Sentenza 17 luglio 2009
Massime • 1
Per effetto dell'art. 123 cod. pen., la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e conserva la sua validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della parte offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2009, n. 42479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42479 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente - del 17/07/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2211
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 035817/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PESCARA;
nei confronti di:
1) ET AN, N. IL 25/09/1952;
avverso SENTENZA del 05/05/2005 GIUDICE DI PACE di PESCARA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. VULCANO Luigi.
FATTO E DIRITTO
1. Con querela in data 22.3.2004, DE IC esponeva che il precedente 7 gennaio, mentre stava percorrendo alla guida della sua autovettura una strada periferica di Montesilvano, era stata urtata da un cavallo che aveva invaso la carreggiata, procurandole lesioni personali. Chiedeva che si procedesse nei confronti di IA IO e NG IA, ritenuti proprietari del cavallo non custodito con cautela. Peraltro, a seguito di indagini svolte, era risultato che il cavallo era di proprietà e nel possesso di TA AN, nei cui confronti si era, quindi, proceduto per il reato ex art. 590 c.p.. 2. Il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza in data 5-5-2005, dichiarava non doversi procedere nei confronti della TA in quanto persona erroneamente imputata. Infatti, ad avviso del giudicante, ricorreva un'insanabile difformità tra i soggetti indicati in querela come autori del reato e la persona nei cui confronti era stato formulato il capo d'imputazione: il che comportava la mancanza di una condizione di procedibilità.
3. Il Procuratore della Repubblica di Pescara ricorreva in Cassazione.
Osservava che l'art. 123 c.p. (estensione della querela a tutti coloro che hanno commesso il reato) era stato interpretato dalla Corte di Cassazione nel senso che la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile per il crimine e conserva validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole fatta dalla persona offesa. Chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Si rileva che, secondo quanto affermato dal Procuratore della Repubblica ricorrente, il tenore letterale e logico del disposto ex art. 123 c.p. consente di ritenere che la querela produce effetti nei confronti degli effettivi responsabili del crimine esposto, a prescindere dalle indicazioni contenute nell'atto circa l'identificazione del presunto autore del reato. In tal senso è anche la precedente puntuale giurisprudenza di questa Corte, con decisioni sia pure risalenti nel tempo (Cass. 8-3-1973 n. 7626; Cass.8-2-1985 n. 4318).
4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice di Pace di Pescara per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Pescara.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2009