Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio a fini estradizionali ed ha applicato all'estradando la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo. Tuttavia, l'intervento rescindente della corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con la conseguente immediata liberazione della persona detenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2008, n. 22189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22189 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1328
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 006032/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SIERAKOWSKI DOMINIK, N. IL 13/11/1980;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza di cui in epigrafe, che, a sensi dell'art. 716 c.p.p., ne ha convalidato l'arresto di P.G., irrogandogli la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al provvedimento restrittivo emesso dalle Autorità polacche il 28.02.2007 per il reato di rapina aggravata commesso il 27.06.2002.
Deduce che l'ordinanza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga - smentito dalla sua stabile residenza in Italia e dal tempo decorso dal reato ascritto - e alle ragioni della custodia carceraria.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'impugnata ordinanza, infatti, pur dando puntuale atto dei presupposti di cui all'art. 715 c.p.p., comma 2, lett. a) e b), richiamato dall'art. 716 c.p.p., comma 1, non ha fatto alcun concreto e motivato riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga, richiesta dal cit. art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c), ne' ha dato alcuna spiegazione sulla scelta della misura coercitiva applicata. L'ordinanza stessa deve, pertanto, essere annullata e tale annullamento, dipendendo da difetto di motivazione, va disposto con rinvio alla Corte d'appello, che procederà a nuovo esame, valutando anche i profili non esaminati e adottando quindi una deliberazione compiutamente motivata.
Indipendentemente, peraltro, dall'esito di tale deliberazione (che potrà, se del caso, dar luogo alla ricostituzione di un titolo restrittivo valido e operativo), non c'è dubbio che l'odierno intervento rescindente di questa Corte toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione in atto della libertà personale (cfr. in materia Cass. SS.UU. 29.11.2005, Spinelli), onde va ordinata l'immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 620 e 719 c.p.p.. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame. Ordina l'immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2008