Sentenza 29 ottobre 1998
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio non può farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che lo ha disposto o convalidato, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale. Nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione dl lavoro, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero. (Cfr. Cass. Sez. III 3 novembre 1998 n. 2835 in corso di massimazione).
Commentario • 1
- 1. Sequestri presso giornalisti: va tutelata libertà di stampa (Cass. 9989/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 febbraio 2019
Ai fini della legittimità di un provvedimento di ricerca della prova nei confronti di un giornalista in relazione agli atti e documenti relativi alla sua attività professionale, sono necessarie non solo l'indispensabilità della rivelazione della fonte informativa del medesimo ai fini della prova del reato per cui si procede, e l'impossibilità di accertare altrimenti la veridicità della notizia in possesso del perquisito, ma occorre anche che il vincolo sia apposto esclusivamente su quanto è strettamente necessario per l'accertamento dello specifico fatto oggetto di indagine. Ed infatti, la necessità di limitare l'acquisizione dei dati nella disponibilità di un giornalista in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/1998, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Giovanni PIOLETTI Presidente del 29.10.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 2791
Dott. Alfredo TERESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere N. 22361/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per LO DO, nato ad [...] il [...],
avverso l'ordinanza resa il 27.4.1998 dal tribunale di Bari, quale giudice del riesame.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del p.m., in persona del sostituto procuratore generale Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto della sentenza impugnata,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Nel corso di un'indagine sul fenomeno delle scommesse clandestine, agenti del Commissariato di P.S. di Andria procedevano alla perquisizione a) del circolo Enal di via Regina Margherita 109 in Andria, gestito dai fratelli VI e Vincenzo OP, in un immobile di proprietà dei genitori DO OP e ZA AT;
b) della adiacente abitazione dello stesso DO OP, sita in via Regina Margherita 111, e collegata al circolo da una porta in ferro;
c) della abitazione di RR AN, suocero di VI OP, presso cui quest'ultimo dichiarava di avere domicilio.
In esito alle perquisizioni, accertato che nel circolo si praticava il c.d. Totonero e il gioco d'azzardo, gli ufficiali di p.g., in data 5.4.1998, procedevano al sequestro probatorio a) della somma di lire 12.532.000, rinvenuta in banconote di vario taglio dentro un tiretto della camera da letto della abitazione di DO OP, in quanto cosa pertinente al reato di cui all'art. 4 legge 401/1989; b) della somma di lire 11.000.000 in banconote da lire 100.000, rinvenuta nella carriera da letto matrimoniale di VI OP, sempre in quanto pertinente al reato di cui all'art. 4 legge 401/1989; e) di quattro apparecchi tipo "slot-machine", rinvenuti nel circolo Enal, in quanto cose pertinenti al reato di cui agli ant. 718 c.p. e 110 t.u.l.p.s.; d) di documentazione cartacea attinente al
Totonero, rinvenuta nel circolo e nelle camere da letto,. Inoltre, gli ufficiali di p.g. procedevano al sequestro preventivo in via di urgenza del locale in cui era gestito il circolo Enal, in quanto destinato sostanzialmente all'esercizio di scommesse clandestine e di giochi d'azzardo.
2 - Il pubblico ministero presso la pretura circondariale di Trani, al quale gli atti venivano trasmessi, in data 8.4.1998, convalidava i sequestri probatori e chiedeva la convalida del sequestro preventivo al g.i.p. presso la stessa pretura, che in data 10.4.1998 convalidava il sequestro di polizia ed emetteva il relativo decreto di sequestro preventivo.
3 - Il difensore di DO OP formulava istanza di riesame contro il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero e contro il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla polizia giudiziaria.
4 - Il tribunale di Bari, quale giudice del riesame, con ordinanza del 27.4.1998, ha dichiarato inammissibile il riesame del sequestro di polizia e per conseguenza la relativa istanza di restituzione del locale sequestrato;
e ha confermato il sequestro probatorio convalidato dal pubblico ministero.
5 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore per conto del OP, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma limitatamente alla conferma del sequestro della somma di lire 12.532.000, rinvenuta nell'abitazione del ricorrente. In sostanza questi lamenta che il pubblico ministero presso la pretura non era legittimato a convalidare il sequestro probatorio, trattandosi di un reato finanziario (quello di cui all'art. 4 legge 401/1989) che apparteneva alla competenza del tribunale;
che in ogni caso il decreto dello stesso pubblico ministero non motivava in modo sufficiente circa la pertinenza delle banconote col reato ipotizzato. Motivi della decisione
6 - La prima doglianza è infondata.
Che il reato ipotizzato, di cui all'art. 4 della legge 401/1989, sia di natura finanziaria, e rientri per conseguenza nella competenza del tribunale, non è messo in dubbio neppure dalla ordinanza impugnata. Ma - come correttamente aggiunge la stessa ordinanza - il sequestro probatorio costituisce un mezzo di ricerca della prova, che può essere disposto o convalidato dal pubblico ministero, quale organo inquirente, rispetto al quale non può farsi valere l'incompetenza, che è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale. Infatti, nella fase delle indagini preliminari la "competenza" costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.). Nei confronti delle altre parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui è promossa l'azione penale, allorché la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal pubblico ministero che siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del reato.
Vero è che, secondo il terzo comma dell'art. 51 c.p.p., tutte le funzioni esercitate dal pubblico ministero, e quindi anche quelle investigative svolte nella fase preliminare al processo, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. Ma è anche vero che a) in caso di conflitto negativo o positivo tra uffici del pubblico ministero, restano validi gli atti compiuti dal pubblico ministero dichiarato "incompetente" (terzo comma dell'art. 54 e quarto comma dell'art. 54 bis c.p.p.); b) ai sensi dell'art. 22 c.p.p., l'ordinanza con cui il giudice delle indagini preliminari dichiara la propria incompetenza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto, sicché il pubblico ministero presso lo stesso giudice può proseguire liberamente le sue indagini (v. Cass. sez. I, n. 406 del 13.3.1990, c.c. 19.2.1990 Facchineri, rv. 183662); c) secondo il dettato normativo dell'art. 25 c.p.p., le decisioni della corte di cassazione sulla competenza hanno efficacia vincolante solo nella fase del processo, lasciando quindi liberi gli organi inquirenti nella fase preprocessuale. Tutto ciò indica chiaramente che nella fase preprocessuale del procedimento non può venire propriamente in rilievo una questione di competenza del pubblico ministero.
7 - Anche la seconda doglianza è chiaramente infondata. Il tribunale del riesame ha puntualmente accertato la pertinenza delle banconote sequestrate con l'ipotizzato reato di scommesse clandestine, valorizzando logicamente la circostanza che esse erano state occultate assieme ai foglietti relativi alle giocate effettuate.
8 - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 1998