CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2023, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RS NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORT APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2688 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 412- 1 . ) C o rt e di Appello di Napoli, con sentenza del 23 novembre 2021, confermava la responsabilità dell'RS per il delitto di evasione, escludendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. pen.): nell'adempiere il mandato rescissorio la Corte di appello di Napoli non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Corte di Cassazione, che aveva rilevato la mancata valutazione delle circostanze in cui era stata accertata l'evasione, che sarebbero rilevanti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen.. 2.1.1 II collegio riafferma che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345) Nel caso in esame, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rivalutava le prove, al fine di verificare se la condotta di evasione potesse essere qualificata di "lieve entità", e se, quindi, fosse possibile riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Nel ripetere tale valutazione, la Corte di merito rilevava (a) che l'orario notturno in cui RS era stato sorpreso non era compatibile con la giustificazione addotta, ovvero quella di essere uscito per gettare l'immondizia; (b) che il ricorrente non era stato sorpreso vicino al bidone di raccolta dei rifiuti, ma sull'uscio di casa, in posizione di attesa, (c) che lo stesso vantava precedenti per spaccio di stupefacenti, che rendevano allarmante la posizione di attesa in orario notturno: tali circostanze secondo la Corte di merito ostavano al riconoscimento del beneficio invocato. Si tratta di una motivazione, logica, accurata ed aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge: sarebbe decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. 2 Il Presicflente 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato: la sentenza di appello è stata pronuncita il 23 novembre 2021, mentre il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie (ammontanti ad otto mesi e ventidue giorni) e della sospensione straordinaria correlata all'emergenza pandemica (sessantaquattratto giorni) ha terminato il suo decorso 1'11 gennaio 2022. L'inammisibilità del ricorso osta tuttavia alla dichiarazione di prescrizione, essendo il relativo termine spirato dopo la pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 32 del 22.11. 2000, D.L., Rv. 217266). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2688 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 412- 1 . ) C o rt e di Appello di Napoli, con sentenza del 23 novembre 2021, confermava la responsabilità dell'RS per il delitto di evasione, escludendo la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 627 cod. pen.): nell'adempiere il mandato rescissorio la Corte di appello di Napoli non avrebbe tenuto conto delle indicazioni della Corte di Cassazione, che aveva rilevato la mancata valutazione delle circostanze in cui era stata accertata l'evasione, che sarebbero rilevanti per il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen.. 2.1.1 II collegio riafferma che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato, né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345) Nel caso in esame, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rivalutava le prove, al fine di verificare se la condotta di evasione potesse essere qualificata di "lieve entità", e se, quindi, fosse possibile riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Nel ripetere tale valutazione, la Corte di merito rilevava (a) che l'orario notturno in cui RS era stato sorpreso non era compatibile con la giustificazione addotta, ovvero quella di essere uscito per gettare l'immondizia; (b) che il ricorrente non era stato sorpreso vicino al bidone di raccolta dei rifiuti, ma sull'uscio di casa, in posizione di attesa, (c) che lo stesso vantava precedenti per spaccio di stupefacenti, che rendevano allarmante la posizione di attesa in orario notturno: tali circostanze secondo la Corte di merito ostavano al riconoscimento del beneficio invocato. Si tratta di una motivazione, logica, accurata ed aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.2. Violazione di legge: sarebbe decorso il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. 2 Il Presicflente 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato: la sentenza di appello è stata pronuncita il 23 novembre 2021, mentre il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni ordinarie (ammontanti ad otto mesi e ventidue giorni) e della sospensione straordinaria correlata all'emergenza pandemica (sessantaquattratto giorni) ha terminato il suo decorso 1'11 gennaio 2022. L'inammisibilità del ricorso osta tuttavia alla dichiarazione di prescrizione, essendo il relativo termine spirato dopo la pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; Sez. U, n. 32 del 22.11. 2000, D.L., Rv. 217266). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2022 L'estensore