CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 30/08/2023, n. 36138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36138 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA MO nato il [...] ZZ AH nato il [...] FI AM nato il [...] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36138 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/07/2023 OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da AM OH, AY IL, FI ZA avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo emessa in primo grado, ha assolto AM OH e AY IL dall'imputazione di cui al capo b), e - previa concessione dell'attenuante di cui all'alt 62 n. 4 c.p. - ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di cui al capo a) in mesi otto di reclusione ed € 200 di multa ciascuno. 2.
Considerato che
, anzitutto, è stato comunicato al Collegio che FI ZA è deceduto (come da certificato di morte in atti), sicchè il reato è estinto per morte dell'imputato e la sentenza, nella parte relativa al predetto ricorrente, deve essere annullata senza rinvio. 3. Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di AM OH e AY IL, il primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati attiene all'identificazione degli imputati ed è inammissibile, poiché formulato "in fatto", secondo direttrici di censura, dunque, sottratte al sindacato di legittimità, oltre ad essere aspecifico perchè meramente riproduttivo del motivo già disatteso in sede di gravame. In particolare, la Corte territoriale, affermata l'utilizzabilità degli atti d'indagine acquisiti sul consenso delle parti, ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria dei tre soggetti individuati come autori del reato, evidenziando come essi, in parte, fossero già noti agli operanti (cfr. pag. 6 sent. impugnata). In ogni caso, la censura è inammissibile in sede di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, E! per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo ostativo ad un diverso esito del giudizio di bilanciamento il riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 69 co. 4 cod. pen., come peraltro correttamente rilevato dal giudice di seconde cure. 3.2. Il terzo argomento difensivo, che lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, è inammissibile, essendo immune da censure la motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato - ai fini di un giudizio di accresciuta pericolosità sociale degli imputati - natura, numero e tempo di commissione dei precedenti reati per i quali è già intervenuta sentenza irrevocabile. 2 Nei loro confronti, pertanto, deve pronunciarsi ordinanza di inammissibilità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FI ZA, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di AM OH e AY IL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36138 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/07/2023 OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da AM OH, AY IL, FI ZA avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo emessa in primo grado, ha assolto AM OH e AY IL dall'imputazione di cui al capo b), e - previa concessione dell'attenuante di cui all'alt 62 n. 4 c.p. - ha rideterminato la pena inflitta per la residua imputazione di cui al capo a) in mesi otto di reclusione ed € 200 di multa ciascuno. 2.
Considerato che
, anzitutto, è stato comunicato al Collegio che FI ZA è deceduto (come da certificato di morte in atti), sicchè il reato è estinto per morte dell'imputato e la sentenza, nella parte relativa al predetto ricorrente, deve essere annullata senza rinvio. 3. Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di AM OH e AY IL, il primo motivo di ricorso di entrambi gli imputati attiene all'identificazione degli imputati ed è inammissibile, poiché formulato "in fatto", secondo direttrici di censura, dunque, sottratte al sindacato di legittimità, oltre ad essere aspecifico perchè meramente riproduttivo del motivo già disatteso in sede di gravame. In particolare, la Corte territoriale, affermata l'utilizzabilità degli atti d'indagine acquisiti sul consenso delle parti, ha ritenuto attendibile il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria dei tre soggetti individuati come autori del reato, evidenziando come essi, in parte, fossero già noti agli operanti (cfr. pag. 6 sent. impugnata). In ogni caso, la censura è inammissibile in sede di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, E! per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207943). 3.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo ostativo ad un diverso esito del giudizio di bilanciamento il riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 69 co. 4 cod. pen., come peraltro correttamente rilevato dal giudice di seconde cure. 3.2. Il terzo argomento difensivo, che lamenta la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, è inammissibile, essendo immune da censure la motivazione fornita sul punto dalla Corte di Appello, la quale ha valorizzato - ai fini di un giudizio di accresciuta pericolosità sociale degli imputati - natura, numero e tempo di commissione dei precedenti reati per i quali è già intervenuta sentenza irrevocabile. 2 Nei loro confronti, pertanto, deve pronunciarsi ordinanza di inammissibilità, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FI ZA, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di AM OH e AY IL che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 luglio 2023.