Sentenza 28 giugno 2006
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 133 bis cod.pen. l'aumento sino al triplo o la diminuzione di un terzo della pena per adeguarla alla capacità economica del reo segue la determinazione della pena pecuniaria che va effettuata tenendo conto esclusivamente della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, non potendo le condizioni economiche del reo formare oggetto di duplice valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2006, n. 29878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29878 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2006 |
Testo completo
massimario yoчо 29 878 / 0 6 Sentenza n.1253 Udienza pubblica del 28.6.2006 Registro Generale n. 21286/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Claudio VITALONE Presidente
Dott. Aldo GRASSI Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere Dott. Mario GENTILE Consigliere
Consigliere Dott. Aldo FIALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI NO EL SA, nato ad [...] [...],
avverso la sentenza resa il 22.3.2005 dal tribunale monocratico di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato, ид Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Guglielmo Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, Udito il difensore della parte civile, avv.: Udito il difensore dell'imputato, avv.==
Osserva:
In fatto e in diritto
1 -- Con sentenza del 22.3.2005 il tribunale monocratico di Barcellona P.G., sezione distaccata di Milazzo, dichiarava GI NO colpevole del reato previsto dall'art. 5 lettere b) e d) e punito dall'art. 6 della legge 283/1962, perché aveva impiegato nella preparazione di alimenti (pasta fresca all'uovo) sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (alla prolungata temperatura di 20 gradi centigradi) e in stato di alterazione (uova scadute, prodotti scongelati scorrettamente e maleodoranti): reato accertato in San Filippo del Mela il 15.3.2002; e per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di 15.000 euro di ammenda, col beneficio della non menzione.
2.1 violazione dell'art. 468 c.p.p., perché il giudice monocratico non ha ammesso la lista testimoniale regolarmente presentata nel termine di almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento (9.11.2004), ritenendola tardiva sul rilievo che era stata celebrata in precedenza la udienza del 22.7.2004, la quale però era stata un'udienza di mero rinvio, nella quale non era stato aperto il dibattimento;
2.2 violazione dell'art. 444 c.p.p. perché il giudice ha rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato alla predetta udienza del 9.11.2004, sempre nella erronea considerazione che la prima udienza dibattimentale utile era quella del 22.7.2004; 2.3 violazione degli artt. 192 e 360 c.p.p., posto che le analisi tecniche compiute dal personale specializzato sulle sostanze alimentari sequestrate non potevano assurgere al rango di prove, in quanto erano state eseguite senza rispettare il principio del contraddittorio;
2.4 violazione degli artt. 132, 133 e 133 bis c.p. perché il giudice ha determinato la pena pecuniaria in misura sproporzionata, senza tener conto delle condizioni economiche dello stesso imputato, che per il suo reddito dichiarato (circa 12.000 euro per l'anno d'imposta
2003) non era in grado di far fronte alla pena inflittagli.
3 Vanno anzitutto respinti i primi due motivi di ricorso (nn.
2.1 e 2.2).
Invero, risulta agli atti che alla udienza del 22.7.2004 il dibattimento era stato già aperto ai sensi dell'art. 492 c.p.p., con la costituzione di parte civile e con la verifica della regolare costituzione di tutte le parti;
e che, per di più, era stata disposta l'ammissione dei testi richiesti dal pubblico ministero ex art. 495 c.p.p.. Del tutto correttamente, quindi, il giudice ha ritenuto inammissibile per tardività sia la lista dei testimoni a difesa (art. 468, comma 1, c.p.p.), sia la richiesta di applicazione della pena patteggiata (art. 555, comma 2, c.p.p.).
4 Va parimenti rigettata la terza censura (n. 2.3), relativa alla inutilizzabilità delle analisi tecniche sulle sostanze alimentari, in quanto eseguite senza le garanzie del contraddittorio. Infatti, per il giudizio di responsabilità il giudice di merito, legittimamente, non ha utilizzato il risultato di quelle analisi, bensì la deposizione dibattimentale dei testi RD, LA e
SO. во La prima, dipendente del GI, ha dichiarato che questi imponeva alle lavoratrici di utilizzare uova già scadute per la preparazione degli alimenti. Mentre gli altri due, agenti della
Guardia di Finanza che effettuarono il sopralluogo, hanno precisato che nello stabilimento non esisteva un frigorifero funzionante, che le condizioni igieniche erano assolutamente precarie, che alcune confezioni erano maleodoranti o presentavano tracce di muffa, etc.. Sulla sufficienza di questo quadro probatorio il ricorrente non ha formulato censure. 3
inconvenienti logici e costituzionali, perché implica una duplice valutazione delle condizioni economiche, gravida di ingiuste sperequazioni.
Non configurando una circostanza del reato, ma solo un parametro per la quantificazione della pena, le condizioni economiche del reo non devono essere previamente contestate dal pubblico ministero (sul punto la giurisprudenza di legittimità è uniforme), ma devono essere provate (o almeno allegate) dalla parte processuale che ne invochi la valutazione. In tal senso, questa corte ha avuto modo di stabilire che spetta alla pubblica accusa l'onere di fornire la prova della consistenza patrimoniale del reo, in un caso in cui era il pubblico ministero a chiedere l'aumento della pena pecuniaria perché l'elevata capacità economica dell'imputato faceva ritenere inefficace la misura massima (Sez. III, n. 1208 del 5.11.1993,
Battocchio, rv. 196475). In altri casi, in cui era l'imputato a chiedere la riduzione della pena pecuniaria perché anche la misura minima gli risultava eccessivamente gravosa, la corte ha ritenuto necessario che lo stesso imputato allegasse l'indispensabile documentazione atta a chiarire la sua situazione economica (Sez. VI, n. 7989 del 31.5.1993, Spreafico, rv. 194918; Sez. IV, n. 2558 del 13.1.2000, Gamberale, rv. 215546).
www.Nel caso di specie, il GI non aveva prodotto davanti al giudice di merito la sua 5.1 dichiarazione dei redditi (che ha allegato soltanto al ricorso), e si era limitato a chicdere in subordine solo il minimo della pena, senza invocare la diminuzione ulteriore ex art. 133 bis, secondo comma.
Il giudice ha applicato una pena base pecuniaria (invece che detentiva) approssimativamente uguale alla metà del massimo edittale (€ 22.500) diminuita di un terzo per le attenuanti generiche;
ma ha legittimamente motivato l'esercizio del suo potere discrezionale al riguardo, prendendo in considerazione la significativa inclinazione dell'imputato alla violazione dei precetti (desunta dai precedenti penali, benché depenalizzati) e la sua rilevante capacità a delinquere (dimostrata dalla volontaria e sistematica violazione delle più elementari norme igieniche). Non aveva, invece, il giudice, alcun obbligo di prendere in considerazione le condizioni economiche dell'imputato ai fini della diminuente di cui all'art. 133 bis, comma 2, c.p., perché tali condizioni non erano state né allegate né documentate dal difensore.
6 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28.6.2006.
Il presidente
(Claudio Vitalone)Claudio Il consigliere estensore
(Pierluigi Onorato) renti Purligi krom Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
dott. , Donati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – L'imputato ha personalmente presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi. In particolare deduce:
5 Infine è destituito di fondamento anche l'ultimo motivo di ricorso (n. 4), con cui l'imputato si duole perché il giudice non gli ha diminuito la pena ex art. 133 bis c.p. in considerazione della sua scarsa capacità economica.
Al riguardo va chiarito che, secondo il combinato disposto del primo e del secondo comma dell'art. 133 bis, il giudice, una volta determinata la pena pecuniaria all'interno del compasso edittale in base alla gravità del reato e alla capacità a delinquere specificate dall'art. 133, può aumentarla sino al triplo o diminuirla sino a un terzo per adeguarla alla capacità economica del reo, anche superando i limiti edittali previsti. Non può invece condividersi la diversa interpretazione secondo cui le condizioni economiche del reo dovrebbero essere valutate in un primo momento a livello intraedittale ai sensi del primo comma dell'art. 133 bis, e in un secondo momento a livello extraedittale ai sensi del secondo comma dello stesso art. 133 bis. Questa interpretazione, infatti, assumendo le condizioni economiche come criterio di valutazione aggiuntivo rispetto a quelli elencati nell'art. 133, se appare più conforme al contenuto letterale delle disposizioni, presenta tuttavia
11 SET 2006 FUNZIONA 1 CANCELLERIA