CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8757 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo ,e-i< otkc-er)-c-& -k-ox s,57 ce otef 1t sk C-02r4—Z I / _ Penale Sent. Sez. 1 Num. 8757 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di D'RI IC avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 5 novembre 2019, con la quale quest'ultimo veniva dichiarato colpevole dei reati di: detenzione illegittima di arma;
lesioni personali gravi ai danni della figlia minore D'RI BE. Il fatto risulta commesso a Taranto il 15 gennaio 2018. 1.1 Premesso che l'atto di appello è stato inviato il 16 marzo 2020 a mezzo di posta elettronica certificata, la Corte territoriale precisa che il quadro normativo in materia di impugnazioni, quanto alle modalità di presentazione, non è stato in alcun modo modificato dalle norme della legislazione di urgenza di contenimento dell'emergenza epidemiologica dal Covid-19, almeno sino alla conversione del decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020 (posteriore al momento della presentazione via PEC da parte dell'imputato), il cui articolo 24, con l'introduzione del comma 6bis ha statuito sia possibile la proposizione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di impugnazione. La Corte di Appello, inoltre, sottolinea che il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, co. 4, in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo penale, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto, sia alle previsioni del codice di procedura penale, sia del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Infine, la Corte territoriale precisa che, circa l'equiparazione introdotta dall'art. 48 del C.A.D. tra raccomandata postale e PEC, la stessa non ha diretta applicazione all'uso di tale strumento da parte dei difensori nel processo penale se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - D'RI IC, deducendo erronea applicazione di legge con particolare riferimento : 2 agli artt. 582 - 583 cod. proc. pen. , 24, co. 4 e 6bis, D.L. n. 137/2020 c.d. Ristori, convertito con la L. n. 176/2020 ; degli artt.
2-48 del Codice dell'Amministrazione sigitale;
- dell'art. 2, co. 4, cod. pen. ; - dell'art. 24 Cost;
- dell'art. 6 CEDU. 2.1 La difesa evidenzia che l'adozione di strumenti di deposito diversi da quelli dettati dal d.m. n. 44 del 2011, e segnatamente l'invio degli atti processuali a mezzo di posta elettronica certificata, non è affatto impedita dall'essere tuttora vigente l'art. 4 del D.L. 193 del 2009. Inoltre, si ripropone la tesi per cui le norme del codice dell'amministrazione digitale, anche per effetto della previsione contenuta all'alt 2, co. 6, del C.A.D., sono direttamente applicabili ai processi telematici, anche penali, in tutte quelle fattispecie non diversamente regolate da disposizioni ad hoc. La firma digitale e quella automatizzata dei gestori della casella PEC sono utilizzabili ai fini della sottoscrizione degli atti di parte, per effetto della previsione contenuta nelle regole tecniche emanate ai sensi dell'ad 24 D.L. 137/2020: così pure la posta elettronica certificata per la trasmissione di atti di provenienza certa, come nel caso di specie. Si insiste, in subordine, per la restituzione nel termine per impugnare e si chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento alla mancata previsione di retroattività delle disposizioni introdotto con il d.l. n.137 del 28 ottobre 2020. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata fa corretta applicazione dei principi di diritto, in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, espressi da questa Corte di legittimità. E' stato infatti ritenuto, con orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è legittimo l'utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di impugnazione proposti ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ove sottoscritti digitalmente e trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, in virtù della conservazione di efficacia prevista dall'art. 24, comma 6-decies d.l. citato, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, non sana l'inammissibilità delle impugnazioni proposte nel periodo antecedente, per le quali siano previste specifiche forme e 3 modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria della norma rispetto alle previsioni processuali generali (v. Sez. I n. 10941 del 11.2.2022, rv 283074). 3.2 Nel caso in esame l'atto dì appello è stato inviato via PEC il 16 marzo del 2020 e dunque in un momento in cui la modalità in questione non era consentita dalla legge allora vigente. Ciò da un lato rende - come si è detto - immune da vizi la decisione impugnata e dall'altro esclude tanto la possibilità di restituzione nel termine (non trattandosi di mancata presentazione dipendente da caso fortuito o forza maggiore) che quella di sollevare, come richiesto dal ricorrente, questione di legittimità costituzionale. In ambito processuale la legge 'applicabile' è infatti rappresentata - di regola - dalle disposizioni regolatrici vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto (tempus regit actum) e ciò esclude che la opzione legislativa di non prevedere una disciplina transitoria di tipo retroattivo possa aver determinato una violazione di parametri costituzionali, essendo - tra l'altro - chiara e immediatamente percepibile dai destinatari l'assenza di una disciplina legislativa tale da facoltizzare, sino alla vigenza dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la presentazione dell'atto di impugnazione a mezzo PEC. 3.3 Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo ,e-i< otkc-er)-c-& -k-ox s,57 ce otef 1t sk C-02r4—Z I / _ Penale Sent. Sez. 1 Num. 8757 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 12/10/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 12 febbraio 2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di D'RI IC avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 5 novembre 2019, con la quale quest'ultimo veniva dichiarato colpevole dei reati di: detenzione illegittima di arma;
lesioni personali gravi ai danni della figlia minore D'RI BE. Il fatto risulta commesso a Taranto il 15 gennaio 2018. 1.1 Premesso che l'atto di appello è stato inviato il 16 marzo 2020 a mezzo di posta elettronica certificata, la Corte territoriale precisa che il quadro normativo in materia di impugnazioni, quanto alle modalità di presentazione, non è stato in alcun modo modificato dalle norme della legislazione di urgenza di contenimento dell'emergenza epidemiologica dal Covid-19, almeno sino alla conversione del decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020 (posteriore al momento della presentazione via PEC da parte dell'imputato), il cui articolo 24, con l'introduzione del comma 6bis ha statuito sia possibile la proposizione a mezzo posta elettronica certificata dell'atto di impugnazione. La Corte di Appello, inoltre, sottolinea che il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, co. 4, in tema di impiego della posta elettronica certificata nel processo penale, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto, sia alle previsioni del codice di procedura penale, sia del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Infine, la Corte territoriale precisa che, circa l'equiparazione introdotta dall'art. 48 del C.A.D. tra raccomandata postale e PEC, la stessa non ha diretta applicazione all'uso di tale strumento da parte dei difensori nel processo penale se non nei limiti di quanto previsto dal decreto del Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - D'RI IC, deducendo erronea applicazione di legge con particolare riferimento : 2 agli artt. 582 - 583 cod. proc. pen. , 24, co. 4 e 6bis, D.L. n. 137/2020 c.d. Ristori, convertito con la L. n. 176/2020 ; degli artt.
2-48 del Codice dell'Amministrazione sigitale;
- dell'art. 2, co. 4, cod. pen. ; - dell'art. 24 Cost;
- dell'art. 6 CEDU. 2.1 La difesa evidenzia che l'adozione di strumenti di deposito diversi da quelli dettati dal d.m. n. 44 del 2011, e segnatamente l'invio degli atti processuali a mezzo di posta elettronica certificata, non è affatto impedita dall'essere tuttora vigente l'art. 4 del D.L. 193 del 2009. Inoltre, si ripropone la tesi per cui le norme del codice dell'amministrazione digitale, anche per effetto della previsione contenuta all'alt 2, co. 6, del C.A.D., sono direttamente applicabili ai processi telematici, anche penali, in tutte quelle fattispecie non diversamente regolate da disposizioni ad hoc. La firma digitale e quella automatizzata dei gestori della casella PEC sono utilizzabili ai fini della sottoscrizione degli atti di parte, per effetto della previsione contenuta nelle regole tecniche emanate ai sensi dell'ad 24 D.L. 137/2020: così pure la posta elettronica certificata per la trasmissione di atti di provenienza certa, come nel caso di specie. Si insiste, in subordine, per la restituzione nel termine per impugnare e si chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento alla mancata previsione di retroattività delle disposizioni introdotto con il d.l. n.137 del 28 ottobre 2020. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata fa corretta applicazione dei principi di diritto, in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, espressi da questa Corte di legittimità. E' stato infatti ritenuto, con orientamento che il Collegio condivide e fa proprio, che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è legittimo l'utilizzo della posta elettronica certificata per gli atti di impugnazione proposti ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ove sottoscritti digitalmente e trasmessi alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, in virtù della conservazione di efficacia prevista dall'art. 24, comma 6-decies d.l. citato, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, tuttavia, non sana l'inammissibilità delle impugnazioni proposte nel periodo antecedente, per le quali siano previste specifiche forme e 3 modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria della norma rispetto alle previsioni processuali generali (v. Sez. I n. 10941 del 11.2.2022, rv 283074). 3.2 Nel caso in esame l'atto dì appello è stato inviato via PEC il 16 marzo del 2020 e dunque in un momento in cui la modalità in questione non era consentita dalla legge allora vigente. Ciò da un lato rende - come si è detto - immune da vizi la decisione impugnata e dall'altro esclude tanto la possibilità di restituzione nel termine (non trattandosi di mancata presentazione dipendente da caso fortuito o forza maggiore) che quella di sollevare, come richiesto dal ricorrente, questione di legittimità costituzionale. In ambito processuale la legge 'applicabile' è infatti rappresentata - di regola - dalle disposizioni regolatrici vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto (tempus regit actum) e ciò esclude che la opzione legislativa di non prevedere una disciplina transitoria di tipo retroattivo possa aver determinato una violazione di parametri costituzionali, essendo - tra l'altro - chiara e immediatamente percepibile dai destinatari l'assenza di una disciplina legislativa tale da facoltizzare, sino alla vigenza dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la presentazione dell'atto di impugnazione a mezzo PEC. 3.3 Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente