Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10859 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
6 E 8 A 0262455 9 N 1 5 1 O I / . I 4 R Z N / 6 0 - A A 2 R T B REPUBBLICA ITALIANA . T . R U S . L I P B 7 . L I G D A E R . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L R T B E 9 D A A T I D A S A CORTE SUPREMA DI CASSAZION 1 I N 5 3 O getto E E R 1 S T E . I N T A N TRIBUTI E 8 SEZIONE TRIBUTARIA S A E CONTENZIOSO M LEGITTIMITA' 0 Composta dagli Ill.mi Sigg.1 1 R.G.N. 18688/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron.23479 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Antonio MERONE Re . Consigliere Rep. Ud. 27/04/01 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E N AZIO DESIDERI TOZZI DOMENICO, elettivamente domiciliato in E SS IL A C IV ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato DI C A REM E SALVATORE, che lo difende, giusta procura P ORESTANO N U 5 S IO TE 5 R P 4 margine;
O C M 2 A 6 ente C - . N
contro
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE LAZIO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2001 difende ope legis;
1038 controricorrente 1 avversO la sentenza n. 200/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 15/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ORESTANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. FATTO 1.1. Il sig. DE OZ, qualificato, rappre- sentato e difeso come in atti, ricorre contro "l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, Direzione Regionale delle entrate per il Lazio (ex Intendenza di finanza di Roma), in persona del direttore pro tempore, suo domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghe-nel n. 12, si, presso l'Avvocatura Generale dello Stato", per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe.
1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato, vitto- riosamente in primo grado, un provvedimento di sospen- sione della licenza di esercizio di ristorazione, per 2 la mancata installazione del misuratore fiscale di cui alla legge n.18/1983. La Commissione Regionale di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello dell'Ufficio.
1.3. Con ricorso notificato alla "Direzione Regio- nale delle Entrate per il Lazio, in persona del Diret- tore pro tempore, nel suo domicilio ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato", sono stati dedotti otto motivi di impu- gnazione 1.4. "L'Amministrazione delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato", si è costituita con controricorso.
2. DIRITTO 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro la Direzione Regionale delle Entrate e non con- tro il Ministero.
2.2. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (fra le più recenti, conformi a Cass. 2807/1999, cfr. Cass. 657/2000, che ha superato 1094/1999), il ricorsol'opposta conclusione di Cass. per cassazione, proposto nei confronti dell'ufficio territoriale, anziché del Ministero delle Finanze, è inammissibile, per non risultare notificato ad alcun 3 legittimo contraddittore, in quanto l'ufficio periferi- CO dello stesso Ministero è privo di soggettività esterna. La soluzione, negativa per il contribuente, è imposta dal rilievo che la legitimatio ad causam e quella ad processum, autonomamente fissate dal d.lgs. 546/1992 (arg. art. 1, comma 2), negli artt. 10 e 11, - per quanto in questa sede interessa con riferimento all'ufficio del Ministero delle finanze che ha emanato l'atto impugnato о non ha emesso l'atto richiesto (ovvero all'ufficio sovraordinato), attiene esclusiva- mente al "processo dinanzi alle commissioni tributa- rie". Invece, il ricorso per cassazione restando rego- lato col procedimento che ne conseque - dalle norme generali (successivo art. 62, comma 2), dev'essere pro- posto nei confronti del Ministro in carica, con notifi- ca presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 r.d. 1611/1933. La notifica all'Ufficio territoriale determina un vero e proprio difetto di edictio actionis, che osta pertanto alla rinnovazione ai sensi dell'art. 4 della legge 260/1958 in relazione all'art. 291 c.p.c., giac- ché non si versa in ipotesi di mero errore di identifi- cazione del soggetto destinatario della notifica (Cass. 13924/1999, 12315/1999). In definitiva, la notificazio- ne del ricorso per cassazione all'Ufficio territoriale, 4 anziché all'amministrazione centrale dello Stato, così come dispone l'art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, deve ri- tenersi inesistente, 'senza che possa trovare applica- zione, nella ipotesi di costituzione in giudizio del Ministero delle finanze, l'art. 164, comma 1, c.p.c." (Cass. 12315/1999).
2.3. Conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto del fatto che nemmeno la stessa parte vittoriosa ha rilevato la causa di inammissibilita.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese,die Hudes & cafiazion Così deciso in Roma il 27 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) (dr Merone) fror. An IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DE TTON CANCELLEMA - 6 AGO. 2001.Oggi IL CANCELLIERS 01 In ez Battista S