Sentenza 26 luglio 1999
Massime • 1
L' accettazione da parte dell' I.A.C.P. dei canoni di locazione e delle somme per il riscatto dell' alloggio, corrisposti da chi continua a detenerlo non è in contrasto con la precedente manifestazione di volontà del medesimo Istituto di ottenere la decadenza dall' assegnazione, chiesta al Comune, titolare del relativo potere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/07/1999, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 26 luglio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - rel. Consigliere -
Dott. Antonio VELLA "
Dott. Giandonato NAPOLETANO "
Dott. Matteo IACUBINO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ZZ AR ved. AGOZZINO, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Settembrini n. 30 presso lo studio dell'avv. Giangiacomo TORNABUONI e rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale DEL GUERCIO, giusta procura in atti
= RICORRENTE =
contro
I.A.C.P. della Provincia di AVELLINO, elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Marcocchia, n. 47 presso lo studio dell'avv. FREDA e rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Carmen PEDICINO, giusta procura in atti
= CONTRORICORRENTE =
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di NAPOLIemessa il 15 maggio 1996,dep. il 24 maggio 1996, n.1440;
udita, alla pubblica udienza del 6 maggio 1999, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI.
udito, per l'istituto controricorrente, l'avv. P. PEDICINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 8 febbraio 1990, AR ZZ ved. AGOZZINO, premesso:
- che CC IT, della quale ella era erede, aveva stipulato con l'I.A.C.P. di AVELLINO un contratto registrato in AVELLINO in data 20 dicembre 1957 al n. 2257, vol.185, qualificato "Contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita" di un appartamento in CALABRITTO, già al viale dei Platani, isolato A, piano 2^, di vani due ed accessori prendendo possesso dello stesso il 2 dicembre 1957;
- che l'Istituto si era impegnato alla stipula dell'atto di vendita alla scadenza del contratto di locazione anche in favore degli eredi della AR;
- che erano decorsi oltre 25 anni dalla assegnazione, durante i quali erano stati corrisposti i ratei annuali comprese le quote di ammortamento per il trasferimento dell'alloggio;
- che, pertanto, era maturato il diritto al riscatto dell'immobile;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di AVELLINO, l'I.A.C.P. di quella città al fine di sentir emettere, ex art 2932 cod. civ . ., sentenza traslativa in suo favore della proprietà dell'immobile di cui al contratto suddetto. Costituendosi in giudizio, l'Istituto convenuto deduceva che l'attrice era decaduta da ogni diritto sicché era stata iniziata la revoca dell'assegnazione da parte del Comune di CALABRITTO, competente a norma dell'art. 95 del D.P.R. 616 del 1977 e dell'art.55 della legge 5 agosto 1978 n.457, essendo risultato che la CC
non occupava più l'alloggio; che inoltre nessun trasferimento era possibile senza l'approvazione del piano finanziario dalla Regione;
e che, infine, essendo in corso un contenzioso tra l'Istituto ed il Comune di CALABRITTO sulla proprietà dell'area ove sorge il fabbricato anche la legittimazione passiva dell'Istituto non appariva sicura. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Espletata l'istruzione, il tribunale adito accoglieva la domanda ritenendo incontestato il contratto preliminare e documentalmente provato l'adempimento del debito relativo alle rate di ammortamento per il riscatto dell'alloggio oltre che la successione mortis causa dell'originaria assegnataria attrice. Ritenuta ininfluente nel presente giudizio la questione relativa alle contestazioni esistenti tra il Comune di CALABRITTO e l'IACP in ordine alla proprietà del suolo, il tribunale escludeva che fosse provata la cessione a terzi dell'alloggio e quindi la decadenza dell'assegnazione alla CC ed affermava la piena applicabilità al caso della disciplina privatistica di cui all'art. 2932 cod. civ. con conseguente diritto della ZZ, succeduta all'assegnataria, al trasferimento dell'immobile.
Avverso tale sentenza proponeva appello lo I.A.C.P. della Provincia di AVELLINO deducendo che era pendente un procedimento di revoca dell'assegnazione ex art. 17 D.P.R. 1035 del 1972, essendo risultato che la CC mai aveva abitato l'immobile sicché il riscatto non era possibile e non potendo, comunque, la ZZ essere assegnataria per successione dell'alloggio mancando dei requisiti di cui all'art.2 del D.P.R. 1035/72. Chiedeva, pertanto, che la domanda della
ZZ venisse dichiarata inammissibile o improcedibile, ovvero rigettata nel merito.
Instauratosi il contraddittorio anche in tale grado del giudizio, l'appellata, rilevato che mancava la prova della pretesa procedura di decadenza, connessa ad un unico sopralluogo nel lontano 1978, superato da una serie di comportamenti successivi dell'Istituto incompatibili con la volontà di revocare l'assegnazione, come la stessa voltura di questa dalla CC ad essa ZZ, con evidente sanatoria dell'eventuale situazione illecita se esistente, chiedeva la conferma della decisione impugnata.
La Corte d'Appello di NAPOLI, con sentenza del 15/ 24 maggio 1996, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda della ZZ e compensava tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. Affermava la CORTE che, essendo al tempo prevista, per l'assegnazione in locazione con patto di futura vendita, la previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici di cui non era in possesso l'Istituto, come si evinceva dal patto aggiunto che prevedeva, appunto, la nullità della assegnazione ove l'autorizzazione non fosse stata accordata, siffatta nullità andava dichiarata d'ufficio anche in appello.
Affermava, inoltre, che anche ove potesse ritenersi sopravvenuta una sorta di sanatoria del contratto preliminare con l'entrata in vigore del D.P.R. 1035 del 1972 che non ha previsto più il autorizzazione ministeriale, stante la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto, l'eccezione di decadenza dal diritto di acquistare la proprietà della casa per l'avvenuto inadempimento dei divieti di subaffittare o di cedere i locali o anche di introdurre persone estranee alla famiglia, anche gratuitamente, senza il consenso dell'Ente, andava accolta in quanto era rimasto accertato, per sua stessa ammissione, che la CC aveva ospitato una coppia di sposi nei mesi invernali e primaverili, anche a non voler dare alcun rilievo alle informazione dei Cc e del Vigili Urbani che hanno affermato che la CC non ha mai abitato la casa di cui al contratto.
Escludeva inoltre, che il comportamento dell'Istituto successivo all'accertamento dell'inadempimento potesse ritenersi incompatibile con la volontà di risolvere il contratto essendo il potere di revoca dell'assegnazione non più di sua competenza ma del Comune, peraltro sollecitato alla revoca prima ancora dell'azione della ZZ. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la ZZ adducendo quattro motivi di censura.
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di AVELLINO ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ZZ, dopo aver denunziato violazione e falsa applicazione di norme di legge e di ermeneutica legislativa e contrattuale, ed in particolare dell'art. 3 della legge 2.7.1949 n. 408; degli artt. 1362, comma 2; 1367; 1370; 1353; 1359; e 2697 cod. civ., nonché dell'art. 95 del DPR 24/7/1977 n. 616; dell'art. 27/2 legge 8 agosto 1977 n. 513 e dell'art. 17 DPR 1035/72 ed infine dell'art.9 del
"patto aggiunto" di cui alla scrittura del "contratto preliminare di affitto con patto di futura vendita dell'alloggio" ed ancora degli artt. 342 e 345 C.P.C. e 1421 cod. civ. con ulteriore vizio della sentenza per nullità, con il primo motivo di ricorso si duole che la Corte d'Appello abbia dichiarato d'ufficio la nullità del contratto di affitto con patto di futura vendita sulla base di questioni giuridiche presupponenti indagini per le quali mancavano gli elementi necessari. Deduce, infatti, che il contratto sia stato dichiarato nullo per la mancata autorizzazione del Ministero, mai eccepita dalla parte che, anzi, avendo riscosso i fitti ed incamerato il prezzo per il riscatto, ha ritenuto che la condizione della mancata autorizzazione ministeriale non si era prodotta contrariamente a quanto aveva presunto la Corte addebitandole, peraltro, erroneamente il mancato assolvimento di oneri probatori non spettantile perché non contestati da controparte.
Con il secondo motivo la ZZ lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato la norma di cui all'art 17 del DPR 1035 del 1972 in quanto:
a) un unico episodio non è sufficiente per revocare l'assegnazione;
b) l'introduzione nell'alloggio di persone estranee alla famiglia non era dipesa da fatti imputabili all'assegnataria;
c) l'alloggio non era stato ceduto a terzi ne' abbandonato per più di tre mesi;
d) l'assegnazione non era stata revocata;
e) all'assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita non è applicabile l'art. 17 del D.P.R. 1035/1972. Con il terzo motivo, denunziando violazione dell'art. 1362/2 C.c., si deduce che la Corte d'Appello sia incorsa nella violazione di fondamentali norme di ermeneutica non traendo dal comportamento dell'Istituto che, pur avendo nel 1988 sollecitato il provvedimento di revoca, ha tuttavia continuato ad incamerare i canoni e le somme occorrenti per il riscatto dell'alloggio, senza nulla eccepire,- gli estremi di una sostanziale acquiescenza e di rinunzia a valersi di qualsiasi eccezione, ponendosi così in contrasto insanabile con l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto.
Con il quarto motivo si deduce che erroneamente la Corte d'appello ha applicato al caso la normativa di cui all'art. 3 della legge 408 del 2 luglio 1949 pur avendo successivamente riconosciuto che l'autorizzazione ministeriale era stata abrogata in virtù del successivo DPR 1035 del 1972. Orbene, rileva la Corte che, pur essendo da accogliere la prima censura, ed assorbito, quindi, il quarto motivo di ricorso, avendo i giudici di appello fondato la decisione non soltanto per la mancanza dell'autorizzazione del Ministero del LL. PP., richiesta dall'art. 3 della legge 408/49, ma anche sulla legittimità della eccezione di risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9, il ricorso, essendo infondati i rimanenti motivi di impugnazione, va, egualmente, rigettato. Non basta, .infatti, che sia stata esattamente censurata una prima motivazione in quanto, allorquando, come nel caso, la sentenza impugnata fonda la decisione su due ragioni, tra loro distinte ed indipendenti, l'eventuale errore di diritto su di uno degli argomenti enunciati a sostegno della pronuncia non può giustificare l'annullamento di essa, allorché l'altro o gli altri argomenti concorrenti siano informati ad esatti principi e diano adeguata ragione della decisione.
Orbene, nella specie, mentre il primo ed il quarto motivo di censura attinenti la mancanza di autorizzazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici all'assegnazione dell'alloggio con patto di futura vendita vanno condivisi, del tutto infondati sono, invece, i motivi attinenti la risoluzione del contratto che ha determinato il rigetto della domanda della ZZ.
È pur vero, infatti, che, così come rileva la ricorrente con il primo motivo di gravame, la mancanza della autorizzazione del Ministero dei LL.PP., richiesta ai sensi dell'art. 3 della legge 408/49, è stata rilevata d'ufficio da parte della Corte distrettuale senza che tale carenza sia stata mai addotta in precedenza dall'Istituto e sulla base di una presunzione erronea perché fondata sull'erroneo presupposto che fosse l'attrice, nonostante non vi sia stata alcuna contestazione sul punto, a dover fornire la prova documentale del provvedimento autorizzativo del MINISTERO;
e che, comunque, non doveva essere rilevata atteso che, avendo il giudice di primo grado affermata la validità del contratto senza che la sentenza su tale punto sia stata impugnata, il giudice d'appello non poteva più esaminare la questione e dichiarare d'ufficio la nullità del contratto per una causa mai prospettata dalle parti e per un titolo non dedotto, stante il divieto di pronunciare ultra petita, tuttavia, i successivi due motivi attinenti le distinte ed autonome argomentazioni relative alla risoluzione del contratto vanno, invece, disattesi.
Contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di gravame, non soltanto la Corte non si è limitata a sostenere che vi sia stato un unico episodio, di per sè sufficiente all'applicazione dell'art. 9 del contratto, ma ha anche precisato che dalle informazioni dei Vigili Urbani e dei Carabinieri era rimasto accertato che "la CC mai ha abitato la casa di cui al contratto, .avendola locata a terzi di cui sono fatti i nomi sin dall'epoca dell'assegnazione". Non si è trattato, quindi, di abbandono, come si vorrebbe sostenere, ma di vera e propria immissione di terzi nell'alloggio; il che importa la decadenza dall'assegnazione per il solo fatto della cessione dei locali o della introduzione, anche gratuita, a persone estranee alla sua famiglia, senza il consenso dell'Ente. Di nessun pregio è, inoltre, l'affermazione che non sia imputabile all'assegnataria la responsabilità della violazione addebitatale, in quanto sarebbe stata la persona che curava i suoi interessi, a sua insaputa, a cedere l'alloggio "nei mesi invernali e primaverili" ad una coppia di sposi, e ciò sia perché non a quell'episodio soltanto la Corte distrettuale ha, come si è visto, fatto riferimento, sia anche perché, pur in tal caso, si verserebbe nell'ipotesi di decadenza prevista, dovendo essere attribuito all'assegnataria quanto, in sua vece, ha posto in essere chi, su suo mandato, curava gli interessi di lei;
e pur senza omettere di rilevare che, comunque, la revoca non è ispirata da finalità sanzionatorie, ma dall'esigenza di evitare che ,abitazioni destinate a categoria sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi, immettendo altre persone, abbia così manifestato un comportamento contrastante con le impellenti esigenze abitative per le quali ha ottenuto l'assegnazione.
Anche il successivo rilievo secondo cui non poteva rigettarsi la domanda di assegnazione in proprietà in quanto non era stata pronunciata la revoca ed era stata presentata la domanda di cessione in proprietà, non va condiviso.
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblicà l'assegnatario il quale abbia presentato domanda di cessione in proprietà non acquista per il fatto della presentazione della domanda un diritto soggettivo perfetto al trasferimento dell'alloggio in suo favore, ancorché sia intervenuta la formale accettazione della domanda di cessione dell'alloggio da parte dell'Istituto con l'indicazione del prezzo, atteso che qualsiasi causa risolutiva del rapporto di assegnazione sopravvenuta al momento in cui il detto diritto sia sorto ed esercitato dall'assegnatario, purché prima della stipulazione del relativo contratto, fa venir meno il diritto stesso ad ottenere la proprietà dell'alloggio (Cfr.: Cass.', Sez. Un. 12 novembre 1982 n. 6000; Cass., 12 febbraio 1988 n. 1512;). Il che importa che non sia necessario che sia già intervenuta la revoca dell'assegnazione.
Infine, anche l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 17 del DPR.1035 del 1972 alle assegnazioni di alloggio con patto di futura vendita, è infondata.
Come in più occasioni affermato da questa Corte, dalla Sentenza delle SS.UU. n. 6000 del 1982, sopra citata, in poi, non v'è alcuna ragione per cui la revoca dell'assegnazione in caso di cessione dell'alloggio, prevista dall'art. 17 lett.a) del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 sull'edilizia residenziale pubblica, non riguardi anche l'ipotesi in cui si tratti di assegnatario con patto di futura vendita il quale sostituisca altri a se nel godimento del bene, atteso che, anche in tal caso, l'assegnazione è avvenuta al fine di soddisfare l'interesse pubblico di graduare il bisogno abitativo di particolari categorie sociali che il legislatore ha inteso proteggere. Nè, in tale ipotesi, la revoca dell'assegnazione può trovare ostacolo nella circostanza che un siffatto assegnatario abbia presentato domanda di cessione in proprietà, almeno fino a quando la cessione medesima non si sia perfezionata in esito al procedimento all'uopo previsto, in quanto solo con la stipulazione del relativo contratto acquisisce il diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo.
Anche la censura assunta con il terzo motivo non va condivisa. Non basta, infatti, che, anche dopo aver richiesto al Comune di CALABRITTO, cui era stato conferito per legge il potere di revoca, di procedere alla dichiarazione di decadenza della ZZ dall'assegnazione, il IACP abbia continuato ad incamerare i canoni locativi e le somme per il riscatto dell'alloggio da parte di chi continuava ad essere detentore, dacché tanto, come correttamente affermato in sentenza, non è in contrasto con la volontà di ottenerne la decadenza cui il Comune, benché sollecitato, non aveva provveduto, non essendo tale comportamento logicamente incompatibile con la volontà di risolvere il contratto.
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato col carico delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore dell'Istituto controricorrente, in lire 125.800 oltre lire 2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 1999