Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 34019
CASS
Sentenza 22 settembre 2006

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Allorché la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui all'art. 3 bis della L. n. 575 del 1965 decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, atteso che questa resta sospesa dalla custodia in carcere.

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere dalle verifiche già compiute dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare come pure dalla possibilità per l'interessato di chiedere che il provvedimento impositivo della cauzione venga in tutto o in parte revocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 34019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34019
    Data del deposito : 22 settembre 2006

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