Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2026, n. 10918
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Accolto
    Nullità dei contratti per mancanza di forma scritta

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta non impedisce l'accertamento dell'abusiva reiterazione e il riconoscimento del danno comunitario, poiché la mancanza di forma scritta implica anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o sulla certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine, funzionali all'esigenza antiabusiva.

  • Inammissibile
    Natura stagionale dell'attività lavorativa

    La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda, ma la Corte di Cassazione, nel cassare con rinvio, ha implicitamente ritenuto che la questione dell'abuso e del danno comunitario fosse stata accertata.

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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso proposto dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia e dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. La controversia verteva sulla domanda risarcitoria proposta da un lavoratore forestale, erede di ET TI, per l'abusiva reiterazione di contratti a termine e per il mancato riconoscimento di un'indennità per la sua disponibilità lavorativa annuale. La Corte d'Appello, in sede di rinvio a seguito di precedente cassazione, aveva liquidato il cosiddetto "danno comunitario" in diciannove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, parametrando tale risarcimento sulla base del più favorevole art. 12 del D.L. n. 131/2024. I ricorrenti Assessorati lamentavano, con tre motivi di ricorso, la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi. In particolare, contestavano l'interpretazione data dalla Corte territoriale al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio, sostenendo che quest'ultima non avesse accertato l'abuso ma avesse demandato al giudice di merito ulteriori accertamenti fattuali, tra cui la stagionalità dell'attività, la successione dei contratti e la decadenza dall'impugnazione. Inoltre, censuravano l'applicazione dello ius superveniens di cui al D.L. n. 131/2024, ritenendo che non fosse applicabile agli operai forestali della Regione Sicilia, e contestavano l'omesso esame di un'altra normativa sopravvenuta (art. 11 della L. n. 203/2024) che, a loro dire, avrebbe ridisegnato la nozione di stagionalità. Infine, lamentavano l'omesso rilievo della decadenza prevista dall'art. 32 della L. n. 183/2010.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in tutte le sue articolazioni. Ha preliminarmente chiarito che il principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio (Cass. n. 3155/2024) aveva accertato l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, derivante dalla loro nullità per mancanza di forma scritta, e non si era limitata a ipotizzare un vizio alternativo. Ha sottolineato come la mancata conclusione per iscritto dei contratti avesse impedito la verifica della loro rispondenza ai requisiti di legge, inclusa la stagionalità, e avesse determinato una violazione diretta della clausola antiabusiva comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento. La Corte ha affermato che il giudice del rinvio, nel dare corretta applicazione al principio di diritto, aveva correttamente accertato l'abuso e proceduto alla liquidazione del danno secondo i parametri aggiornati dello ius superveniens (art. 12 D.L. n. 131/2024), applicabile ai giudizi in corso. Ha altresì escluso l'inapplicabilità di tale normativa agli operai forestali della Regione Sicilia, ribadendo la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile e del rapporto di lavoro pubblico. Riguardo alla normativa sopravvenuta invocata dai ricorrenti, la Corte ha ribadito il principio del giudicato interno sulle questioni che costituiscono presupposto della pronuncia di cassazione con rinvio, escludendo pertanto la rilevanza di norme successive che mettessero in discussione l'accertamento dell'abusiva reiterazione. Infine, ha ritenuto formato giudicato interno sulla questione della decadenza, non essendo stata censurata con ricorso incidentale la statuizione della sentenza d'appello che l'aveva esclusa. Le spese processuali sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo unificato per gli Assessorati della Regione Siciliana.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2026, n. 10918
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10918
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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