Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di appello, che ha natura di "revisio prioris istantiae", la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi con necessità di esposizione delle argomentazioni svolte in contrapposizione con quelle contenute nella sentenza impugnata. Ne deriva che il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, a pena di relativa inammissibilità e conseguente inidoneità a determinare l'insorgenza del potere - dovere del giudice di appello di pronunziarsi su di essi, e, a fortiori, a dare luogo alla cassazione della sentenza per omessa pronunzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6542 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GIOAN SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA FIMA DI OS PI & C SNC, ora VA F.I.M.A. sas di OS Geom. AN & C., nella persona del legale rapp.te ed Amm.re Sig. AN OS elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 35, C4 presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARZI, che lo difende unitamente agli avvocati ANGELO MAIOLINO, ALFREDO ANDRIOLLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BERGA SPA, in persona dell'Amm.re Unico Rag. BERNARDI Roberto, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 01390/00 proposto da:
BERGA SPA, in persona del legale rappresentante Sig. BERNARDI Roberto, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
NUOVA FIMA SNC, ora NUOVA FIMA sas di OS & C. in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n^ 03747100 proposto da:
NUOVA FIRA DI OS PI & C SNC, ora NUOVA FIMA s.a.s. di OS Geom. AN & C., in persona del legale rappresentante e Amm.re Geom. AN OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARZI, che lo difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BERGA SPA, in persona del suo Amm.re Unico rag. BERNARDI Roberto, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo difende unitamente all'avvocato PIERO BAROLO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1919/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
preliminarmente la Corte dispone la riunione dei tre ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Massimo MARZI, difensore della ricorrente Soc. NUOVA FIMA, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi 1176/00 e 3747/00 della soc. VA FIMA;
udito l'Avvocato Mario Ettore VERINO, difensore della resistente e ricorrente incidentale SOC. BERGA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi 1176/00 e 3747/00 della soc. VA FIMA e l'accoglimento del ricorso 1390/00 della SOC. BERGA SPA;
udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale della Soc. VA FIMA, l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale della SOC.BERGA; l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato della Soc. VA FIMA ( 3747/00). Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11/12/1987 la s.n.c. VA MA esponeva che: a) il 19/11/1986 aveva stipulato con la s.p.a. ER un contratto di appalto con il quale essa istante si era impegnata di fornire e porre in opera le strutture metalliche di alcuni impianti industriali in San Nicola di Melfi;
b) iniziate le forniture, per un ammontare di L. 242.785.000, la ER non aveva pagato alcuna somma, nè aveva accertato gli stati di avanzamento lavori;
c) la ER - dopo che in sede di accertamento tecnico preventivo erano state accertate forniture per L. 661.496.4000 - aveva corrisposto L. 200.000.000 e, con convenzione 8/9/1987, si era impegnata a versare L. 150.000.000 il 15/10/1987 e L 150.000.000 il 30/11/1987; e) tale ultimo importo non era stato versato dalla ER che aveva accampato pretesi inadempimenti di essa ricorrente. La VA MA, quindi, chiedeva al presidente del tribunale di Bassano del Grappa di emettere nei confronti della ER decreto ingiuntivo per L. 150.000.000.
Avverso il concesso decreto l'ingiunta proponeva opposizione chiedendo la declaratoria di nulla dovere alla VA MA per le gravi inadempienze di quest'ultima.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che i lamentati ritardi nella posa in opera del materiale erano da addebitare alla ER ed ai suoi numerosi inadempimenti. Su istanza della VA MA veniva concesso altro decreto ingiuntivo, per L. 826.090.248, nei confronti della ER la quale proponeva opposizione invocando anche la declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ingiungente.
La VA MA, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, con atto di citazione, chiedeva la condanna. della ER al pagamento di ulteriori L. 180.265.000, nonché la restituzione della somma di L. 100.000.000 che la convenuta si era indebitamente fatta consegnare dalla Banca Cattolica del Veneto in forza di una fideiussone prestata a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.
La ER si costituiva e chiedeva il rigetto di detta domanda reiterando le precedenti istanze.
Il tribunale di Bassano del Grappa, riunite le tre cause, con sentenza non definitiva 30/3/1993, rigettava le opposizioni ai decreti ingiuntivi e la domanda di risoluzione del contratto di appalto. Inoltre, quantificati in L. 12.690.800 i vizi riscontrati nelle opere realizzate dalla VA MA e detratto tale importo dalla somma di L. 100.000.000 indebitamente incamerata dalla ER, condannava quest'ultima a restituire alla controparte L. 87.309.200 oltre interessi. Rimetteva poi le parti davanti al G.I. per il deferimento del giuramento suppletorio al titolare della VA MA in merito all'avvenuta esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura 827 del 1988.
Prestato dal legale rappresentante della VA MA il giuramento suppletorio, il tribunale, con sentenza definitiva, condannava la ER a pagare alla VA MA L. 180.265.000, oltre interessi. Avverso le dette sentenze la s.p.a. ER proponeva appello al quale resisteva la VA MA.
La corte di appello di Venezia, con sentenza 10/12/1998, in parziale riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda della VA MA relativa al pagamento della fattura 827 del 1988. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che, come si evinceva anche dal telegramma spedito dall'appellante il 16/10/1987, nel detto giorno la VA MA non aveva ancora ricevuto i disegni strutturali del mangimificio;
che, pertanto, il mancato rispetto dei nuovi termini previsti nella convenzione del 9/9/1987 non poteva essere addebitato all'appellata; che, come era pacifico, nel cantiere in questione lavorava non solo la VA MA, ma anche la ER per cui giustamente il tribunale aveva affermato che quest'ultima società era stata in grado di conoscere il lavoro svolto dall'altra e che quindi era infondata la pretesa della ER relativa alla necessità di ricevere preventivamente il certificato di stato di avanzamento lavori per poter poi provvedere ai relativi pagamenti;
che peraltro la ER aveva dichiarato di recedere dal contratto onde, a norma dell'articolo 1671 c.c., doveva tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
che, di conseguenza, non aveva più alcun rilievo la questione della mancata presentazione dei certificati di stati di avanzamento lavori dovendo questi ultimi comunque essere pagati;
che il tribunale aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per cui, avendo ravvisato nella specie l'esercizio della facoltà di recesso da parte del committente, non poteva condannare l'appaltatore alle spese necessarie al completamento delle opere non ultimate per l'intervenuto recesso;
che dalle risultanze processuali non emergeva la sussistenza di un inadempimento grave da parte dell'appellata tale da giustificare la risoluzione del contratto;
che erroneamente dal tribunale era stato deferito il giuramento suppletorio al legale rappresentante della VA MA;
che dalle dichiarazioni dei testi escussi non poteva desumersi la sussistenza della semiplena probatio;
che la domanda dell'appellata relativa al pagamento della fattura 827 del 1988 doveva essere rigettata in quanto sfornita di prova. La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta sia dalla s.n.c. VA MA sia dalla s.p.a. ER con autonomi ricorsi sorretti ciascuno da tre motivi. Le parti hanno resistito con controricorsi ai contrapposti ricorsi. La VA MA ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un solo motivo - al quale la ER ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie.
Motivi della decisione
I tre ricorsi vanno riuniti a noma dell'articolo 335 c.p.c. trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza. In relazione ai vari ricorsi occorre osservare che, per il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, dopo la notifica del primo ricorso (principale) tutte le altre impugnazioni devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso del ricorso per cassazione, nell'atto contenente il controricorso indipendentemente dalla forma espressa dalla parte ed ancorché proposto con atto a sè stante:
tale modalità non è però essenziale per cui si verifica la conversione di ogni ricorso successivo al primo in ricorso incidentale. Pertanto dei due ricorsi, proposti come impugnazioni autonome, quello della s.n.c. VA MA è stato notificato per primo per cui è da riguardare come principale, mentre quello della s.p.a. ER si converte in ricorso incidentale. Vale poi come incidentale (così come qualificato della stessa ricorrente) il ricorso contenuto nel controricorso proposto dalla s.n.c. VA MA avverso il ricorso della s.p.a. ER.
In via preliminare deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso principale della s.n.c. VA MA sotto il profilo della mancanza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all'articolo 366, n. 1^, c.p.c.: dal contesto dell'atto non è infatti possibile desumere una conoscenza del "fatto" sostanziale e processuale a far ben intendere il significato a la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, 1^ comma, n. 3, c.p.c. per il ricorso per cassazione, è collegato all'autosufficienza del ricorso e mira a soddisfare un principio di carattere generale. La prescrizione normativa è volta a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio. Affinché il requisito anzidetto possa ritenersi soddisfatto è necessario che il contenuto del ricorso sia tale da consentire al giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione e cognizione dei fatti che hanno originario la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorre ad altre fonti o ad altri atti in suo possesso compresa la stessa sentenza e senza possibilità di distinguere, ai fini della pronuncia di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente. La ricorrenza del requisito in questione deve essere verificata avendo riguardo alla nccessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché, ove questi prospettino errori nell'applicazione di norma processuale da parte del giudice di merito è necessario che l'esposizione dei fatti consentono di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue - articolazioni processuali ed i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito. Non è richiesto che la struttura del ricorso enuclei una premessa a se stante in fatto ben potendo gli elementi essenziali del fatto emergere con sufficiente precisione dal contesto dei motivi del ricorso (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 22/5/1999 n. 4998; 21/5/1999 n. 4916;
27/11/1998 n. 12039; 29/12/1997 n. 13071).
Nella specie nulla di quanto richiesto per ritenere sussistente il requisito in questione - di cui al citato articolo 366 n. 3 c.p.c. - è possibile rinvenire nel ricorso così come predisposto 366 n.3 c.p.c. - è possibile rinvenire e nel quale, prima dell'illustrazione dei motivi posti a base nell'impugnativa, vi è una breve parte in cui si riportano i dispositivi delle sentenze dei giudici del merito ed i fatti di causa sono genericamente e confusamente esposti con richiamo solo al punto concernente il deferimento del giuramento suppletorio e senza alcun riferimento alle vicende che hanno dato origine alla controversia.
Da tale esposizione in fatto e dal contenuto dei motivi del ricorso non è possibile ricostruire in modo preciso: i fatti che hanno generato la controversia;
le vicende del processo e le posizioni assunte dai soggetti che vi hanno partecipato;
le complessive e contrapposte tesi in fatto e in diritto sviluppate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi;
i fatti posti a base dei diritti fatti valere dai litiganti, gli elementi e istitutivi, i presupposti e le condizioni delle contrapposte azioni dagli stessi esercitate. Le rilevate omissioni e carenze non consentono di desumere la conoscenza del fatto sostanziale e processuale tale da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia di cui si chiede l'annullamento.
Il ricorso principale della VA MA deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Per gli stessi motivi va dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale proposto dalla VA MA con il controricorso avverso il ricorso della società ER. Infatti, secondo quanto disposto dagli articoli 366 n. 3 e 371 c.p.c., il ricorso incidentale deve contenere, al pari di quello principale, l'esposizione, sia pur sommaria dei fatti di causa.
Nella specie il ricorso incidentale in esame è del tutto privo della parte relativa ai fatti di causa per cui va dichiarato inammissibile anche perché proposto dopo che la VA MA aveva già notificato il proprio ricorso principale, così consumando il diritto di impugnazione. È noto, in proposito, che la proposizione dell'impugnazione principale non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via incidentale a seguito della successiva proposizione da parte dell'intimato di ricorso incidentale, ovvero (come appunto nel caso in esame) di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale. Il detto ricorso incidentale resta di conseguenza esaminabile come controricorso nei limiti in cui è rivolto a contrastare l'impugnazione avversaria. Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. ER denuncia omessa pronuncia con conseguente nullità della sentenza impugnata - per mancato esame della censura in ordine alla eccepita nullità dei decreti ingiuntivi per essere stati emessi in difetto delle condizioni di legge - e, comunque, omessa motivazione nonché violazione dell'articolo 634 c.p.c. La società ricorrente deduce che i decreti ingiuntivi in questione sono stati emessi al di fuori dei presupposti di cui al citato articolo 634 c.p.c. che qualifica prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili relative solo alle somministrazioni di merci e di danaro laddove nella specie i decreti ingiuntivi riguardano crediti nascenti da un contratto di appalto. La corte di appello, pur essendo stata investita da precisa doglianza sul punto, non ha esaminato la detta questione.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - le eccezioni di ordine procedurale sollevate dalla ER, relative alla sussistenza delle condizioni per l'emissione dei concessi decreti ingiuntivi, risultano essere state rigettate dal tribunale di Bassano del Grappa con la sentenza non definitiva sul rilievo che "con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un'ordinaria causa di cognizione diretta non già a verificare la ritualità dell'emissione del decreto ma bensì ad accertare la sussistenza o meno del credito ingiunto". Il tribunale ha quindi disatteso le dette eccezioni della ER "non attenendo alla valida costituzione del rapporto processuale".
Avverso tale punto della decisione del tribunale la ER ha spiegato appello riproponendo l'eccezione sollevata in primo grado senza alcun accenno alle ragioni poste a base della sentenza impugnata e senza la prospettazione di argomentazioni dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico della ratio decidendi della pronuncia del giudice di primo grado. La ER non ha mosso alcuna specifica critica o censura in ordine agli argomenti utilizzati dal tribunale per rigettare la detta eccezione ed alla motivazione al riguardo sviluppata nell'impugnata sentenza, ne' ha precisato il perché dell'inaccoglibilità e degli errori di tale motivazione. È pertanto evidente l'inammissibilità del motivo di appello per l'assoluta genericità della doglianza non avendo l'appellante ER specificato in modo chiaro e completo le ragioni della contestazione sottostanti al mezzo di impugnazione: l'appellante ha così impedito al giudice di secondo grado di verificare il fondamento dei denunciati vizi della sentenza impugnata non essendo al riguardo sufficienti affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione. In proposito bisogna ribadire che finalità dell'appello non è quella di provocare un novum judicium, bensì quella unicamente di devolvere al giudice superiore il controllo degli errori nei quali l'appellante assume essere incorso il precedente organo giudicante. Inoltre, per una corretta proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice di secondo grado, l'articolo 342 c.p.c. richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in ordine alla sentenza gravata, con l'indicazione - per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante - delle contrarie ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. Il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame (nei sensi suddetti sentenze di questa Corte 27/7/2000 n. 9867; 29/1/2000 n. 16;
29/5/1999 n. 5250
In definitiva, pur se in effetti la corte di appello non ha pronunciato sul primo motivo del gravame della ER, tale omissione non può tuttavia dar luogo alla cassazione della sentenza in quanto detto motivo deve essere ritenuto inammissibile e, come tale, inidoneo a determinare il sorgere del potere-dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi su di esso, con conseguente esclusione di qualsivoglia vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso la s.p.a. ER denuncia violazione di legge ed omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché violazione dell'articolo 1372 c.c. in relazione sia alla mancata declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento grave della VA MA, sia alle affermazioni circa il ritardo di essa ER nella fornitura dei disegni progettuali e circa l'interferenza dei lavori di essa società ricorrente con i lavori della VA MA. Nel corposo e articolato motivo la ER:
ripercorre analiticamente la vicenda in questione alla luce delle prove raccolte in giudizio;
individua le obbligazioni contrattuali gravanti sulle parti e adempimento o il mancato adempimento di esse;
richiama l'istruttoria svolta in primo grado. Deduce la ricorrente che la corte di appello è incorsa in evidenti vizi logici e giuridici ed ha violato l'articolo 1372 c.c. per aver trascurato il contenuto e la portata del contratto stipulato dalle parti e per non aver dato alcun rilievo alle obbligazioni assunte dai contraenti e dagli stessi modificate nel corso del rapporto. In particolare la ER sostiene che la corte di merito ha svilito il significato delle pattuizioni delle parti con conseguente stravolgimento delle immotivate, illogiche e contraddittorie conclusioni in punto responsabilità. Peraltro, ad avviso della ricorrente, la corte veneziana ha qualificato il comportamento di essa ER come recesso dal contratto di appalto - e ciò contrariamente a quanto manifestato con la lettera del 5/1/1988 di risoluzione del contratto per inadempimento grave della VA MA - arrivando a sostenere che già il tribunale aveva così qualificato il detto comportamento mentre nella sentenza di primo grado non era rinvenibile alcun accenno a tale recesso. Infine la ricorrente afferma di essersi legittimamente avvalsa della fideiussione bancaria, accesa dalla VA MA, per aver quest'ultima abbandonato il cantiere imponendo ad essa ER di accollarsi in proprio le obbligazioni residue contrattualmente poste a carico della VA MA. In ogni caso la ricorrente, in relazione alla domanda di restituzione delle somme riscosse in virtù della fideiussione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di inadempimento del contratto di fideiussione da parte dell'istituto bancario nei cui confronti andava rivolta la detta domanda.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che, pur se titolate anche come difetto di motivazione e violazione di legge, si risolvono essenzialmente nella pretesa di contrastare l'attività svolta dalla corte di appello in ordine sia all'interpretazione del contratto di appalto stipulato dalle parti al fine di identificarne il contenuto e di individuare i contrapposti obblighi assunti dai contraenti - sia l'accertamento in fatto circa la sussistenza o meno dei rispettivi inadempimenti di detti dai litiganti e la gravità di tali inadempimenti. Tale valutazione, se congruamente motivata, non si presta a censure in sede di legittimità.
Come è noto e come ripetutamente affermato da questa Corte, nei contratti a prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparizione in ordine al comportamento di ambo le parti per statuire quale di essa, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma: tale accertamento, prendendo le mosse dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come nella specie - congruamente motivato.
È appena il caso di evidenziare poi - con riferimento alle censure relative al lamentato errore che sarebbe stato commesso dalla corte di appello nell'interpretare le clausole del contratto di appalto in questione e nell'obliterarne il contenuto e la portata - che costituisce principio comunemente recepito quello secondo cui, in tema eli interpretazione dei contratti e delle clausole contrattuali, l'accertamento del la volontà dei contraenti si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito è censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso violazione delle regole ermeneutiche. Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata solo due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli articoli 1362 e seguenti c.c.;
ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
È infine compito del giudice del merito valutare il contenuto del contratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e della congruità della motivazione. Nella specie la corte di appello ha coerentemente ritenuto infondata la tesi della ER la quale. nei motivi di gravame, aveva lamentato l'errore commesso dal tribunale nell'affermare - "contro l'evidenza di chiarissime pattuizioni tra le parti" - la ravvisabilità di un grave ritardo di essa società appellante nella fornitura dei disegni progettuali, nonché di una interferenza dei lavori eseguiti da essa ER con quelli svolti dalla VA MA (interferenza che avrebbe cagionato il ritardo nell'espletamento dei lavori appaltati). La corte di merito ha esaminato i principali obblighi assunti dalle parti con il contratto di appalto in questione e con le successive modifiche apportate con la convenzione del 9/9/1987. Il giudice di secondo grado ha poi proceduto ad una valutazione comparativa ed unitaria del comportamento dei contraenti e degli inadempimenti che questi ultimi si erano reciprocamente addebitati e, a tale scopo, ha preso le mosse dall'esame dei fatti e delle prove raccolte nel processo (telegramma del 16/19/1987 spedito dalla ER, accertamento tecnico preventivo, dichiarazione del 29/6/1987 della VA MA, ecc.) e di quanto risultava pacifico tra le parti (contemporaneità dell'attività lavorativa svolta dalle società contraenti nel cantiere di San Nicola di Melfi). Sulla base di un attento e meticoloso esame delle risultanze istruttorie la corte veneziana ha escluso l'addebitabilità alla VA MA della responsabilità per l'inosservanza dei nuovi termini previsti dalla convenzione del 9/9/1987 per la consegna degli impianti appaltati ed ha ritenuto superfluo (al fine del pagamento dei lavori svolti dalla società appaltatrice) il rilascio da parte della VA MA dei certificati di stati di avanzamento lavori. La corte territoriale ha inoltre chiarito perché, nell'ambito dell'economia del contratto di appalto, ha ritenuto grave l'inadempimento della ER.
La corte distrettuale ha al riguardo espresso il proprio convincimento valutando tutte le risultanze di causa ed è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti nonché improntate a retti criteri logici e giuridici. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.
Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi favorevoli alle tesi della VA MA, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della ER.
Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito.
In particolare le censure in esame - con le quali la ricorrente mira ad ottenere un riesame del inerito circa l'accertamento dell'inadempimento o l'addebitabilità del ritardo nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto - risultano inammissibili in quanto volte ad una rivalutazione dei fatti di causa non consentita nel giudizio di cassazione: in effetti i rilievi al riguardo mossi dalla ricorrente urtano contro valutazioni ed apprezzamenti di merito che, in quanto sorretti da adeguata e coerente motivazione, si sottraggono a qualsiasi critica in questa sede.
Le critiche della ER non sono meritevoli di accoglimento anche per la loro genericità non essendo stato precisato il contenuto specifico e completo del contratto in questione e delle clausole di cui la ricorrente lamenta il mancato (o l'errato) esame, nonché di tutte le altre clausole, il che non consente di ricostruire, in base esclusivamente ad alcune ed isolate parti, la comune volontà delle parti e il senso complessivo delle pattuizioni. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'individuare il contenuto e la portata delle clausole contrattuali.
In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se la ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. - svolgendo al riguardo generiche argomentazioni e senza evidenziare il modo in cui la corte di appello si sarebbe discostata dai canoni interpretatativi legali - il rilevato ineccepibile e corretto iter argomentativo seguito dalla corte di appello rende manifesto che, in sostanza, è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
È infondata anche la doglianza relativa all'errore che sarebbe stato commesso dalla corte veneziana nel qualificare il comportamento della società ER come recesso dal contratto di appalto pur non rinvenendosi nella sentenza di primo grado alcun accenno a tale recesso e contrariamente a. quanto manifestato da essa ER con la lettera del 5/1/1988 di risoluzione del contratto per inadempimento grave della VA MA.
In proposito è sufficiente segnalare che, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata, la corte di appello ha ritenuto infondati i motivi di gravame della s.p.a. ER ed ha confermato la decisione di primo grado con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda di detta società di risoluzione del contratto per inadempimento della VA MA e di connesso risarcimento danni per le spese sostenute per eseguire i lavori occorrenti per completare ed ultimare i lavori appaltati. Dal rigetto di detta domanda della ER di risoluzione contrattuale per inadempimento deriva, come logica conseguenza, il riconoscimento del diritto della società appaltatrice a ricevere integralmente il compenso per l'opera prestata ed il pagamento di quanto spettantele in virtù del contratto di appalto correttamente eseguito e rispettato e ciò a prescindere dalla ravvisabilità o meno nel comportamento della ER dell'esercizio della facoltà di recesso da parte del committente ex articolo 1671 c.c. Al riguardo bisogna peraltro porre in evidenza che nella stesso ricorso si afferma espressamente che la ER era stata costretta "a risolvere il contratto per grave inadempimento della società vicentina". Tale inadempimento della VA MA è stato ritenuto insussistente dai giudici del merito i quali, invece, hanno affermato la responsabilità della ER in ordine al ritardo nella consegna delle opere appaltate: da ciò il diritto della VA MA al pagamento dei lavori eseguiti.
È infine in parte infondata ed in parte inammissibile la censura con la quale la ER, in relazione alla domanda della nuova MA di restituzione delle somme riscosse da essa ricorrente in virtù della fideiussione bancaria a garanzia della buona esecuzione del contratto, ha eccepito: a) di essersi legittimamente avvalsa di tale fideiussione, accesa dalla VA MA, per aver quest'ultima abbandonato il cantiere imponendo ad essa ER di accollarsi in proprio tutte le obbligazioni residue contrattualmente a carico della VA MA;
b) la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di inadempimento del contratto di fideiussione da parte dell'istituto bancario nei cui confronti andava rivolta la detta domanda.
La prima delle dette tesi è palesemente infondata posto che, come sopra rilevato, i giudici del merito hanno escluso la ravvisabilità di un comportamento inadempiente della VA MA per cui la ER si è avvalsa indebitamente della polizza fideiussoria in questione così incamerando arbitrariamente il massimale di polizza di L. 100.000.000.
Le seconda tesi difensiva è invece inammissibile in quanto dell'asserita questione relativa alla legittimazione passiva, in relazione a tale capo della domanda della VA MA, non vi alcun accenno nella sentenza impugnata dalla cui lettura non emerge un sia pur vago e generico riferimento a tale questione non indicata tra quelle prospettate dalla ER nei motivi di appello. In proposito deve essere richiamato il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di nuove questioni di diritto quando esse presuppongono o comunque richiedano (come appunto quella prospettata dalla ricorrente) nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione. Peraltro ove - come nel caso in esame - una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento in fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al Cine di evitare una pronuncia di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 20/1/1998 n. 494; 5/10/1998 n. 9861). Nella specie il detto onere non è stato rispettato dalla ricorrente la quale al riguardo non ha neanche denunciato l'omessa pronuncia e la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione al n. 4 dell'articolo 360 c.p.c. Con il terzo motivo eli ricorso la società ER denuncia omessa pronuncia (articolo 360 n. 4 c.p.c.) per il mancato esame della censura in ordine all'erroneo riconoscimento del maggior danno sulle somme liquidate a favore della VA MA e comunque, omessa motivazione nonché violazione dell'articolo 1224 c.c. Deduce la ricorrente che il tribunale di Bassano del Grappa ha accordato alla VA MA, sulla somma di L. 826.090.248, in aggiunta agli interessi legali, anche il maggior danno ex articolo 1224 c.c. nella misura dell'8% fino al dicembre 1990 e del 3% per il periodo successivo sino al saldo. Nel confermare il decreto ingiuntivo n. 365/87 il tribunale ha confermato anche la liquidazione del maggior danno nella misura dell'8%. Il primo giudice, inoltre, ha accordato sulla somma di L. 87.309.200 gli interessi nella misura del 13% così liquidando in via equitativa anche il maggior danno. Tutto ciò è avvenuto senza alcuna motivazione e in difetto di qualsiasi prova sulla ricorrenza e sull'ammontare del maggior danno. La corte di appello, investita sul punto di precisa doglianza illustrata nell'atto introduttivo e ribadita nelle conclusioni, non si è pronunciata con conseguente nullità della sentenza ex articoli 360 n. 4 e 112 c.p.c. Il motivo è fondato.
Dalla consentita lettura degli atti processuali risulta che effettivamente la s.p.a. ER, come dedotto nel motivo di ricorso in esame, con l'atto di appello e con le conclusioni (come riportate nella stessa sentenza impugnata chiese, sia pur in via subordinata, "denegarsi la rivalutazione monetaria per le ragioni esposte nella premessa". In particolare la ER, con il sesto motivo di appello, sostenne che il tribunale alle somme riconosciute alla VA MA per sorte capitale aveva aggiunto, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno ex articolo 1224 c.c. e ciò senza motivazione alcuna e senza alcun ragionamento a sostegno della liquidazione del maggior danno, nonché in difetto di prova sulla ricorrenza e sull'ammontare di detto danno ulteriore. La società appellante contestò inoltre la misura della rivalutazione ritenendola esagerata. Di detto specifico il motivo di gravame la corte di appello non si è occupata nella sentenza impugnata nella cui motivazione non si fa alcun cenno alla censura mossa dalla ER in odine al capo delle decisioni di primo grado concernente il risarcimento del maggior danno ex articolo 1224 c.c.: è pertanto evidente la sussistenza della denunciata violazione da parte della corte veneziana di quanto disposto dall'articolo 112 c.p.c.. In definitiva devono essere rigettati il primo ed il secondo motivo di ricorso e deve essere accolto il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata in relazione al motivo accordo e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Venezia che provvederà ad esaminare il sesto motivo dell'appello proposto dalla società ER avverso la decisione di primo grado. Allo stesso giudice del rinvio va rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale della s.n.c. VA MA, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso autonomo della s.p.a. ER, accoglie il terzo motivo di detto ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002