Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
È legittima la rinunzia all'opposizione proposta avverso decreto penale di condanna, in quanto l'opposizione va ricompresa tra i mezzi di impugnazione e, come tale, è disciplinata dall'art. 589 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2004, n. 24013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24013 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 21/01/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 69
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 035356/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di FORLÌ;
nei confronti di:
1) RO MO N. IL 19/12/1977;
avverso SENTENZA del 09/07/2002 TRIBUNALE di FORLÌ;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza.
OSSERVA
Con sentenza del 9-7-2002 il Tribunale di Forlì dichiarava di non doversi procedere nei confronti di SI AR in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (commesso in Forlimpopoli il 13-9 1999) "per mancanza di procedibilità".
Avverso detta sentenza, emessa a seguito di revoca da parte del SI dell'opposizione da lui precedentemente proposta a decreto penale di condanna, il Pubblico Ministero, di quel Tribunale ricorre per Cassazione e deduce violazione di norme processuali (art. 606, 1^ lett. c) del c.p.p.. Precisa che la formula adottata era in contrasto con il disposto degli artt. 461 e segg. Del c.p.p.. Ciò in quanto una volta proposta opposizione al decreto di condanna a mente dell'articolo menzionato, si era pervenuti al giudizio, in assenza delle alternative di cui all'art. 464, 1^ e 2^ commi, c.p.p. e quindi il giudice avrebbe dovuto, in ogni caso, revocare il decreto di condanna, procedendo al dibattimento.
Aggiunge che, viceversa, i difensori dell'imputato avevano, irritualmente, revocato l'opposizione e il giudice aveva dichiarato doversi procedere, pronuncia questa la cui illegittimità non era elisa dalla contestuale (e non meno illegittima) dichiarazione di esecutività del decreto, statuizione peraltro neanche riportata nel dispositivo.
Diversamente da quanto sostenuto dal P.M. ricorrente, osserva preliminarmente questa Corte che è consentito all'opponente rinuncia alla proposta opposizione al decreto penale di condanna e ciò in quanto l'opposizione è da ricomprendere i mezzi d'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali e come tale è disciplinata dall'art. 589 c.p.p. che per le formalità fa richiamo specifico agli artt. 581
- 582 e 583 c.p.p.. Vedasi in tal senso ord. 1154 dell'11-4-1996 n. 204274. Di guisa che nel caso in esame, essendo venuta meno per rinuncia (revoca) la proposta opposizione, il decreto penale di condanna in precedenza emesso nei confronti del SI è divenuto esecutivo e tale risulta che lo ha dichiarato il Tribunale di Forlì in udienza (v. verbale dibattimentale) e nella parte motiva della sentenza successivamente depositata. Detta avvenuta declaratoria di esecutività del decreto penale ovviamente è preclusiva del giudizio conseguente all'opposizione e questo in sostanza intendeva dire il Tribunale con l'impropria espressione formulata in dispositivo di "n.d.p. per mancanza delle condizioni di procedibilità" nei riguardi del SI.
Ne consegue che va annullata la sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di improcedibilità e va disposta conferma in dispositivo della dichiarazione di esecutività del decreto penale apposto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione:
annulla la sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di improcedibilità e conferma la dichiarazione di esecutività del decreto penale apposto.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004