Sentenza 24 maggio 2005
Massime • 1
La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. introdotta dal D.L. n. 17 del 2005, convertito nella legge n. 17 del 2005, che rende obbligatoria la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale - salva la dimostrazione, posta a carico dell'A.G., che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione - trova immediata applicazione anche nel caso in cui sia stato proposto incidente di esecuzione per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del tribunale e contestualmente sia stata formulata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2005, n. 22165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22165 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/05/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - rel. est. Consigliere - N. 2140
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 001916/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL GI, N. IL 13/07/1939;
avverso ORDINANZA del 24/09/2004 TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO per il rigetto. LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da SA IA volto ad ottenere declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata dal Tribunale di Bologna il 25.5.2000, con contestuale richiesta di restituzione nel termine per impugnare detta decisione;
rilevato che il giudice a quo ha disatteso le richieste dell'istante sul rilievo della ritualità della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale al difensore di ufficio del SA, ritenendo che l'interessato avesse validamente eletto domicilio presso lo studio del medesimo nell'interrogatorio svoltosi innanzi alla sezione di p.g. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 19.12.1995; ritenuta l'incensurabilità delle argomentazioni con cui l'ordinanza impugnata ha qualificato come elezione di domicilio la dichiarazione compiuta nella circostanza suddetta dal SA che, dopo aver dichiarato la propria residenza ed il proprio domicilio effettivi, su invito a dichiarare od eleggere domicilio per le notifiche, ha indicato lo studio del difensore di ufficio designatogli, ubicato in Bologna, via Guidotti 17;
CONSIDERATO
Che a detta indicazione, nel contesto dell'atto, non può darsi altro significato che quello di un'elezione di domicilio presso il professionista, avendo in precedenza l'interessato indicato la propria residenza ed il proprio domicilio effettivi ed avendo, ciò nonostante, optato per la ricezione delle notifiche in un luogo diverso, rappresentato dallo studio del difensore di ufficio in precedenza nominativamente menzionato e da intendersi, pertanto, come domiciliatario;
rilevato, peraltro, che nelle more - ed a procedimento di esecuzione ancora in corso - è entrato in vigore il d.l. n. 17/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 60/2005, che, modificando l'art. 175 c.p.p., ha reso obbligatoria la restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, salva la dimostrazione, posta a carico dell'A.G. (la quale dovrà, allo scopo, compiere "ogni necessaria verifica"), che il soggetto abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento (per tale dovendosi intendere l'avvenuto rinvio a giudizio) o del provvedimento (nella specie la sentenza contumaciale) ed abbia volontariamente rinunciato (anche, come deve ritenersi, a mezzo di comportamenti concludenti) a comparire od a proporre impugnazione;
ritenuto, pertanto, che la nuova disciplina, applicabile al presente procedimento in quanto non ancora esaurito, impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuova deliberazione da assumere alla stregua del novato art. 175, co.
2-bis, c.p.p.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2005