Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6542
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Massime1

Nel giudizio di appello, che ha natura di "revisio prioris istantiae", la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi con necessità di esposizione delle argomentazioni svolte in contrapposizione con quelle contenute nella sentenza impugnata. Ne deriva che il requisito della specificità dei motivi di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, a pena di relativa inammissibilità e conseguente inidoneità a determinare l'insorgenza del potere - dovere del giudice di appello di pronunziarsi su di essi, e, a fortiori, a dare luogo alla cassazione della sentenza per omessa pronunzia.

Commentari2

  • 1la specificità interpretata dalla Corte
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2018

  • 2Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2002, n. 6542
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6542
Data del deposito : 7 maggio 2002

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