Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2014, n. 30512
CASS
Sentenza 18 aprile 2014

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La condotta del notaio che attesta falsamente in documenti informatici relativi all'autoliquidazione delle imposte fatti dei quali gli atti erano destinati a provare le verità, integra il reato previsto dagli artt. 480- 491 bis cod. pen., e non un illecito amministrativo, non operando in relazione ad essa il principio di specialità -previsto dall'art. 9 della legge n. 689 del 1981-, né con riferimento all'art. 3 ter del D.Lgs. n. 463 del 1997, né con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, in quanto il primo non prevede un illecito amministrativo, ma una procedura di emenda dell'errore formale ricavabile dallo stesso atto di autoliquidazione, mentre il secondo contempla una sanzione amministrativa riferita esclusivamente ai ritardati od omessi versamenti di imposta risultante dalla dichiarazione.

Il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art. 480 cod. pen.) può concorrere con quello di peculato, in quanto gli stessi tutelano beni giuridici diversi ed hanno riferimento a condotte diverse, posto che la prima fattispecie punisce un'azione falsificatrice autonoma e non indispensabile per la configurazione della condotta appropriativa tipica del peculato.

Commentario1

  • 1Art. 480 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di falso in certificazione di cui all'art. 55-quinquies D.LGS. 165/2001 è in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all'art. 480 (anche nel caso di falso per induzione) e, pertanto, non concorre con quest'ultimo che resta dunque assorbito nel primo (Sez. 6, 22281/2022). Il falso ideologico in carta di identità configura l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 480 e non quella di cui all'art. 479, posto che la carta d'identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato - e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. - la cui specifica finalità è solo quella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2014, n. 30512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30512
Data del deposito : 18 aprile 2014

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