Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
La sostituzione del tetto può rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria (art. 3, comma primo, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto tali non soggetti a permesso di costruire, purché non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. (Nella specie la Corte ha escluso che l'intervento potesse rientrarvi, essendo stato accertato l'aumento dell'altezza del fabbricato e la modifica della sagoma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2010, n. 22229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22229 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 22/04/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 790
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 40943/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di IG CO, nato a [...] il 20 marzo del 1969;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 6 luglio del 2009;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dr. Salzano CO, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione, rigetto del resto;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue. IN FATTO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 6 luglio del 2009, confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città il 7 ottobre del 2008, con cui IG CO era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia quale responsabile di abusi edilizi e paesaggistici.
Il prevenuto, dopo avere comunicato di volere sostituire il tetto in legno di un proprio immobile sito in Pedara, aveva sopraelevato il fabbricato di circa cinquanta centimetri con cordoli e strutture in cemento armato, modificando anche la relativa sagoma, senza il permesso di costruire, senza il nulla osta paesaggistico ed in violazione delle disposizioni sulle costruzioni in zone sismiche ed in cemento armato.
Fatti accertati il 30 giugno del 2005.
Ricorre per Cassazione il IG sulla base di due motivi. Con il primo deduce violazione di legge, per avere i giudici del merito omesso di considerare che in base alla L.S. n. 443 del 2001, art. 1, comma 6, richiamato dalla L.R. n. 2 del 2002, art. 14 le opere eseguite per l'adeguamento antisismico non vanno computate ai fini ai fini della volumetria, cordoli realizzati e successivamente demoliti avevano la funzione di adeguare il fabbricato alla normativa antisismica. Con riferimento alla realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato deduce che si considerano tali solo quelle che concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'edificio. Per la trascurabile incidenza delle opere sull'aspetto esterno del fabbricato non era necessaria l'autorizzazione paesaggistica.
Con il secondo motivo si deduce mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
IN DIRITTO
IL ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. In relazione al primo motivo si osserva che in base al cit. T.U., art. 3, comma 1, lett. b) si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Può rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi ne' planimetricamente ne' quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. Nella fattispecie è stata aumentata l'altezza del fabbricato e modificata la sagoma.
Si trattava quindi di un intervento che richiedeva il permesso di costruire.
Il ricorrente sostiene che in base alla L.R. n. 2 del 2002, art. 14, che richiama la L.S. n. 443 del 2001, art. 1, comma 6, trattandosi di adeguamento antisismico, l'aumento di volume non si computa. Ora, a prescindere dal fatto che è stata modificata anche la sagoma dell'edificio.
Il prevenuto non ha dimostrato di avere presentato denuncia d'inizio attività per adeguamento antisismico e soprattutto che la posa in opera della trave e del cordolo in cemento armato con conseguente modificazione del volume fosse necessitato da adeguamento antisismico. Anzi tale tesi viene contrastata dall'affermazione dello stesso imputato dell'avvenuta demolizione.
Per i reati sul cemento armato si osserva che il cordolo e la trave svolgevano una funzione statica perché predisposti proprio per sostenere il maggior peso del rifacimento del tetto. Palese è anche il reato ambientale perché nelle zone paesaggisticamente vincolate qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere preventivamente autorizzata. Con riferimento al secondo motivo si rileva che la determinazione della pena rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito, la cui motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se non manifestamente spropositata. Nel caso in esame la Corte territoriale esaminando la censura dell'appellante ha indicato le ragioni per le quali la pena inflitta, peraltro determinata in misura prossima al minimo edittale, era adeguata.
L'inammissibilità originaria del ricorso, per la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale d'impugnazione, impedisce di dichiarare la prescrizione per il reato di cui al capo b), maturata prima della decisione impugnata ma non dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 22 marzo del 2005, Bracale. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
La Corte.
Letto l'art. 616 c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010