Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12606 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
1.2805 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto locazione SEZIONE TERZA CIVILE Restituzione somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9699/00 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Cron. 26488 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rep. 3342 Dott. Francesco TRIFONE Ud. 19/02/03 Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA CO, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 142, presso il PROF FRANCESCO DI CIOMMO, difeso dall'avvocato CARMINE NATALE, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in BISCEGLIA ANGELO MARIA, ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato VITO MAZZARELLI, difeso dagli avvocati MAURO CARRETTA, PIETRO GIACULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente w 2003 119/99 del Tribunale di MELFI, avverso la sentenza n. 465 Sezione Lavoro, emessa il 18/02/99 e depositata il 1 06/03/99 (R.G. 493/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Vito MAZZARELLI (per delega Avv. Mauro CARRETTA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 20 aprile 1994 al pretore di Melfi, sede distaccata di Venosa, LA Quagliarel- la, conduttore di un appartamento sito in Lavello, via Sandro Botticelli 39, di proprietà di NG IA Bi- sceglia, convenne in giudizio questo ultimo, chiedendo la determinazione del canone di locazione, nella misura di quello dovuto per legge e la condanna del locatore alla restituzione delle somme corrisposte in eccesso, con interessi e rivalutazione. Si costitui in giudizio il IS, il quale chiese il rigetto dell'avversa domanda. Dopo l'acquisizione di documenti e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, il giudice adito, con sentenza del 4 giugno 1998, respinse il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di li- 2 te. Gravata tale sentenza dal soccombente, il tribunale di Melfi, con sentenza depositata il 6 marzo 1999, ac- colse parzialmente l'appello e condannò l'appellato al a titolo di indebito oggettivo, della pagamento, somma di lire 1.150.380, oltre interessi e spese del giudizio di appello. Osservò in parte motiva il tribunale: - che era da condividersi il rigetto del giudice di prime cu- re della domanda di restituzione dei canoni relativi al quadriennio ottobre 1989/settembre 1993, in quanto sul punto la richiesta di prova testimoniale avanzata in primo grado dall'appellante era stata giustamente di- sattesa dal pretore siccome intempestiva, laddove il potere di ammissione di ufficio delle prove ad opera del giudice non poteva sopravvivere alle preclusioni già verificatesi nel corso del processo;
che, comun- - erano condivisibili le conclusioni del giudice que, non di prime cure di totale rigetto della domanda, anche per il periodo con riferimento al quale il resistente aveva ammesso di avere ricevuto un canone pari a lire restituire 2.400.000, dichiarandosi disposto a l'eventuale eccedenza dovuta per il periodo ottobre 1993/marzo 1994; che la determinazione del canone equo di locazione ben poteva essere effettuato a mezzo di C. t. u. ; - che il calcolo fornito dal consulente 3 tecnico, in ordine all'ammontare del canone e dei rela- tivi aggiornamenti spettanti al locatore appariva fon- dato e poteva porsi а base della liquidazione delle somme da restituire al conduttore. Per la cassazione della suindicata sentenza LA LL ha proposto ricorso, sulla base di sei mo- tivi, illustrati da memoria, cui NG IA IS ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c. p. c.), per non aver pronunciato il tribu- nale sulla richiesta di ammissione ex officio della primo grado, ri-prova testimoniale articolata già in chiesta reiterata nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 47 L. 392\1978 e, a seguito dell'abrogazione di tale articolo, dell' art. 447 bis 3° comma c. p. c.. Doveva, invece, il tribunale, considerata errata la pronuncia del pretore, dire per quale motivo ritenesse di avvalersi о di non avvalersi della possibilità di ammettere la prova di ufficio. Il giudice di appello aveva, invece, erroneamente stabilito che andasse ap- plicato il rito delle cause di lavoro, ribadendo che tale rito non consente al giudice di ammettere le prove 4 non articolate nel ricorso introduttivo a meno che si tratti di mezzi di prova che le parti non avrebbero po- tuto proporre prima (ex art. 420, comma 5°). Peraltro, era principio pacifico che nelle controversie locatizie non si applichi integralmente il rito per le vertenze di lavoro ma tale rito modificato (ora dall'art. 447 bis c. p. c., prima dalle disposizioni processuali del- la L. 392 anno 1978), per cui il tribunale avrebbe do- vuto, ritenendo rituale la richiesta, esercitare il proprio potere discrezionale, rimasto inespresso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta viola- zione o falsa applicazione dell'art. 447 bis c. p. c. e 47 L. 392/ 1978, per avere il tribunale male applicato sostenendo che il giudice possa ammetteretali norme, nel rito locatizio le prove di ufficio nel solo caso in cui le parti del processo non abbiano potuto proporre ritualmente i mezzi di prova. Le suddette norme, inve- ce, mirano ad ottenere comunque le decisioni di merito sulle domande delle parti, limitando le pronunce pro- cessuali per mancanza di prova. I motivi, che, essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, sono entrambi inammissibili. Il ricorrente che in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testi- moniale ha l'onere di indicare specificamente le circo- 5 stanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, della prova stessa. Tale control- 10, infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. Pertanto, nella specie, non avendo il ricorrente provveduto a trascrivere in ricorso i capitolati di prova, dei quali si deduce l'erronea mancata ammissio- ne, questa Corte non è in grado di effettuare il con- trollo di cui sopra e le censure, conseguentemente, non possono essere prese in esame. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia sulla domanda di determinazione, aggiornamen- to e adeguamento del canone, assumendo che, per quanto rilevato come le domandenell'atto di appello si fosse proposte da esso appellante erano due, una per la ripe- tizione di somme e l'altra intesa alla determinazione del canone, il tribunale aveva omesso di decidere su questa ultima domanda. Pur riconoscendo ammissibile la consulenza tecnica ed esatte le conclusioni alle quali l'ausiliare era giunto, il tribunale non aveva deciso, né nel dispositivo né nella motivazione, a quanto am- b montasse il canone nel 1978 ed a quanto negli anni suc- cessivi. Il motivo è infondato. Invero, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, pur non essendovi una specifica pronunzia in ordine alla determinazione dell'equo canone dovuto, tuttavia la sentenza medesima contiene, in ordine all'ammontare del canone equo e dei relativi aggiorna- menti, uno specifico richiamo al calcolo fornito dal c. sulla base del quale, peraltro, sono stati de- t. u., terminati gli importi dovuti al conduttore per il pe- riodo fissato in sentenza. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di omessa pronunzia. Con il quarto motivo si denunzia omessa pronuncia sull'appello concernente le spese del primo grado di giudizio, in quanto il tribunale, pur riformando la sentenza, non aveva deciso, per quanto sul punto fosse stato articolato uno specifico motivo di appello e per quanto il giudice di appello avesse riformato la sen- tenza di prime cure, a carico di chi porre le spese del primo giudizio, facendo in tal modo restare valida la decisione del pretore che aveva condannato alle spese stesse l'attuale ricorrente. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta viola- 7 zione dell'art. 91 c. p. C., in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., deducendo che la pronuncia del tribunale era in aperto contrasto con il principio della soccom- D: benza, posto che, essendo state le domande proposte ac- * colte, il IS andava condannato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudi- zio. Con il sesto motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c. p. c.), assumendo il ricorrente che il tribunale non poteva non condannare il resistente al pagamento integrale del doppio grado del giudizio, ivi comprese le spese soste- nute dal ricorrente per la c. t. u.. Viceversa, nessuna motivazione era stata fornita non solo sulla "implici- ta" riconferma della decisione sulle spese del primo giudice, ma anche relativamente alla compensazione nel- la misura del 70% delle spese del secondo grado di giu- dizio, punti decisivi della controversia. I motivi, che essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. In primo luogo, Osserva la corte, pur avendo il giudice di appello accolto, anche se parzialmente l'appello proposto dall'odierno ricorrente, nessuna de- cisione risulta presa in ordine alle spese del giudizio 8 di primo grado, poste a carico del ricorrente, soccom- bente in prime cure. Il che, essendo stata solo in par- te modificata la sentenza di primo grado, configura una chiara violazione del principio fissato dall'art. 91 del codice di rito. Inoltre, la parziale compensazione delle spese del giudizio di appello non risulta suffragata da alcuna motivazione. In ordine a tali punti, pertanto, la sentenza impu- gnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, che, avuto riguardo all'esito comples- sivo della lite, provvederà alla determinazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito, nonché di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta i primi tre motivi del ricorso, accoglie il quarto, quinto e sesto motivo del ricorso medesimo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, an- che per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Potenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- . la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- 3 0 a 1 0 t s i C 2 t t , E a ne, il 19 febbraio 2003. O R B G E o I z L A n e Il 15:41 exe rerelatore ed estensore L c 8 E o C n 2 n N I A C L I . Il Presidente i g g Viton's firs O IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista