Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 2
Allorché la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui all'art. 3 bis della L. n. 575 del 1965 decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, atteso che questa resta sospesa dalla custodia in carcere.
L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere dalle verifiche già compiute dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare come pure dalla possibilità per l'interessato di chiedere che il provvedimento impositivo della cauzione venga in tutto o in parte revocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2006, n. 34019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34019 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1067
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019084/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN UI, N. IL 16/02/1933;
avverso SENTENZA del 20/12/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO A.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 dicembre 2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza 10 febbraio 2004 del Tribunale in sede che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato RS IG colpevole del reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto per non avere versato la cauzione dell'importo di L.
3.000.000 impostagli dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione con il provvedimento in data 8.6.1998 di applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale.
La Corte territoriale, investita dall'appello dell'imputato che aveva ribadito il proprio stato di indigenza risultante dal provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria che lo aveva ammesso al beneficio della remissione del debito, nonché la intervenuta prescrizione del reato con riguardo, quale momento iniziale della decorrenza, alla data del 12 luglio 1998 entro cui doveva essere versata la cauzione, essendo stato il provvedimento notificato all'interessato il 2 luglio 1998, ha ritenuto in primo luogo, quanto alla eccepita prescrizione, di aderire all'orientamento giurisprudenziale per cui questa, al pari della misura di prevenzione, restava sospesa nel caso di persona detenuta ed incominciava a decorrere dalla esecuzione della misura di prevenzione, all'atto della scarcerazione che aveva determinato la concreta esecuzione, con la conseguenza che, essendo ciò avvenuto in data 22 aprile 2002, il termine di prescrizione non era nella specie ancora decorso. Quanto, poi, alla sussistenza del reato contestato ha rilevato che, trattandosi di reato contravvenzionale, non era richiesto il dolo di omissione, bensì la mera condotta che si era sostanziata all'atto dell'omesso versamento della cauzione, con esclusione quindi di qualsiasi rilevanza degli eventi successivi ma anche della eventuale congruità della cauzione rispetto alla condizione economica del sottoposto che avrebbe dovuto essere prospettata nel procedimento che aveva fissato l'importo della cauzione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, con due separati motivi:
violazione dell'art. 43 c.p., ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto, in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19.6.1998 n. 218, che non fosse consentito dedurre la impossibilità economica di versare la cauzione anche nel giudizio penale conseguente al mancato versamento, così creando una sorta di responsabilità oggettiva incompatibile con l'accertamento della colpevolezza imposto dalla legge al giudice penale, il quale avrebbe dovuto prendere atto del provvedimento imparziale del Magistrato di Sorveglianza, che, proprio in epoca immediatamente precedente all'inizio del procedimento penale, aveva rimesso il debito al ricorrente attese le sue precarie condizioni economiche, nonché delle indagini della Guardia di Finanza, non rilevando il fatto che esso ricorrente godesse eventualmente di una pensione, ben potendo, ciò nonostante, essere considerato indigente;
violazione dell'art. 157 c.p., per avere escluso la intervenuta prescrizione del reato benché lo stesso si fosse consumato con lo spirare dei dieci giorni dal momento della notifica del provvedimento di applicazione della misura e cioè nella data del 12.7.1998, potendo il versamento della cauzione avvenire immediatamente nonostante lo stato di detenzione del proposto.
Il secondo motivo di ricorso, che attiene alla dedotta prescrizione, deve essere esaminato preliminarmente poiché in presenza di una causa di estinzione del reato si impone l'obbligo di immediata declaratoria, anche nel giudizio di legittimità, di annullamento senza rinvio a norma dell'art. 620 c.p.p., lett. a). Infatti, come affermato anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice del merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1 (v. Cass. Sez. Un. 21.10.1992, Marino;
Cass. 24.6.1996, Battaglia, Rv. 205548). Tale motivo è infondato posto che la Corte di merito ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, quando la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, decorre non dalla data di notifica del provvedimento del
Tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, dato che questa resta sospesa dalla custodia in carcere (v. Cass. Sez. 1^, n. 4013 del 1990, Rv. 183798). È poi irrilevante la circostanza che il provvedimento di sottoposizione a cauzione imponesse il versamento entro dieci giorni dalla notifica poiché, se opera, come opera, una causa di sospensione, questa impedisce l'inizio del decorso del termine che viene posticipato all'inizio della esecuzione della misura di prevenzione e cioè, nella specie, al 22 aprile 2002, a seguito della scarcerazione dell'imputato che è rimasto detenuto fin a tale data;
con la conseguenza che il termine di prescrizione del reato (pari a quattro anni e sei mesi, tenuto conto degli atti interruttivi) non è decorso neppure all'attualità (art. 157 c.p., n. 5 e art. 160 c.p., nel testo previgente, applicabile ratione temporis nel caso in esame).
Il primo motivo è invece fondato.
La Corte territoriale ha applicato l'indirizzo giurisprudenziale per cui il reato previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 4, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la applicazione della cauzione, senza che il sottoposto possa fare valere la esistenza di sopravvenute gravi esigenze personali o familiari che potrebbero invece essere addotte esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione ovvero, ai sensi del citato art. 3 bis, comma 8, in sede di richiesta di revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali imposte (v. Cass. n. 3786 del 1994, Rv. 198712; Cass. n. 3445 del 1996, Rv. 204325; Cass. n. 6029 del 1996, Rv. 205077; Cass. n. 5922 del 1998, Rv. 210616; Cass. n. 11704 del 1998, Rv. 211797; e, da ultimo, Cass. sez. 6 n. 9219 del 16.2.2005, Rv. 230941; Cass. n. 35904 del 2004, Rv. 229778). Tale indirizzo è stato però ormai abbandonato da tempo da questa Sezione per l'assorbente rilievo che, costituendo la possibilità di adempimento un presupposto del reato previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, la sua sussistenza, qualora l'imputato abbia dedotto la impossibilità di fare fronte al versamento della cauzione al momento della scadenza del termine per l'adempimento, deve essere verificata anche nel processo penale instaurato per l'accertamento del reato di cui si tratta, indipendentemente dalle verifiche compiute dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della cauzione e dalla possibilità per l'interessato di chiedere, in ogni momento, in tutto o in parte, la revoca della cauzione (v. Cass. sez. 1^, n. 1803 del 2000, Rv. 215346; Cass. n. 13575 del 2001, Rv. 218785). E ciò anche in relazione alla opzione interpretativa offerta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 218 del 1.6.1998, citata dal ricorrente, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 3 bis, comma 4, ha rilevato come il presupposto interpretativo per cui la sanzione potrebbe applicarsi anche per una omissione sostanzialmente incolpevole a persona non abbiente, in tal modo configurando una inammissibile responsabilità oggettiva, sia erroneo costituendo condizione di validità del provvedimento di sottoposizione a cauzione la valutazione delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati - valutazione soggetta oltretutto a verifica nelle previste procedure di ricorso in appello e in Cassazione - ed essendo altresì consentito che per comprovate necessità personali o familiari - che per corrente interpretazione giurisprudenziale includono l'ipotesi della capacità economica - anche la imposizione della cauzione venga, in tutto o in parte, revocata.
Da tale indirizzo questa Sezione non ritiene di doversi discostare, per cui la motivazione della sentenza impugnata, che ha rifiutato di prendere in esame la impossibilità, dedotta dall'imputato, di adempiere al versamento della cauzione per mancanza di disponibilità economica, appare viziata, potendo la impossibilità di adempiere essere fatta valere anche nel procedimento penale per l'accertamento del reato, pur con la precisazione che la valutazione della impossibilità di adempimento è ancorata all'onere dell'imputato di dimostrare la indisponibilità economica non preordinata ne' colposamente determinata (v. per tutte Cass. Sez. 5^ del 23.6.2004, Amoruso, Rv. 229335) e comunque di allegare specificamente gli elementi giustificativi dell'inadempimento, così da mettere il giudice in grado di controllare la loro sussistenza con riguardo a tutte le presumibili fonti di reddito dell'interessato (eventuali pensioni o sussidi collegati al fatto che l'imputato, essendo nato nel 1933, alla data della commissione del reato aveva circa 70 anni e quindi presumibilmente godeva di pensione di vecchiaia;
beni mobili o immobili posseduti;
altre eventuali rendite o cespiti da qualunque fonti provenienti), considerato anche che la cauzione era già stata contenuta nella modesta somma di L.
3.000.000 proprio avendo riguardo al fatto che si trattava di persona di modeste condizioni economiche e senza che d'altronde potesse avere valore decisivo il giudizio espresso dal Magistrato di Sorveglianza ad altri fini, su altri presupposti ed in tempi diversi con riguardo alla remissione del debito.
A norma dell'art. 623 c.p.p., lett. c), la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio alla Corte di Appello di Messina che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006