Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della esatta formula di assoluzione, il giudice deve innanzitutto stabilire se il "fatto" sussiste nei suoi elementi obiettivi (condotta, evento, rapporto di causalità) e, solo in caso di accertamento affermativo, può scendere all'esame degli altri elementi (imputabilità, dolo, colpa, condizioni obiettive di punibilità, etc.) da cui è condizionata la sussistenza del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 28351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28351 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 21/05/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 1523
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 38703/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.M. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 14/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità;
udite le conclusioni dell'Avv. Leuzzi, che si è riportato ai motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/02/2012 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di declaratoria di non imputabilità nei confronti di F.M. per vizio totale di mente in relazione ai reati di violenza sessuale, diffamazione e lesioni personali.
2. Ha presentato ricorso l'imputato.
Con un primo motivo, premesso che la persona offesa non ha mai testimoniato al processo e che la testimone capotreno E. non è stata in grado di riconoscere nell'imputato presente in aula la persona fermata sul treno in data (omesso) , lamenta che ciononostante la Corte territoriale abbia confermato la sentenza di primo grado pur non essendo risultato che l'imputato sia riuscito a toccare più volte in mezzo alle gambe la ragazza;
invero, sarebbe stata illogicamente privilegiata la versione della testimone E. , peraltro sentita solo otto anni dopo i fatti, che avrebbe riferito di toccamenti riusciti, rispetto alla versione della persona offesa, che ebbe invece a denunciare in querela atti semplicemente tentati. Da qui anche la conclusione nel senso della insussistenza di alcuna conferma del contenuto della querela ad opera della predetta testimone, stante la difformità delle versioni. La Corte non avrebbe inoltre adeguatamente motivato in ordine alle discrasie ravvisabili circa il momento in cui i comportamenti illeciti si sarebbero verificati, individuati dalla teste A. circa 15 minuti dopo l'inizio del viaggio da XXXXXXX ed invece dalla persona offesa al momento dell'imminenza dell'arrivo del treno presso la stazione di XXXXXXX.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., dal reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni di cui al capo C avendo il teste C.A. unicamente riferito di avere subito delle botte da parte dell'imputato che voleva uscire dallo scompartimento subendo una piccola escoriazione al medio della mano destra come risultante dal certificato medico rilasciato.
4. Con un terzo motivo ribadisce l'inconciliabilità delle condotte come riferite dalla testimone capotreno con le condotte denunciate dalla persona offesa.
5. Con un ultimo motivo lamenta la violazione di norme di legge posto che l'art. 609 bis c.p. sarebbe in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie di cui all'art. 25 Cost. in particolare con riferimento alla nozione di atto sessuale , essendosi la Corte territoriale limitata a citare impropriamente l'ordinanza numero 295 dell'11 luglio 2000 della Corte costituzionale che in realtà non ha affrontato nel merito la questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Con il ricorso si lamenta sostanzialmente, a fronte dell'epilogo assolutorio determinato dalla mancanza di imputabilità per incapacità in toto di intendere e di volere dell'imputato, che la Corte non abbia motivato adeguatamente in ordine alla valutazione, prioritaria rispetto alla ragione di assoluzione adottata, degli elementi indicativi della sussistenza dei fatti sub a) e c) e della loro ascrivibilità all'imputato. E ciò, evidentemente, sulla base dell'implicito principio per cui, ai fini dell'applicazione della esatta formula di assoluzione, il giudice deve innanzitutto stabilire se il "fatto" sussiste nei suoi elementi obiettivi (condotta, evento, rapporto di causalità) e, solo in caso di accertamento affermativo, può scendere all'esame degli altri elementi (imputabilità, dolo, colpa, condizioni obiettive di punibilità, etc.) da cui è condizionata la sussistenza del reato (Sez. 4, n. 5236 del 01/03/1990, Mastromarino, Rv. 183974). Nella specie, tuttavia, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte bolognese, richiamando le testimonianze della persona offesa e degli altri testimoni presenti ai fatti, ha correttamente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza dei reati ascritti sopra senza che siano ravvisabili le carenze o incongruità anche di carattere logico denunciate in ricorso, espressamente ricordando, quanto al reato sub a), quanto narrato dalla teste E. circa il fatto che l'imputato ebbe ad allungare le mani in mezzo alle cosce riuscendo a toccarla più volte in mezzo alle gambe e, quanto ai reati sub c), quanto narrato dal teste persona offesa agente C. , nonché dal teste agente Co. , che hanno dichiarato che l'imputato ebbe a percuotere il primo allorquando questi si era frapposto tra lui e la porta dello scompartimento per evitare di farlo uscire. I prime tre motivi sono pertanto manifestamente infondati.
7. Anche l'ultimo motivo è inammissibile. Questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 bis c.p., sollevata con riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 25 Cost., comma 2, atteso che la nozione di "atti sessuali", richiamata dalla norma ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, altro non è se non la risultante della somma delle previgenti nozioni di "congiunzione carnale" e di "atti di libidine", previste rispettivamente dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen., per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, (Sez. 3, n. 35118 del 06/05/2004, Gerboni ed altro, Rv. 229555).
8. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013