Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 22189
CASS
Sentenza 21 maggio 2008

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In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 22189
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22189
    Data del deposito : 21 maggio 2008

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