CASS
Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 16714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16714 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZI RO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 26/02/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro NZ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16714 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza proposta da RO ZI, finalizzata ad ottenere la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 - ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla frazione detentiva che il ricorrente doveva scontare, che veniva quantificata in un anno, undici mesi e ventotto giorni. 2. Avverso questa ordinanza RO ZI, a mezzo dell'avv. Fabrizio Bordoni, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Si deduceva, innanzitutto, che, nel provvedimento impugnato, si era trascurato il dato anagrafico incontrovertibile, secondo cui il ricorrente era domiciliato presso il Camping Fabulus, emergente dal pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, che risultavano dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora da eseguirsi proprio presso l'abitazione della stessa struttura ricettizia applicata al condannato. Si deduceva, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, non aveva tenuto conto del fatto che dalla relazione depositata dall'UEPE emergeva che RO ZI risultava impiegato, con le mansioni di fabbro, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta Laci s.r.l. di Vitinia. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RO ZI è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il respingimento delle istanze di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti ai sensi ai sensi degli artt. 47 e 47 -ter Ord. pen., appare fondato su un'incongrua valutazione delle emergenze processuali di cui il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva. r. 2 Ì Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'assenza di un domicilio idoneo dove eseguire le misure alternative alla detenzione invocate da ZI, comunicato dal Commissariato di Roma Romanina, appare il frutto di una verifica investigativa sprovvista di attualità. Il ricorrente, infatti, aveva documentato di essere domiciliato presso il Camping Fabulus, ubicato a Roma, in Via Malafede n. 205, allegando il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, che, peraltro, risultavano dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora da eseguirsi proprio presso l'abitazione della stessa struttura ricettizia applicata al condannato. Tale dato anagrafico, peraltro, emergeva, oltre che dalle allegazioni difensive, dalla relazione redatta dall'UEPE, nella quale si dava atto che il ricorrente alloggiava nella struttura ricettizia indicata dal suo difensore nell'atto di impugnazione che dava origine al presente procedimento. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'inidoneità dell'attività lavorativa del ricorrente, dovendosi evidenziare che dalla relazione depositata dall'UEPE emergeva che RO ZI risultava impiegato, con le mansioni di fabbro, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta Laci s.r.l. di Vitinia. Nella relazione UEPE, in particolare, si evidenziava: «Il sig. ZI lavora con contratto a tempo indeterminato come fabbro presso l'azienda Laci s.r.l. a Vitinia. L'orario di lavoro lo impegna dalle 7:00 al[l]e 16:00 dal lunedì al venerdì». 2.1. Ne discendeva l'incompletezza del compendio informativo su cui interveniva la decisione censurata, che veniva adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza l'adozione dei poteri istruttori, riconosciutigli dal combinato disposto degli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen., dei quali non si avvaleva. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui: «In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245511 - 01) Queste conclusioni, del resto, derivano dal disposto dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio all'acquisizione di informazioni e, laddove occorra, all'assunzione di prove necessarie all'adozione del provvedimento invocato;
norma che è tenuto a 3 Il Consigliere estensore ES NZ osservare anche la magistratura di sorveglianza nelle materie di sua competenza, per effetto dell'espresso rinvio, contenuto nell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., all'art. 666 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253 - 01; Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413 - 01). 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso 11 aprile 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro NZ;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 16714 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 febbraio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza proposta da RO ZI, finalizzata ad ottenere la concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, ai sensi degli artt. 47 e 47 - ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla frazione detentiva che il ricorrente doveva scontare, che veniva quantificata in un anno, undici mesi e ventotto giorni. 2. Avverso questa ordinanza RO ZI, a mezzo dell'avv. Fabrizio Bordoni, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Si deduceva, innanzitutto, che, nel provvedimento impugnato, si era trascurato il dato anagrafico incontrovertibile, secondo cui il ricorrente era domiciliato presso il Camping Fabulus, emergente dal pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, che risultavano dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora da eseguirsi proprio presso l'abitazione della stessa struttura ricettizia applicata al condannato. Si deduceva, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza di Roma, nel respingere l'istanza di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, non aveva tenuto conto del fatto che dalla relazione depositata dall'UEPE emergeva che RO ZI risultava impiegato, con le mansioni di fabbro, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta Laci s.r.l. di Vitinia. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da RO ZI è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il respingimento delle istanze di concessione dei benefici penitenziari dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richiesti ai sensi ai sensi degli artt. 47 e 47 -ter Ord. pen., appare fondato su un'incongrua valutazione delle emergenze processuali di cui il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva. r. 2 Ì Deve, innanzitutto, rilevarsi che l'assenza di un domicilio idoneo dove eseguire le misure alternative alla detenzione invocate da ZI, comunicato dal Commissariato di Roma Romanina, appare il frutto di una verifica investigativa sprovvista di attualità. Il ricorrente, infatti, aveva documentato di essere domiciliato presso il Camping Fabulus, ubicato a Roma, in Via Malafede n. 205, allegando il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione, che, peraltro, risultavano dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora da eseguirsi proprio presso l'abitazione della stessa struttura ricettizia applicata al condannato. Tale dato anagrafico, peraltro, emergeva, oltre che dalle allegazioni difensive, dalla relazione redatta dall'UEPE, nella quale si dava atto che il ricorrente alloggiava nella struttura ricettizia indicata dal suo difensore nell'atto di impugnazione che dava origine al presente procedimento. Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al giudizio espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma sull'inidoneità dell'attività lavorativa del ricorrente, dovendosi evidenziare che dalla relazione depositata dall'UEPE emergeva che RO ZI risultava impiegato, con le mansioni di fabbro, con contratto a tempo indeterminato presso la ditta Laci s.r.l. di Vitinia. Nella relazione UEPE, in particolare, si evidenziava: «Il sig. ZI lavora con contratto a tempo indeterminato come fabbro presso l'azienda Laci s.r.l. a Vitinia. L'orario di lavoro lo impegna dalle 7:00 al[l]e 16:00 dal lunedì al venerdì». 2.1. Ne discendeva l'incompletezza del compendio informativo su cui interveniva la decisione censurata, che veniva adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma senza l'adozione dei poteri istruttori, riconosciutigli dal combinato disposto degli artt. 666, comma 5, e 678 cod. proc. pen., dei quali non si avvaleva. Sul punto, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consolidatasi in tema di applicazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui: «In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 46649 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245511 - 01) Queste conclusioni, del resto, derivano dal disposto dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di provvedere d'ufficio all'acquisizione di informazioni e, laddove occorra, all'assunzione di prove necessarie all'adozione del provvedimento invocato;
norma che è tenuto a 3 Il Consigliere estensore ES NZ osservare anche la magistratura di sorveglianza nelle materie di sua competenza, per effetto dell'espresso rinvio, contenuto nell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., all'art. 666 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 5, n. 4692 del 14/11/2000, Sciuto, Rv. 219253 - 01; Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Giordano, Rv. 267413 - 01). 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso 11 aprile 2026.