CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9677 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RE nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, del 28/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. MAURIZIO NUCCI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9677 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da RE PI avverso l'ordinanza in data 4 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio (con l'aggravante dei futili motivi) di AN CO raggiunto da un colpo di pistola deviato dalla sua mano e delle connesse violazioni della legge armi, in concorso con MA KO OL, AL AS SI ed ED Lipari;
fatti commessi in Cosenza il giorno 3 dicembre 2021. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, quindi, integralmente confermato la ordinanza genetica ritenendo sussistenti tutte le condizioni di legge per la disposta misura cautelare. 1.2. In particolare, i gravi indizi di colpevolezza sono stati ricavati dalle dichiarazioni dalle persona offesa e dei vari testimoni che avevano assistito al fatto, che avevano riconosciuto RE PI come uno degli autori dell'aggressione sfociata nel tentato omicidio in danno di AN CO. 1.3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, fondandolo sulla gravità complessiva della condotta e sulla negativa personalità dell'indagato gravato di un precedente specifico, ritenendo adeguata la sola misura di maggior rigore, anche in considerazione dell'elevato numero di persone informate sui fatti e di reiterazione di condotte simili tenuto conto che il movente è da ricondursi a dispute di carattere economico rimaste irrisolte. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Maurizio Nucci, propone, ai sensi dell'art.311 cod. proc. pen., ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla configurabilità, nella fattispecie, del tentato omicidio. Il ricorrente, al riguardo, evidenzia il mancato esame da parte del Tribunale anche della condotta tenuta dagli indagati successivamente all'aggressione ed alla esplosione del colpo di arma da fuoco, essendosi subito allontanati. Tale comportamento, infatti, se correttamente valutato, avrebbe portato ad escludere la ipotesi del tentato omicidio per l'assenza del requisito della univocità degli atti in considerazione della avvenuta desistenza. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274,275 e 275-bis cod. proc. pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari. In realtà, secondo l'indagato, tali esigenze non sussisterebbero con particolare riferimento alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la data del fatto (3 dicembre 2021) e quella di esecuzione della ordinanza genetica (8 aprile 2022), nel corso del quale l'indagato non ha tenuto alcun comportamento censurabile dal quale desumere il pericolo attuale di reiterazione del reato, visto anche che il precedente risultante a carico del PI risale a sette anni fa. A quanto sopra il ricorrente aggiunge che il presunto movente legato a ragioni economiche non ha trovato riscontro in alcun concreto elemento in ambito processuale. 2.3. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve, anzitutto, premettersi che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo "diretto", rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo "intenzionale'' inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (tra molte, Sez. 5, n. 23618 dell'11/4/2016, Ganapini, Rv. 266915 - 01). 2.1. Costituisce una forma di dolo diretto anche il dolo "alternativo", che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta: in quanto ascrivibile alla categoria del dolo "diretto", anche il dolo 4 "alternativo" è, pertanto, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01; Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 27/2/2014, Nardelli, Rv. 259465 - 01). 2.2. Diversamente dal dolo "diretto" (anche nella forma del dolo "alternativo"), non è compatibile con il delitto tentato il dolo "eventuale", che sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la 3 concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle (Sez. U, n. 3571 del 14/2/1996, Mele, Rv. 204167 - 01; v. anche Sez. 6, n. 14342 del 20/3/2012, R., Rv. 252565 - 01). Infatti, secondo la tradizione ormai consolidata di questa Corte, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (Sez. 1, n. 25114 del 31/3/2010, Visnnara, Rv. 247707 - 01; Sez. 1, n. 44995 del 14/11/2007, Strimaitis, Rv. 238705 - 01; Sez. 1, n. 5849 del 18/1/2006, Taddei, Rv. 234069 - 01). 3. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro - nel considerare configurabile il delitto di tentato omicidio - rispetto alla posizione del PI lo ha ritenuto sussistente quanto meno nella forma del dolo eventuale, ponendosi così in contrasto rispetto ai principi sopra indicati (cfr. pag.6 della ordinanza impugnata). Inoltre, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato non ha nemmeno coerentemente spiegato perché gli atti posti in essere dall'indagato e dai suoi complici dovessero intendersi come diretti in modo non equivoco alla commissione dell'omicidio della persona offesa considerato che, come riferito da AN CO i egli aveva colpito l'indagato con un pugno mentre era ancora intento ad estrarre una pistola, che MA KO OL gli aveva puntato l'arma sulla pancia e che il colpo era partito soltanto dopo che la vittima aveva cercato di deviare la canna della pistola (pag. 4 del provvedimento impugnato). 4. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, quindi, è manchevole del necessario approfondimento del profilo psicologico realmente sotteso all'azione delittuosa posta in essere nel quadro degli elementi acquisiti al processo, e della sua configurabilità con il delitto tentato anche rispetto alla univocità degli atti, sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale del riesame di Catanzaro perché provveda a sanare le lacune motivazionali evidenziate nel rispetto dei principi prima ricordati con riguardo all'elemento psicologico del delitto tentato ed alla univocità degli atti. Restano assorbite le censure sulle esigenze cautelari. 4 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TT IC, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore avv. MAURIZIO NUCCI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9677 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 17/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da RE PI avverso l'ordinanza in data 4 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio (con l'aggravante dei futili motivi) di AN CO raggiunto da un colpo di pistola deviato dalla sua mano e delle connesse violazioni della legge armi, in concorso con MA KO OL, AL AS SI ed ED Lipari;
fatti commessi in Cosenza il giorno 3 dicembre 2021. 1.1. Il Tribunale del riesame ha, quindi, integralmente confermato la ordinanza genetica ritenendo sussistenti tutte le condizioni di legge per la disposta misura cautelare. 1.2. In particolare, i gravi indizi di colpevolezza sono stati ricavati dalle dichiarazioni dalle persona offesa e dei vari testimoni che avevano assistito al fatto, che avevano riconosciuto RE PI come uno degli autori dell'aggressione sfociata nel tentato omicidio in danno di AN CO. 1.3. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, fondandolo sulla gravità complessiva della condotta e sulla negativa personalità dell'indagato gravato di un precedente specifico, ritenendo adeguata la sola misura di maggior rigore, anche in considerazione dell'elevato numero di persone informate sui fatti e di reiterazione di condotte simili tenuto conto che il movente è da ricondursi a dispute di carattere economico rimaste irrisolte. 2. Avverso la predetta ordinanza l'indagato, per mezzo dell'avv. Maurizio Nucci, propone, ai sensi dell'art.311 cod. proc. pen., ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla configurabilità, nella fattispecie, del tentato omicidio. Il ricorrente, al riguardo, evidenzia il mancato esame da parte del Tribunale anche della condotta tenuta dagli indagati successivamente all'aggressione ed alla esplosione del colpo di arma da fuoco, essendosi subito allontanati. Tale comportamento, infatti, se correttamente valutato, avrebbe portato ad escludere la ipotesi del tentato omicidio per l'assenza del requisito della univocità degli atti in considerazione della avvenuta desistenza. 2 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274,275 e 275-bis cod. proc. pen. e la mancanza e contraddittorietà della motivazione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari. In realtà, secondo l'indagato, tali esigenze non sussisterebbero con particolare riferimento alla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la data del fatto (3 dicembre 2021) e quella di esecuzione della ordinanza genetica (8 aprile 2022), nel corso del quale l'indagato non ha tenuto alcun comportamento censurabile dal quale desumere il pericolo attuale di reiterazione del reato, visto anche che il precedente risultante a carico del PI risale a sette anni fa. A quanto sopra il ricorrente aggiunge che il presunto movente legato a ragioni economiche non ha trovato riscontro in alcun concreto elemento in ambito processuale. 2.3. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve, anzitutto, premettersi che, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente il dolo "diretto", rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo "intenzionale'' inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (tra molte, Sez. 5, n. 23618 dell'11/4/2016, Ganapini, Rv. 266915 - 01). 2.1. Costituisce una forma di dolo diretto anche il dolo "alternativo", che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta: in quanto ascrivibile alla categoria del dolo "diretto", anche il dolo 4 "alternativo" è, pertanto, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/4/2018, Alfieri, Rv. 274402 - 01; Sez. 1, n. 9663 del 3/10/2013, dep. 27/2/2014, Nardelli, Rv. 259465 - 01). 2.2. Diversamente dal dolo "diretto" (anche nella forma del dolo "alternativo"), non è compatibile con il delitto tentato il dolo "eventuale", che sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la 3 concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle (Sez. U, n. 3571 del 14/2/1996, Mele, Rv. 204167 - 01; v. anche Sez. 6, n. 14342 del 20/3/2012, R., Rv. 252565 - 01). Infatti, secondo la tradizione ormai consolidata di questa Corte, il dolo eventuale non è configurabile nel caso di delitto tentato, poiché, quando l'evento voluto non sia comunque realizzato e quindi manchi la possibilità del collegamento ad un atteggiamento volitivo diverso dall'intenzionalità diretta, la valutazione del dolo deve avere luogo esclusivamente sulla base dell'effettivo volere dell'autore, ossia della volontà univocamente orientata alla consumazione del reato, senza possibilità di fruizione di gradate accettazioni del rischio, consentite soltanto in caso di evento materialmente verificatosi (Sez. 1, n. 25114 del 31/3/2010, Visnnara, Rv. 247707 - 01; Sez. 1, n. 44995 del 14/11/2007, Strimaitis, Rv. 238705 - 01; Sez. 1, n. 5849 del 18/1/2006, Taddei, Rv. 234069 - 01). 3. Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Catanzaro - nel considerare configurabile il delitto di tentato omicidio - rispetto alla posizione del PI lo ha ritenuto sussistente quanto meno nella forma del dolo eventuale, ponendosi così in contrasto rispetto ai principi sopra indicati (cfr. pag.6 della ordinanza impugnata). Inoltre, deve evidenziarsi che il provvedimento impugnato non ha nemmeno coerentemente spiegato perché gli atti posti in essere dall'indagato e dai suoi complici dovessero intendersi come diretti in modo non equivoco alla commissione dell'omicidio della persona offesa considerato che, come riferito da AN CO i egli aveva colpito l'indagato con un pugno mentre era ancora intento ad estrarre una pistola, che MA KO OL gli aveva puntato l'arma sulla pancia e che il colpo era partito soltanto dopo che la vittima aveva cercato di deviare la canna della pistola (pag. 4 del provvedimento impugnato). 4. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, quindi, è manchevole del necessario approfondimento del profilo psicologico realmente sotteso all'azione delittuosa posta in essere nel quadro degli elementi acquisiti al processo, e della sua configurabilità con il delitto tentato anche rispetto alla univocità degli atti, sicché si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale del riesame di Catanzaro perché provveda a sanare le lacune motivazionali evidenziate nel rispetto dei principi prima ricordati con riguardo all'elemento psicologico del delitto tentato ed alla univocità degli atti. Restano assorbite le censure sulle esigenze cautelari. 4 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 novembre 2022.