Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato TIZIANA DONNINI, difeso dall'avvocato CARMINE PERRONE CAPANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO DELLE ROSE VIA POZZO PIANO in TRANI in persona dell'Amm.re pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1146/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 03/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 16 ottobre 1991 TO NA propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal RE di Trani il 5 settembre 1991 e avente per oggetto il pagamento della somma di lire 2.712.905, con i relativi interessi, al condominio " delle rose " della stessa città, come contribuzione alle spese comuni per la quota relativa a un locale autorimessa:
contestando la fondatezza della pretesa fatta valere in via monitoria, l'attore osservò che il box apparteneva non a lui, ma alla s.a.s. C.E.S.I.M. Il convenuto replicò sostenendo che l'opponente, amministratore della società proprietaria dell'unità immobiliare, era tenuto comunque al pagamento, essendosi sempre atteggiato a condomino.
All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 5 dicembre 1994 il RE revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che non vi fosse prova di comportamenti dell'attore tali da consentire la sua qualificazione come "condomino apparente".
Impugnata dal condominio, la decisione è stata riformata dal Tribunale di Trani, che con 525/2001 sentenza del 3 novembre 1999, in accoglimento del gravame, ha respinto l'opposizione proposta da TO NA, ritenendo: correttamente il RE ha escluso la possibilità di considerare l'attore come "condomino apparente", non essendo risultata alcuna sua condotta significativa in tal senso;
tuttavia, già nella comparsa di costituzione in primo grado il convenuto aveva fatto valere la qualità del NA di socio accomandatario della C.E.S.I.M., ne' l'affermazione della sua personale responsabilità a questo titolo è impedita dalla disciplina del beneficio di escussione, che può essere invocata soltanto nel processo di esecuzione e non opera in sede di cognizione.
Contro tale sentenza TO NA ha proposto ricorso per cassazione in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. Il condominio non ha preso parte al giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso TO NA, dolendosi di "Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5). Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell'art. 2313 c.c. Errores in judicando ed in procedendo", lamenta che la propria responsabilità per il debito in contestazione è stata affermata dal giudice di appello in base a un titolo che l'altra parte non aveva fatto valere, in quanto "il condominio resistente non ha mai formulato alcuna conclusione nei confronti del sig. NA, quale socio illimitatamente responsabile della s.a.s. C.E.S.I.M. , ne' ha convenuto in giudizio il ricorrente in tale sua qualità". La censura è fondata.
Risulta dagli atti di causa - che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato - che il decreto ingiuntivo era stato richiesto nei confronti del "condomino TO NA in relazione ad un locale box di sua proprietà"; che costituendosi nel giudizio di primo grado il convenuto, preso atto di quanto era stato dedotto dall'altra parte in ordine all'appartenenza del locale alla s.a.s. C.E.S.I.M., aveva sostenuto la tesi del "condomino apparente", affermando che "da sempre esso NA TO, quale condomino, ha avuto contezza della gestione amministrativa del condominio, ricevendosi ogni comunicazione inviatagli dall'amministratore senza mai sollevare alcuna eccezione al riguardo" e "senza mai peritarsi di comunicare all'amministratore chi fosse l'effettivo proprietario dell'unità immobiliare"; che soltanto in questa prospettiva, nello stesso atto, il condominio aveva anche accennato alla qualità del NA di socio accomandatario della C.E.S.I.M., non desumendone comunque esplicite ragioni a suffragio della sua richiesta di rigetto dell'opposizione; che nell'impugnare la sentenza del RE, l'appellante aveva ancora e soltanto insistito nell'affermazione che in effetti TO NA si era comportato come "condomino apparente". Non è quindi giustificato l'assunto del Tribunale, secondo cui "fin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il condominio appellante ha sottolineato ed invocato la personale responsabilità del NA, o nella qualità apparente di proprietario dell'unità immobiliare o, comunque, nella qualità di socio accomandatario della proprietaria C.E.S.I.M. s.a.s.". La questione, del resto, era in ogni caso preclusa in appello, non essendo stata (ri) proposta in quella sede. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'appello proposto dal condominio " delle rose " contro la decisione di primo grado.
Le spese dei giudizi di merito e di legittimità vengono compensate tra le parti, per giusti motivi.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dal condominio " delle rose " contro la sentenza di primo grado;
compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004