Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato anche con riferimento al periodo di detenzione espiato in uno Stato estero dell'Unione europea quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 10724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10724 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3162
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 11758/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 6311/2011 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA, del 09/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 febbraio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NA GI avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2011 del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva parzialmente accolto la sua domanda di liberazione anticipata, rigettandola per il periodo di carcerazione compreso tra il 23 gennaio 2010 e il 23 luglio 2010, in ragione del rilievo disciplinare del 5 aprile 2010, e dichiarandola inammissibile per il periodo compreso tra il 3 giugno 2009 e il 23 luglio 2009, in relazione alla carcerazione sofferta all'estero.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:
- il reclamante, che peraltro non risultava aver sostanzialmente contestato il rapporto disciplinare del 5 aprile 2010, si era limitato a evidenziare di essere stato rassicurato al momento del fatto della sua non incidenza nella valutazione della liberazione anticipata;
- tale rilievo, per il quale il reclamante aveva riportato una sanzione pari a quella degli altri occupanti la cella, confermava la sua mancata partecipazione all'opera rieducativa nel corrispondente periodo di carcerazione;
- quanto alla detenzione avvenuta all'estero, era condivisibile l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 33520 del 7 luglio 2010, richiamata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento impugnato, poiché il momento della consegna da uno Stato all'altro determinava lo spartiacque tra l'applicazione di un ordinamento penitenziario e l'altro.
2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore, il condannato, che ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla concessa sospensione condizionale della sanzione inflitta, rilevando che la disposta sospensione, non revocata, esplica i suoi effetti non solo verso esso ricorrente ma erga omnes, facendo cessare gli effetti della sanzione disciplinare anche ai fini della concessione della liberazione anticipata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla mancata valutazione del periodo sofferto all'estero per lo stesso titolo di reato in esecuzione. Tale periodo di carcerazione, sofferto in Spagna in attesa della estradizione in Italia, è conseguito allo stesso titolo di carcerazione per il quale si procede, tanto da essergli stato notificato l'ordine di carcerazione della Procura di Forlì, una volta preso in consegna dalla polizia italiana presso l'aeroporto di Fiumicino.
Secondo il ricorrente, la valutazione del periodo di pena sofferto all'estero, in modo irreprensibile e in attesa di estradizione, non può neppure essere considerata "una ultrattività dell'ordinamento giuridico interno" poiché detto periodo è comunque computato nella espiazione della pena.
L'omessa valutazione di tale periodo costituisce, inoltre, violazione della parità di trattamento fra il detenuto che ha scontato la pena in Italia e quello che l'ha scontato all'estero per ragioni a lui non imputabili.
Nè al Tribunale di sorveglianza mancano i necessari parametri di riferimento, spettandogli in ogni caso di valutare, sulla base degli elementi offerti in concreto dalle omologhe autorità estere se ricorrano o no i presupposti di premialità del beneficio di cui all'art. 54 Ord. Pen..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
1.1. Il rigetto del reclamo con riferimento al semestre di carcerazione compreso tra il 23 gennaio 2010 e il 23 luglio 2010 è sostenuto da argomentazione plausibile, che fa riferimento a un dato di fatto, riguardante l'illecito disciplinare ricadente nel semestre considerato, di cui al rapporto del 5 aprile 2010, contestato al ricorrente e consistito in una lite tra compagni di cella e nell'aver lo stesso partecipato attivamente alle lesioni procurate a EF IO.
Tale episodio, per il quale sia il ricorrente sia gli altri occupanti della cella, sono stati ritenuti responsabili e sanzionati con giorni cinque di esclusione dalle attività in comune, è stato adeguatamente apprezzato per la sua valenza dimostrativa della irregolarità della condotta tenuta dal medesimo e della sua mancata seria adesione alle norme trattamentali e all'opera rieducativa nell'indicato periodo di carcerazione.
La valutazione svolta è coerente con il dato normativo, che richiede la prova della partecipazione del condannato detenuto all'opera di rieducazione e alla stessa collega il giudizio di meritevolezza del beneficio, da compiersi da parte del giudice di merito, accertando - sulla base di ogni elemento ritenuto significativo - se effettivamente nel comportamento serbato dall'interessato siano rinvenibili sintomi della evoluzione della sua personalità verso modelli socialmente validi, secondo un percorso che va incoraggiato e premiato in vista del reinserimento nella società, secondo la ratio dell'istituto della liberazione anticipata.
1.2. L'analisi svolta, esaustiva in fatto e corretta in diritto, resiste alle censure del ricorrente, che - al di là della deduzione di vizi di legittimità e di motivazione - si richiama al solo dato formale della intervenuta sospensione condizionale della sanzione, di fatto non scontata, senza correlarsi con i dati fattuali richiamati e le ragioni argomentate della decisione, dalle cui conclusioni si limita a dissentire, opponendo una sua parziale rilettura della vicenda. Consegue il rigetto del primo motivo.
2. Il secondo motivo che attiene alla mancata valutazione ai fini della concessione della liberazione anticipata della carcerazione sofferta all'estero, è, invece, fondato.
2.1. Questa Corte ha, con recente decisione (Sez. 1, n. 31012 del 06/06/2012, dep. 30/07/2012, Paci, non massimata), fissato il principio di diritto secondo il quale "i benefici regolamentati dall'art. 54 Ord. Pen. in favore del detenuto che fornisca prova di partecipazione all'opera di rieducazione sono applicabili anche ai periodi di detenzione espiati in uno Stato estero della Comunità europea per fatti giudicati in quel Paese quando l'espiazione venga poi completata nello Stato italiano".
Tale principio, ripreso successivamente da questa stessa Sezione (con sentenza del 24/10/2012 nel proc. 7544/2012, come da notizia di decisione n. 5/2012 in pari data), è stato affermato richiamando:
- il testo letterale dell'art. 54 Ord. Pen., che non distingue se la detenzione da considerare sia quella inflitta da un giudice italiano ovvero da un giudice straniero, ne' se la stessa sia stata in parte espiata in struttura carceraria estera;
- il principio della fungibilità delle detenzioni espiate in Stati diversi, che, fissato normativamente dall'art. 738 c.p.p., trova significativa espressione nel processo di integrazione giuridica tra Stati della Unione europea;
- la previsione del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 16, comma 1, che, nel dare esecuzione nel diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, volta all'armonizzazione dei sistemi esecutivi e a una loro sostanziale fungibilità, ha stabilito che "la pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini della esecuzione";
- i principi espressi dalla Convenzione di Strasburgo nella parte in cui, con riguardo alla continuazione della esecuzione (art. 10, comma 2), stabilisce che, "se la sua legge lo esige", lo Stato di esecuzione "può, per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato";
- i principi costituzionali, in forza dei quali deve darsi pratica concretizzazione degli istituti normativi nazionali ai fini della risocializzazione del detenuto, e deve garantirsi la parità di trattamento del detenuto quanto alla valutazione della pena a prescindere dal luogo della espiazione della stessa o delle sue parti, anche in rapporto ad altri detenuti che non hanno espiato all'estero parte della pena.
2.2. Con l'indicato principio di diritto questa Corte si è posta in consapevole contrasto con diverso arresto, cui si è uniformato il Tribunale con l'ordinanza impugnata e si è richiamato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni, e che ha stabilito che "in tema di esecuzione in Italia di sentenza straniera, la liberazione anticipata può trovare applicazione solo con riferimento al periodo della esecuzione della pena in Italia e non con riguardo al periodo di esecuzione sofferto nello Stato di condanna" (Sez. 1, n. 33520 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, Aita, Rv. 248125), lo stesso criticando ed esaustivamente indicando le ragioni del diverso opinamento, posto a fondamento, unitamente alla parziale diversità delle fattispecie esaminate, del diverso predetto principio.
2.3. Il Collego ritiene di uniformarsi all'indicato più recente principio di diritto, che condivide e riafferma anche con riguardo alla fattispecie de qua, che, a differenza dei casi oggetto di esame nelle richiamate opposte decisioni, attiene alla carcerazione sofferta all'estero da un cittadino italiano, condannato in Italia, in attesa della estradizione per il titolo per il quale è in esecuzione la pena in Italia.
Rispetto a tale fattispecie, a prescindere da ogni questione riferita all'applicabilità e ai limiti della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, appaiono ancora più evidenti le ragioni già evidenziate da questa Corte nel rimarcare che l'esecuzione della pena deve avvenire nel rispetto della disciplina legislativa dello Stato di esecuzione, e quindi anche dei benefici penitenziari dalla stessa previsti, e secondo una interpretazione c.d. costituzionalmente orientata delle pertinenti norme.
Tale rilievo è, peraltro, in continuità all'indirizzo di legittimità, risalente nel tempo e in più occasioni coerentemente e logicamente ripreso, favorevole alla concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri di detenzione espiati all'estero (Sez. 1, n, 3193 del 15/07/1997, dep. 28/10/1997, Ciaccio, Rv. 176906; Sez. 1, n. 2304 del 09/04/1996, dep. 30/05/1996, Ronch, Rv. 204923; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, dep. 07/12/1999, Gstrein, Rv. 214832; Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, dep. 28/04/2001, P.G. in proc. Fidanzati, Rv. 218745).
2.4. La richiesta ammissibile deve essere pertanto esaminata nel merito da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, al quale gli atti devono essere rinviati per nuovo esame, previo annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata.
Secondo i criteri più volte indicati in questa sede il Giudice del rinvio, in particolare, dovrà provvedere, ricorrendo ai mezzi che presiedono all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria e richiedendo la collaborazione dei competenti organi sociali e amministrativi, ad acquisire gli elementi di giudizio che, pur in mancanza di sottoposizione del condannato ad attività trattamentali, siano idonei a rappresentare la sua partecipazione all'opera di rieducazione, la sua revisione critica della propria condotta e la sua volontà di abbandonare gli schemi di vita devianti, valutando il suo comportamento in istituto, l'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impostigli, l'eventuale attività lavorativa da lui svolta, l'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni di detenzione e con i familiari (Sez. 1, n. 2304 del 09/04/1996, già citata), e accertando, nello stesso tempo, che durante la detenzione all'estero il condannato non abbia già fruito di misura alternativa con effetto equivalente a quello che consegue, nell'ordinamento italiano, alla liberazione anticipata, e che la richiesta di applicazione di una tale misura non sia stata già respinta dalla competente autorità straniera.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata relativa al periodo di detenzione sofferto all'estero e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013