Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2791
CASS
Sentenza 29 ottobre 1998

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Massime1

In tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione dl lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero. (Cfr. Cass. Sez. III 3 novembre 1998 n. 2835 in corso di massimazione).

Commentario1

  • 1Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019

    Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2791
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2791
Data del deposito : 29 ottobre 1998

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