, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ., ridurre il prezzo di una partita di tessuto da essa attrice acquistata, adducendo che la merce compravenduta non era conforme al campione, come contestato con telex del 26 ottobre 1984. costituendosi in giudizio, La convenuta, alla domanda, chiedendone il rigetto resistè siccome infondata. L'adito tribunale respinse la domanda ed, accertati i rispettivi crediti delle parti, li dichiarò compensati fino alla reciproca concorrenza nel loro originario ammontare. Propose appello la Tessuti Industriali s.r.l. e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza resa in data 11 agosto 1998, u h in riforma parziale della decisione impugnata, ha c e determinato in L.54.000.000 la riduzione del prezzo M spettante alla Tessuti Industriali s.r.l. per i vizi della fornitura e, dichiarata la compensazione fino alla reciproca concorrenza dei rispettivi crediti, ha condannato la Texmo s.r.l. а versare all'appellante la somma di L.852.931, da 3 rivalutarsi nella misura del 30%. Per quel che ancora rileva in questa sede, il giudice d'appello ha ritenuto che erroneamente il Tribunale avesse dichiarata la società acquisente decaduta dall'azione di garanzia in ordine ai ccdd. Vizi tecnologici del tessuto acquistato vizi relativi alla lunghezza, al peso, ecc. e ciò, non solo e non tanto perché trattavasi di vizi occulti, ma anche e soprattutto perché la società venditrice aveva riconosciuta l'esistenza dei vizi allorquando, а fronte delle contestazioni della società acquirente, aveva richiesto di "tentare un altro impiego del tessuto”. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso principale la Texmo s.r.l., affidandosi а quattro motivi. Resiste con controricorso la Tessuti s r Industriali s.rl.l., che, а sua volta, propone e b ricorso incidentale condizionato, fondato su di un l unico motivo. A V'è memoria difensiva per la ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo diretti nei confronti di una stessa sentenza. 4 Col primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, ult. p., 277, CO. 1°, e 345, co. 2°, cod. proc. civ. nonché per omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, adducendo che, poiché la società acquirente non aveva mai eccepito che la società venditrice avesse riconosciuto i vizi "tecnologici" e poiché si trattava di eccezione non rilevabile d'ufficio, la Corte d'Appello, ponendosi d'ufficio tale questione, ha violato l'art. 112 cod. proc. civ.. Non solo, perché, risolvendo solo. implicitamente il problema della rilevabilità d'ufficio della questione, ha anche omesso del tutto la motivazione sul punto. La censura è priva di fondamento in fatto, poiché, come risulta dall'atto di appello della 1 esaminabile in Tessuti Industriali s.r.l. considerazione della natura di error in procedendo del vizio denunciato, il riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice fu eccepito. La mancata specificazione della natura dei vizi oggetto del riconoscimento consente di riferire detta eccezione ad entrambe le categorie di vizi (vizio tintoriale e vizi tecnologici). 5 Col secondo motivo la ricorrente principale denuncia omessa о insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando che la motivazione resa in ordine al ritenuto riconoscimento dei vizi carente sotto molteplici profili, perché nulla dice: a) in ordine alla univocità dell'espressione attribuita alla venditrice ("tentare un altro impiego del tessuto"), che integrerebbe il preteso riconoscimento, nonché in ordine alla univocità dell'interpretazione di essa;
b) in ordine a quale delle due contestazioni operate dall'acquirente (telex del 26 ottobre 1984 telex del 21 febbraio 1985) e, quindi, а quali vizi si riferisce il preteso riconoscimento;
c) in ordine al senso dell'espressione "altro impiego"; d) in ordine alla quantità della merce coinvolta dalle pretese contestazioni;
el in ordine all'effettività e precisione dell'espressione riferita dal teste ZI;
f) in ordine all'attendibilità dello stesso teste. Il motivo è, in parte, inammissibile ed, in parte, fondato. riguarda laL'inammissibilità censura relativa al valore di riconoscimento dei vizi attribuito all'espressione riferita dal teste ZI, essendo evidente che tale valutazione, 6 ancorchè espressa in termini sintetici, costituisce apprezzamento di merito, come tale sottratto alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. La valutazione della congruità della motivazione resa al riguardo è ancorata al rilievo che il significato dell'espressione riferita dal teste e trascritta in sentenza era, secondo l'insindacabile giudizio della Corte d'Appello, di tale evidenza da non richiedere commento alcuno. Ugualmente inammissibile deve ritenersi la censura relativa alla valutazione dell'attendibilità del teste ZI. Deve, invece, ritenersi fondata la censura riguardante l'oggetto del riconoscimento. Poiché è pacifico in causa che la società acquirente operò due contestazioni, aventi ad oggetto, la prima (quella del 26 ottobre 1984), il difetto tintoriale, la seconda (quella del 21 febbraio 1985) vizi "tecnologici", il giudice т е d'appello, sulla base della deposizione del teste в и ZI, ritenuta attendibile, che fissa in un р determinato momento storico l'avvenuto п riconoscimento, avrebbe dovuto accertare а quale delle due categorie di vizi si riferis e il riconoscimento. 7 Se è vero che il riconoscimento, cui il secondo dell'art. 1495 cod. civ. attribuisce comma l'effetto di esonerare l'acquirente dalla denuncia dei vizi, è necessariamente quello che precede la pur vero che compito precipuo del denuncia, è giudice di merito dev'essere quello di accertare, specie in un caso, come quello in esame, di pluralità di vizi, venuti alla luce in tempi diversi, e di relative plurime denuncie, а quali vizi si riferisce il riconoscimento, essendo evidente che, ove si riferisse a vizi tempestivamente denunciati, il riconoscimento rispetto allo scopo voluto sarebbe irrilevante dalla norma. Tale accertamento mancato da parte della corte di merito, che apoditticamente ha ritenuto che oggetto del riconoscimento fossero entrambe le categorie di vizi, da cui, secondo l'accertamento т da essa compiuto, la merce era affetta. е Ugualmente, tenuto conto di quanto riferito dal ц и t este ZI in ordine alla parte di tessuto esaminato prima del riconoscimento e di quella м esaminata dopo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto motivare in ordine alla ritenuta attribuibilità all'intera fornitura di entrambe le categorie di 8 vizi, essendo mancata al riguardo la necessaria motivazione. Col terzo motivo la ricorrente principale, lamentando omessO esame di fatto decisivo e violazione ○ falsa applicazione degli artt. 1495, CO. 1°, e 2697 cod. civ. nonché, ancora, omessa od insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, rileva: 1°) in primo luogo, che il giudice d'appello ha violato l'art. 1495, co. 1°, cod. civ., avendo ritenuto che ad evitare la decadenza della Tessuti Industriali s.r.l. dal diritto alla garanzia in ordine ai vizi "tecnologici" bastasse accertare che si trattava di vizi occulti, mentre, al contrario, incombeva sull'acquirente, a fronte dell'avversa eccezione di decadenza dalla denuncia, l'onere di provare che i vizi erano stati denunciati nel termine di otto t giorni dalla scoperta;
2°) in secondo luogo, e u h subordinatamente che sulla natura occulta dei vizi c la sentenza impugnata è apodittica. e M I l motivo Va accolto, essendo evidente che, eccepita la decadenza dalla garanzia per intempestiva denuncia dei vizi, spettava alla acquirente, che faceva valere la garanzia, l'onere di provare di avere tempestivamente denunciato i 9 vizi, non essendo sufficiente l'accertamento della occulta dei vizi accertati. In tal caso, natura non è esonerato dall'onere invero, l'acquirente della denuncia, che Va fatta, ai sensi dell'art. 1495, co. 1°, cod. civ., nel termine di otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Ovviamente, essendo fondata sotto il primo profilo, la censura non Va esaminata sotto il secondo profilo, prospettato in via subordinata. Col quarto motivo la ricorrente principale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, CO. 1°, cod. civ. nonché omessa od insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, rilevando la Corte d'Appelloche, senza alcuna motivazione, ha attribuito a tutta la merce entrambe le categorie di vizi. 7 7 Osserva, inoltre, che l'onere di provare che 7 tutta la merce acquistata era affetta da entrambi i tipi di vizi spettava all'acquirente, che era venuta meno а tale onere. Né le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio autorizzavano le conclusioni tratte, sul punto, dalla corte territoriale. La censura ribadisce, anche con altre 10 considerazioni, il rilievo critico svolto sub 2°), nell'ultima parte del motivo. Non può non ripetersi, pertanto, quanto già osservato nel corso dell'esame di tale motivo, aggiungendosi che, come correttamente sostiene ora la ricorrente, l'onere di fornire la prova che tutta la merce era affetta sia dal vizio tintoriale sia dai vizi tecnologici incombeva sulla società acquirente, che faceva valere la garanzia. Trattandosi, tuttavia, di accertamento di natura tecnica, l'allegazione della parte acquirente poteva costituire oggetto di verifica a mezzo di C.T.U., le cui valutazioni, però, non vengono evidenziate nella sentenza impugnata. Va, ora, esaminato il ricorso incidentale, essendo stato accolto il terzo motivo del ricorso principale, al cui accoglimento era stata subordinata la proposizione del ricorso. Con l'unico motivo formulato, la ricorrente Osserva che, ove si ritenesse necessaria la denuncia dei vizi tecnologici, si dovrebbe ritenere anche ammissibile la prova per testi da essa richiesta in ordine alla tempestività della denuncia di tali vizi. Il ricorso è inammissibile, perché proposto || dalla parte che in grado d'appello, sul punto oggetto della censura, era risultata vittoriosa e che, pertanto, non aveva interesse a proporlo. Né tale interesse può sorgere a seguito dell'accoglimento del ricorso principale sullo stesso punto, essendo evidente che il giudice del rinvio, investito del riesame della questione a seguito dell'annullamento della precedente decisione, potrà valutare anche l'ammissibilità e all'uopo rilevanza dei mezzi istruttori eventualmente richiesti, tale questione ponendosi come conseguenza dell'accoglimento della censura proposta, sul punto, dall'appellante principale. Conclusivamente, dell'appello principale, mentre va rigettato il primo motivo, vanno accolti il secondo motivo, per quanto di ragione, nonché il t terzo ed il quarto;
il ricorso principale va, u invece, dichiarato inammissibile. h t Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in i relazione alle censure accolte e la causa Va W rinviata, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che giudicherà tenendo conto dei rilievi svolti da questa Suprema Corte in ordine alla necessità di motivazione relativa 12 attribuito all'oggetto del riconoscimento di vizi all'attribuibilità alla società venditrice nonché all'intera fornitura di entrambe le categorie di vizi ed alla necessità della prova, da parte della società acquirente, della tempestività della denuncia dei vizi "tecnologici".
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale;
dichiara 10ST 129,11 inammissibile il ricorso incidentale;
cassa, in 453 41,32 relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata TOT 170,43 e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma, addi 28 novembre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me Euriduste ціCourigliere extrurou д ар ение Приносми IL CANCELLERE C1 Francesco Catania AGENZIA Registre DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19334 170,43 Roma 25 FEB. 2002 CENTOSETTANTO 143 (euro IL CANCELLIERE C1 ELVIERE C1 Res Seo Catania 13