Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDIL 80 S.R.L., in persona dell'Amm.re Unico Luigi ESPOSITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. Boccioni 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, difeso dall'avvocato RAFFAELE RASCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP. CITTÀ FLEGREA a R.L.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 23275/00 proposto da:
COOP. CITTÀ FLEGREA a R.L., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, difeso dall'avvocato FELICE LAUDADIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EDIL 80 S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1807/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato RASCIO Raffaele, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.6.1992 la S.r.l. IL 80 esponeva che: con atto del 2.12.1986 aveva stipulato con la cooperativa città Flegrea un contratto di appalto per la costruzione di 62 alloggi con corrispettivo a forfait di L. 580.000 al mq. per superfici utili, L. 190.000 al mq. per scale e L. 69.000 al mq. per balconi, convenendo invece per i lavori aggiuntivi l'applicazione dei prezzi della tariffa vigente del Provveditorato OO.PP. per la Campania;
che le modalità di pagamento erano state così convenute: a) L. 500 milioni in contanti per i primi SAL, b) L.
1.080.000.000 con effetti cambiari con scadenza mensile nei 24 mesi successivi alla stipula dell'atto (l'ultimo scadente il 2.1.89), c) successive L. 500 milioni di lavori sarebbero state eseguite a credito dall'appaltatore e pagate nei 24 mesi successivi alla stipula dell'atto (entro il 2.12.88) qualora, alla redazione dell'ottavo SAL, non fosse stato erogato un mutuo edilizio già richiesto, d) il residuo sarebbe stato pagato con il ricavato di un finanziamento in corso di approvazione;
che il termine di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori era essenziale nella determinazione del corrispettivo;
che in caso di mancato conseguimento del mutuo da parte della cooperativa, l' IL 80 non avrebbe potuto, per patto espresso, recedere prima di 30 mesi a decorrere dalla richiesta di interruzione da parte della cooperativa;
che con atto del 26.6.90 la cooperativa aveva commesso ulteriori lavori (tompagnatura pilotj) per circa L. 730 milioni per un importo complessivo presunto quindi di L.
5.750 milioni circa;
che i lavori avevano avuto un andamento ritardato ed anomalo, imputabile a vari fatti e colpa grave della committente;
che l' IL 80, avendo accompagnato gli amministratori della Città Flegrea in Roma presso l'istituto mutuante aveva appreso che il mutuo non sarebbe stato stipulato entro breve tempo per l'inidoneità ed il ritardo della documentazione fornita dalla cooperativa all'INCE che ne aveva fatto richiesta;
che dopo un'ulteriore richiesta dell'INCE del 30.5.88 con la contestuale sospensione del contratto (i.e.: della stipulazione del mutuo), l' IL 80, avendo all'1.8.88 realizzato opere per circa L. 1.800.000.000, aveva eseguito lavori a credito per un totale di L. 500 milioni che avrebbero dovuto essere restituiti entro il 2.12.88; che, trascinandosi la pratica di mutuo senza ragionevole previsione di buon esito, la IL 80 era stata costretta a sospendere i lavori nella certezza di non poter rientrare nell'ultima tranche di L. 300 milioni da eseguirsi;
che il 20.10.87 ed il 7.1.89 l'INCE aveva nuovamente sollecitato numerosa documentazione, poi inviata in parte il 3.2.89 dalla Città Flegrea, la quale nel frattempo aveva continuato a comunicare inesattamente il 2.12.88 alla IL 80 che la pratica di mutuo era in avanzata fase istruttoria, imputando anzi alla stessa di non aver eseguito a credito lavori per 500 milioni di lire;
che ciò era in contraddizione con le previsioni contrattuali secondo cui fino all'erogazione del mutuo dovevano essere eseguite opere per L.
2.080.000.000 di cui L. 500.000.000 in contanti + L.
1.080.000.000 in cambiali con scadenze mensili fino al 2.12.88 a carico della cooperativa + L. 500.000.000 di lavoro a credito dell' IL 80 da rimborsare entro il 2.12.88; che gli inadempimenti finanziari della cooperativa violavano la clausola contrattuale secondo cui il termine di esecuzione era convenuto in 24 mesi dalla consegna dei lavori, termine stipulato nell'interesse di entrambe le parti, la cui inosservanza aveva determinato intuibili effetti negativi per l'impresa; che la cooperativa era altresì inadempiente per aver consegnato i lavori il 20.5.87, con ritardo dovuto all'indisponibilità dell'area per la presenza di linee elettriche e telefoniche, così turbando la programmazione dell'appaltatore; che i lavori iniziati il 26.5.87, sospesi l'1.8.88, erano ripresi ad aprile 1989 ed era stato subito messa in evidenza una carenza tecnica di progettazione che non consentiva l'impiego dei previsti infissi esterni per cui l' IL 80 veniva invitata a soprassedere all'approvvigionamento degli infissi originariamente previsti in attesa di una soluzione tecnica che fosse altresì di gradimento dei soci della cooperativa, con ulteriori rallentamento dei lavori per circa 4 mesi;
che ulteriore causa di rallentamento delle opere era riferibile alla decisione della cooperativa di eseguire lavori di tompagnamento dei pilotj, con conseguente sospensione dei lavori al piano terra dalla primavera del 1990; che intervenuta la decisione definitiva, consacrata nell'atto aggiuntivo del 2.6.90, i lavori avevano avuto un ritmo ridotto in attesa del rilascio da parte del Comune di Pozzuoli della concessione edilizia per la trasformazione del piano pilotj, di completamento del contratto base per cui dal 26.6.90 al 25.5.91 poteva apprezzarsi come maggior tempo l'80% degli 11 mesi trascorsi, pari a mesi nove;
che dal 26.5.91 al 15.7.91 i lavori erano stati totalmente sospesi per le suindicate motivazioni;
che dal 6.8.91 i lavori erano stati nuovamente sospesi, in attesa del rilascio della concessione edilizia, con maggiori tempi necessari per i lavori aggiuntivi di cui al contratto del 26.6.90 per 4 mesi nonché dal 19.5.89 (data nuova ultimazione) al 27.6.89 (data concessione mutuo) per mesi uno;
che eseguiti circa L. 2 miliardi alla data di erogazione del mutuo restavano da eseguire da tale data ancora L. 3 miliardi per un totale di mesi aggiuntivi necessari, secondo una razionale previsione, n. 36 contro mesi 34 e giorni 12 impiegati effettivamente, che pertanto l'istante richiedeva specificamente il pagamento delle riserve tecniche n. 1, 2, 3, e 4 riportate nel registro della contabilità, relative al mancato inserimento in contabilità rispettivamente di L. 9.425.046, L. 1.384.167, L. 36.960.616 e L. 8.190.521; che il ritardato andamento dei lavori aveva comportato all'istante maggiori oneri imputabili all'appaltante per un importo presunto dei lavori eseguiti il 31.3.92 di L.
5.756.392.000 di cui L.
5.026.006.000 relative al contratto principale del 2.12.86 e L. 730.000.000 relative alla scrittura privata del 26.6.90; che le circostanze sopra evidenziate avevano determi-nato, in conseguenza della maggiore durata dei lavori per mesi 39, maggiori spese generali per L. 1.262.808.495, mancati utili dovuti al mancato utilizzo dell'impresa per L. 935.413.713, rimborso per maggiori oneri per limitato utilizzo di attrezzature e macchinari per L. 63.050.000, maggiori oneri per il personale vincolato all'appalto per L. 294.750.000, adeguamento prezzi in base agli aumenti revisionali per L. 1.148.433.338, interessi per ritardato pagamento ex artt. 35 e 36 Capitolato Generale Opere Pubbliche n. 1063/62 o in subordine in misura legale, nonché la svalutazione monetaria sulle somme dovute per L. 318.177.956, per un totale di L. 4.078.593.852, oltre interessi dal 31.3.92 al soddisfo, a cui dovevano essere aggiunti gli importi contrattuali non corrisposti e relativi alla differenza stato finale dei lavori per pilotj di L. 43.266.000 e svincoli degli importi trattenuti a garanzia dei lavori e degli infortuni.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli la cooperativa Città Flegrea 80 S.r.l. per sentir dichiarare che alla IL 80 era dovuto il pagamento di complessive L.
4.078.000.000 oltre IVA come per legge, per le causali indicate, ovvero di quella diversa somma determinata anche in via equitativa dal Collegio, con conseguente statuizione di condanna, nonché della svalutazione ex art. 1224 c.c. tenendo conto dei tassi praticati dalle banche o nella diversa misura da accertarsi, oltre interessi sulle somme rivalutate;
chiedeva altresì dichiarare non dovuti o di ridurre ad equità gli addebiti della committente eventualmente applicati per penali, svincolare e condannare a pagare la somma di L. 106.000.000 quale differenza della rata di S.A.L. finale trattenuta per penali, e L. 43.266.800 non contabilizzate per differenze superfici e dei pilotj, liberare gli svincoli degli importi trattenuti a garanzia dei lavori (5%) e degli infortuni (5%) ed infine condannare a pagare le maggiori superfici residenziali e meno, non considerate in contabilità nella misura determinata a seguito di CTU. Il tutto, con vittoria di spese e clausola di provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio la cooperativa Città Flegrea 80 a r.l., la quale assumeva che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era invece addebitabile all'impresa appaltatrice in quanto: se la ritardata consegna dei lavori era stata causata dalla presenza di linee elettriche e telefoniche sui terreni da edificare, vi sarebbe colpa dell'istante che era tenuta per contratto a costruire l'alloggio solo dopo aver preso visione dei luoghi;
nessuna sospensione dei lavori era stata disposta dalla direzione dei lavori e nemmeno dall'impresa che si era limitata a rallentare unilateralmente i lavori ma in conseguenza di carenze di progetto;
che ex art. 13 del contratto l'appaltatrice era obbligata ad eseguire varianti che non comportavano aumenti dei costi e che del tutto irrilevanti erano le circostanze richiamate da controparte poiché la scelta degli infissi non aveva inciso sull'andamento dei lavori mentre l'esecuzione delle opere appaltate il 26.6.90 non era propedeutica all'esecuzione dell'opera. La cooperativa aveva sempre contestato all'appaltatrice la colpa dell'andamento lento dei lavori negli stati di avanzamento, e nessuna accelerazione vi era stata anche dopo l'avvenuto perfezionamento del mutuo. I motivi per cui i lavori, che dovevano durare 24 mesi, ne erano durati 63, dovevano quindi individuarsi nell'inadeguatezza della forza lavoro impiegata dall'appaltatrice rispetto alle esigenze del cantiere. Assumeva altresì di aver sempre pagato tempestivamente gli stati di avanzamento e che la società appaltatrice alla data del 12.7.89 aveva eseguito opere per solo L.
2.073.650.143 regolarmente pagate, e non anche quelle da farsi a credito. Il tempo impiegato per concludere il mutuo con l'INCE era irrilevante perché l'appaltatrice al momento di tale conclusione non aveva maturato alcun credito per stati di avanzamento lavori non pagati. Infondate altresì erano le riserve tecniche e la richiesta di adeguamento e revisione prezzi e danni, poiché il ritardo nell'esecuzione dei lavori era imputabile alla società appaltatrice e comunque il quantum determinato dall'attrice era del tutto arbitrario. Il direttore dei lavori aveva messo in mora l'appaltatrice sin dal 30.5.89 con la redazione dello stato di avanzamento n. 8, con un accumulo di non meno di ulteriori 1000 giorni di ritardo anche dopo il perfezionamento del mutuo, per il quale il direttore dei lavori aveva già applicato la penale contrattuale di L. 106.000.000 che non esauriva però i danni subiti dalla cooperativa.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, dichiarato l'inadempimento della società attrice all'obbligo di consegnare gli alloggi entro 24 mesi dalla consegna dei lavori, condannare la stessa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a L. 2 miliardi, con vittoria di spese processuali.
Veniva acquisita varia documentazione e con provvedimento del 9 - 10.11.93 il G.I. rigettava l'istanza di sequestro della convenuta. Autorizzava invece l'attrice al sequestro conservativo, fino alla concorrenza di L. 1.500.000.000, in danno della cooperativa suindicata, imponendo all'istante una cauzione di L. 500.000.000 e nominando altresì un consulente tecnico.
Con sentenza del 15.4.1997 l'adito Tribunale Rigettava tutte le domande proposte dalle parti;
dichiarava inefficace il sequestro conservativo è concesso dal G.I. in favore dell'attrice fino alla concorrenza di L.
1.500.000.000 e compensava le spese tra le parti. Su impugnazione principale della IL 80 ed incidentale della controparte la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 15.7.99 respingeva entrambi gli appelli.
Afferma la corte, circa il mancato riconoscimento del danno costituito dalla protratta incidenza delle spese generali e dal mancato utile, che, se pure il Tribunale ha ravvisato il ritardo della committente nella consegna dell'area, ben maggiori responsabilità ha ritenuto ascrivibili all'appaltatore per il ritardato completamento delle opere;
ed inoltre non è stata provata nè la incidenza sulle spese generali, ne' la possibilità di acquisire altre commesse e quindi la perdita degli utili. Afferma ancora la corte che accanto all'interesse della società appellante alla corretta gestione del rapporto contrattuale, analogo interesse andava riconosciuto alla società appellata che aveva a sua volta subito ritardi nella consegna dell'opera determinati dall'appaltatrice che aveva sospeso i lavori pur non essendole ciò consentito per espressa previsione contrattuale;
e pur non essendo giustificata dal pericolo del mancato finanziamento, in quanto il credito dell'appaltatore era garantito dal valore del manufatto eseguito.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la IL 80 S.r.l.. Resiste con controricorso e ricorso incidentale la Cooperativa città Flegrea a r.l..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la ricorrente principale a motivi di impugnazione:
1) La violazione e falsa applicazione delle norme ex artt. 1218, 2697, 2729 c.c. 1226 c.c.; 112 c.p.c., per avere la corte d'appello, pur riconoscendo che il ritardo iniziale nella esecuzione dei lavori era imputabile alla committente (ritardo dal 5.12.86 al 20.5.87) erroneamente: A) negato all'appaltatrice il risarcimento del danno, affermando che ben maggiori responsabilità erano a lei addebitabili per il tardivo completamento delle opere: considerando, in tal modo, genericamente e confusamente altri ritardi, intesi imputabili all'appaltatrice alla quale non poteva viceversa disconoscersi il diritto al risarcimento danni anche a voler ipotizzare un suo concorso di colpa;
B) affermato che non erano stati dedotti ne' provati gli elementi del danno senza considerare che, fin dal 1 grado di giudizio ed anche in appello, erano state evidenziate le conseguenze pregiudizievoli della "mora nella consegna dei lavori" e cioè: 1) le maggiori spese generali (danno emergente) non recuperate a causa del mancato conseguimento dei risultati produttivi programmati, danno riconosciuto dalla normativa sugli appalti pubblici (art. 20, 3^ c. D.M. 28.5.1895 e art. 30, 2^ c. D.P.R. 1063/62), e determinato in quota mensile in base a calcoli presuntivi (considerato il totale importo dei lavori in L. 5.756.392.000) così come avviene per la determinazione del "danno figurativo";
2) l'utile mensile mancato (lucro cessante) nello stesso periodo, destinando l'organizzazione produttiva dell'appaltatrice all'esecuzione di altre commesse, utile determinabile presuntivamente dal corrispettivo totale dei lavori appaltati, come avviene per la determinazione del danno da "perdita della chance";
3) il danno per l'aumento dei prezzi, durante il tempo del ritardo, desumibile dall'analisi del C.T.U.;
C) ignorato fatti noti (come l'ammontare totale del corrispettivo d'appalto, gli aumenti dei prezzi) utili per una liquidazione presuntiva ed equitativa del danno;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1373, 1460, 1461, 1382, 1384 c.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, per avere la corte d'appello, nel ritenere ingiustificata la sospensione dei lavori da parte della ricorrente perché: non consentita per espressa previsione contrattuale e non giustificata dal pericolo del mancato finanziamento (ritenendosi il credito dell'appaltatore garantito dal valore del manufatto eseguito) erroneamente:
A) non tenuto conto del fatto che, se il mutuo non fosse stato tempestivamente concesso, per cause non imputabili alla committente, per contratto, previa richiesta della committente, sarebbe potuto seguire alla scadenza dell'ottavo S.A.L., un periodo di interruzione e l'appaltatrice avrebbe potuto adottare determinazioni atte a limitare i danni, interruzione impedita dal comportamento doloso della committente, costituente una vera e propria inadempienza;
B) confuso l'esigenza della realizzazione dell'equilibrio contrattuale con quella diversa e separata della responsabilità patrimoniale, per di più attribuendo al "manufatto eseguito" il valore di oggetto di prelazione a favore dell'appaltatore;
C) omesso di verificare attraverso la valutazione del comportamento della committente se sussistevano i presupposti per l'esercizio della eccezione di inadempimento;
D) trascurato conseguentemente la domanda, reiterata in appello di restituzione degli importi ingiustamente trattenuti a titolo di penale.
Deduce la cooperativa città Flegrea a r.l. a motivo di ricorso incidentale, la violazione degli artt. 1226 c.c., 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. per avere la corte d'appello respinto la domanda di risarcimento danni, avanzata dalla committente e quantificata in due miliardi di lire, erroneamente affermando che il danno non era stato provato e che con la stipula di contratti aggiuntivi e modificativi la committente aveva accettato lo slittamento del termine, nonostante la richiesta di C.T.U. non fosse stata esaminata e nessun accordo fosse intervenuto fra le parti per lo slittamento del termine.
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ex art. 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Il ricorso principale è infondato.
Quanto al primo motivo profilo sub A) la tesi della società ricorrente, secondo la quale la Corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscerle il risarcimento del danno per il ritardo nell'inizio dell'esecuzione dei lavori, nonostante tale ritardo fosse stato imputato dal Tribunale alla Coop. Città Flegrea a r.l. (risarcimento che, a suo dire, sarebbe stato a lei dovuto anche ipotizzando un suo concorso di colpa), non può essere condivisa, in quanto, aderendo alla valutazione comparativa degli inadempimenti di entrambe le parti, fatta dal Tribunale, la corte d'appello, con riferimento ai ritardi imputabili alla committente, specificamente indicati nella sentenza impugnata (quali il ritardo nella consegna del fondo e nell'approvazione degli infissi) ed ai ritardi imputabili all'appaltatrice (quali quello dovuto dalla sospensione dei lavori avvenuta, per circa nove mesi, su iniziativa unilaterale della stessa) ha ritenuto che il ritardo complessivo nel completamento e nella consegna dell'opera (slittata dalla previsione contrattuale di ventiquattro mesi a sessantatre mesi), fosse addebitabile, in misura di gran lunga maggiore, alla responsabilità della società appaltatrice;
con ciò implicitamente prospettando una più che probabile compensazione (di fatto poi operata) con i danni ulteriori (rispetto alla penale liquidata) lamentati dalla controparte, compensazione che l'ipotizzato eventuale concorso di colpa della IL 80, non poteva che rendere più concreta.
La corte d'appello, inoltre, ha indicato nella mancata prova del danno, che la ricorrente aveva dedotto di aver subito per fatto imputabile alla committente il motivo assorbente del diniego del risarcimento chiesto, facendo intendere, quanto all'asserita incidenza del ritardo sulle spese generali e sull'aumento del costo dei materiali che, essendo di norma "il cantiere impiantato e le maestranze assunte nel momento in cui i lavori debbono concretamente essere iniziati", e, potendo i materiali di cui si preveda l'aumento, essere acquistati al momento della stipula del contratto, la prova avrebbe dovuto avere ad oggetto sia l'effettivo impianto del cantiere, come l'assunzione delle maestranze alla data di consegna del fondo (5.12.86), sia l'impossibilità di acquistare i materiali il cui costo era previsto in aumento, alla data di stipula del contratto;
prove che la corte d'appello ha ritenuto non fornite dalla ricorrente, unitamente a quella relativa alla perdita degli utili con riferimento alla possibilità, per la ricorrente, di acquisire altre commesse.
Su tale punto, invero, il riferimento della ricorrente al danno da perdita della "chance" ed alla sua determinabilità in via presuntiva, non tiene conto del fatto che una cosa è esprimere un giudizio probabilistico sulla reperibilità di commesse da parte di una impresa di costruzioni, altra cosa è affermare che il danno da perdita di "chance" sussiste, senza che sia data la prova dell'occasione perduta, cioè, nella specie, delle commesse che in concreto l'impresa avrebbe acquisito ove non fosse stata vincolata per contratto alla cooperativa resistente.
La mancata prova circa l'effettiva esistenza di un danno esclude, come è noto, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di procedere alla liquidazione equitativa, dovendo risultare incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile (v. sent. 6109/93). Il motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Quanto al secondo motivo, non merita alcuna censura la valutazione della corte d'appello che, nel ritenere illegittima la sospensione dei lavori decisa unilateralmente dalla società appaltatrice, ha evidenziato come tale comportamento fosse contrario agli impegni contrattuali assunti che, in caso di ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento lavori, imponevano all'appaltatrice di proseguire i lavori fino all'ottavo stato di avanzamento e di eseguirne altri, a credito per L. 500.000.000. Di conseguenza, a fronte della sospensione dei lavori intervenuta già al sesto stato avanzamento lavori, è del tutto fuor di luogo sostenere che non sarebbe stato verificato dalla corte d'appello se la sospensione attuata fosse espressione del potere di autotutela concesso ex art. 1460 c. civ. al creditore di fronte all'inadempimento della controparte.
L'eccezione di inadempimento, infatti, può essere invocata dal creditore non inadempiente e la società appaltatrice secondo la corte non poteva considerarsi tale;
ne' il timore della ricorrente che il mutuo non fosse erogato in tempi brevi, a causa del comportamento della committente, poteva costituire, secondo la corte d'appello, argomento idoneo a contrastare la valutazione da lei espressa sulla sussistenza dell'inadempimento della ricorrente, essendosi essa addossata con l'assunzione degli obblighi contrattuali di cui sopra, il rischio del ritardo nell'erogazione del mutuo, con la conseguenza che quel ritardo, anche se determinato dal comportamento negligente della committente non avrebbe potuto essere considerato dalla corte, quantomeno finché i lavori non fossero giunti all'8^ stato di avanzamento ed oltre (per i lavori da fare a credito) quale elemento atto ad alterare l'equilibrio sinallagmatico del contratto ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Non merita censure l'affermazione della corte d'appello secondo la quale il pericolo del mancato finanziamento del mutuo non giustificava la sospensione dei lavori per essere il credito dell'appaltatrice garantito dal valore della costruzione. Il rilievo della corte, infatti, non mirava a porre sullo stesso piano il mancato finanziamento ed il valore dell'opera quasi a realizzare un riequilibrio contrattuale, come sostiene la ricorrente;
ma, inteso nel senso di ritenere la costruzione come facente parte del patrimonio della società appaltatrice e quindi possibile oggetto di esecuzione forzata onde ottenere il soddisfacimento del credito, non fa che evidenziare l'illegittimità della sospensione dei lavori posta in essere dalla ricorrente prima del tempo contrattualmente previsto e pur in presenza di un bene ancora facente parte della garanzia patrimoniale del debitore.
Infondato è, infine, il profilo sub A) del motivo in esame, in quanto il periodo di interruzione dei lavori che la società ricorrente avrebbe potuto, in base al contratto, porre in essere, ove le fosse stato comunicato il ritardo nella erogazione del mutuo, al fine di limitare i danni, presupponeva, sempre, che i lavori fossero pervenuti all'ottavo stato di avanzamento;
ipotesi, come visto, estranea alla fattispecie.
Il ricorso principale va, quindi, respinto.
Anche il ricorso incidentale va respinto avendo la corte d'appello correttamente motivato il rigetto della richiesta degli ulteriori danni (rispetto alle penali già liquidate) avanzata dalla società committente, specificando: che non era stata data la prova degli ulteriori danni causati dal ritardo nella consegna;
e che lo slittamento del termine di consegna delle opere determinato, anche dagli ulteriori lavori di modifica del progetto originario, commissionati dalla ricorrente incidentale era stato da lei accettato.
Le censure proposte, pertanto, mirando solo a provocare una diversa valutazione dei fatti dedotti, non consentita in questa sede, sono inammissibili al pari del dedotto vizio di omesso esame della richiesta di C.T.U., non risultando alcuna indicazione nel ricorso, delle ragioni poste a sostegno della richiesta, onde rilevarne l'incidenza su punti decisivi della controversia.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004