Sentenza 8 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/2001, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUB LICA IT00 1 77 / 0 1 OM L L POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Assicurazione. SEZIONE TERZA CIVILE Rimborso indeanings Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 11881/96 GIULIANO Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA -- Consigliere Cron.180 Dott. Vittorio Rel. Consigliere DUVA Rep. 43 Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere- Consigliere Ud. 15/03/00 Dott. Antonio SEGRETO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRANSNOLI SRL, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio Richiesta copia studio dell'avvocato ALESSANDRO SPERATI, che la difende anche dal Sig. JL SOLE 24 ORE per diritti L3000 disgiuntamente all'avvocato SERGIO TURCI, giusta delega il 58 GEN 2001..... IL CANCELLIERE in atti;
- ricorrente -
LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
NAVALE ASSICURAZIONI SPA con sede in Ferrara, A. I.G. EUROPE S.A. (già NEW HAMPSHIRE INS CO) con sede in CB224033 2000 Roma, GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC 521 Rappresentanza Generale per l'Italia, in liquidazione 1 volontaria, con sede in Milano tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, cosia legalo Sperati elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, 12000+ 3 presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO VALAPERTA, giusta delega in atti;
URTE SUPREMA DI C + AZIONE controricorrenti UFFICIO COPE - Richiesta copia studio nonchè contro cal Sig.Romanell per diritti L 300 NEGRI & BOSSI SPA;
1 - intimata IL CANCELL TRE 145 3000 avverso la sentenza n. 2650/95 della Corte d'Appello di CANCELLERIA MILANO, emessa il 28/06/95 e depositata il 22/09/95 (R.G. 371/92); DD666289 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
DD666284 udito l'Avvocato Alessandro SPERATI;
udito l'Avvocato Guido Francesco ROMANELLI (per delega DD666279 Avv. E. ROMANELLI); LIRE 1000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per ' l'accoglimento del II motivo ed il rigetto degli altri. AU196305 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15.6.1988, la S.p.a (poi S.r.l.) AU196310 NO esponeva che in data 13.3.1987 la S.p.a. Ne- AU136315 2 gri BO aveva affidato ad essa esponente una pressa da trasportare da Seriate a Dunstable (Inghilterra), e che durante il trasporto, la motrice e il rimorchio dell'autocarro su cui era stata caricata la pressa, si erano ribaltati a causa della cattiva sistemazione del- la medesima sull'autocarro, effettuata da dipendenti dell'officina RA (dove la pressa si trovava) ma sotto la diretta supervisione della mittente EG Bos- si. Conveniva, quindi, quest'ultima davanti al Tribuna- le di Monza chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dall'automezzo. La convenuta, costituitasi, contestava ogni sua re- sponsabilità, assumendo che l'evento dannoso si era ve- rificato sia per doneità dell'autocarro sia per una manovra del conducente non consentita dalle condizioni specifiche di trasporto. Alla prima udienza del 22.9.1988, intervenivano in causa la S.p.a. Navale Assicurazioni, la New Hampshire Ins. Co. e la Guardian Royal Exchange Assurance PLC, coassicuratrici del macchinario trasportato, le quali LIRE 3000 deducevano di avere corrisposto l'indennizzo (per CANCELLERI danni riportati dal macchinario) alla EG BO pre- cisando che questa frattanto, ad ogni buon conto, si CG449397 era fatta cedere i diritti del compratore-destinatario; 3 chiedevano, nei confronti della NO quale vettore o della EG BO quale mittente o di entrambe in so- lido, la condanna al rimborso dell'indennizzo, a secon- da della imputabilità del danno. Resisteva la NO a tale domanda eccependo, in particolare, il difetto di legittimazione attiva delle Compagnie intervenute, sotto il profilo che, ai sensi degli artt. 1376 e 1510 C.C., la proprietaria delle merci doveva individuarsi nella destinataria delle stesse e non nella EG BO, venditrice-mittente, e d'altra parte, la cessione di diritti rilasciata dalla destinataria alla EG BO acquisiva data certa solo con la produzione in giudizio e cioè quando ogni dirit- to della destinataria stessa era ormai prescritto. Con sentenza del 19.9.1991, il Tribunale riget- tava la domanda proposta dalla NO nei confronti della EG BO;
condannava la NO, in favore delle intervenute, al pagamento della somma corrispon- dente all'indennizzo, agli interessi legali e alla ri- valutazione monetaria. In sede di gravame proposto dalla NO, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 22.9.1995, confermava sostanzialmente la decisione impugnata. Argomentava, in particolare, la Corte: la responsabilità dell'evento dannoso deve ascri- 4 versi alla NO, poiché il sinistro fu causato da colpa esclusiva del conducente dell'automezzo; - quanto alla questione della legittimazione delle assicuratrici a chiedere alla vettrice NO il rimborso dell'indennizzo corrisposto alla mittente Ne- gri BO, si tratta nella specie di assicurazioni per conto di chi spetta sicché si dovrebbe rilevare che l'indennizzo competeva non alla EG BO italiana ma alla EG BO inglese poiché la pressa era stata con la consegna al vettore trasferita a quest'ultima, dive- nuta proprietaria e quindi titolare dei diritti deri- vanti dall'assicurazione; essendo stato pagato l'indennizzo a soggetto di- verso da quello che, per la polizza, ne poteva benefi- ciare, non potrebbe operare la surrogazione nei diritti dell'assicurato prevista dall'art. 1916, I comma, C.C., a favore dell'assicuratore; senonchè l'art. 1891 c.c. riconosce al contraente la possibilità di esercitare i diritti derivanti dal contratto, ove vi sia il con esplicito dell'assicurato, e nella specie tale consenso esiste e risulta dalla lettera 12.10.1987 con la quale la EG BO inglese ha ceduto alla EG BO italiana "ogni e qualsiasi diritto che possa eventualmente competerci nei confronti del vettore e di qualunque altro respon- 5 sabile del danno", ivi compreso quindi anche l'assicuratore del macchinario;
d'altra parte, i diritti derivanti dal contratto di trasporto, spettavano alla ditta italiana e non a quel- la inglese, ai sensi dell'art 1689 c.c., poiché il danno si era verificato prima che la merce giungesse a desti- nazione e la destinataria ne chiedesse la riconsegna;
in concreto, pagando alla Ditta italiana, le as- sicuratrici è come se avessero pagato al vero assicura- to e si sono surrogate sia legalmente ai sensi 1 0 dell'art. 1916 C.C. sia convenzionalmente in base all'atto di quietanza rilasciato dalla EG BO ita- liana, contenente la cessione di ogni diritto alle Com- pagnie. Ricorre per cassazione la NO, formulando tre motivi, e deposita memoria. Resistono le coassicuratrici con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia vio- 1891, 2° lazione e falsa applicazione dell'art. comma, C.C., nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Deduce che, indipendentemente dal fatto che il consenso dell'assicurato (che deve essere espresso) 6 si è ricavato da presunzioni, in effetti il consen- Considerato so dell'assicurato si è erroneamente nella letteraeanella di cessione datata 12.10.1987 interpretando il con- senso stesso nel senso che esso si riferisse anche all'assicuratore. La censura va disattesa. La statuizione dei giudici di appello rimane ferma, non risultando fondata su presunzioni ma sul contenuto della lettera 12.10.1987 che è stato, con apprezzamento di fatto, insindacabilmente in sede di legittimità, rapportato anche all'assicuratore del macchinario in relazione alla locuzione ampia e comprensiva adottata nella lettera (precisamente la EG BO inglese ha ceduto alla EG BO ita- liana "ogni e qualsiasi diritto che possa eventual- mente competerci nei confronti del vettore e di qualunque altro responsabile del danno", e quest'ultima locuzione è stata adeguatamente inter- pretata dai giudici di appello nel senso che il consenso si riferisce anche all'assicuratore). Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2951 C.C. nonché omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 7 Deduce: il sinistro si è verificato il 13.3.1987 men- tre gli assicuratori sono intervenuti nel procedi- mento in data 22.9.1988; - a fronte di tale azione, la NO ha svolto in particolare una duplice eccezione, e cioè che la pretesa cessione datata 12.10.1987 non pote- va avere data certa anteriore alla produzione in giudizio, avvenuta solo il 22.9.1988, e che conse- guentemente gli assicuratori in via di pretesa sur- roga erano legittimati ad agire solo a far data da tale atto di cessione quando però ogni diritto era ormai estinto essendo decorsa la prescrizione an- nuale;
nonostante le esplicite eccezioni della Tran- snoli, ribadite nella fase di appello, i giudici di appello non hanno svolto alcuna argomentazione su tali assorbenti rilievi. La censura va accolta. Sul punto inerente alla prescrizione (che im- plica indagini di fatto) non risulta nella motiva- zione dell'impugnata sentenza alcun riferimento ar- gomentativo, sicché la motivazione stessa è al ri- guardo viziata, trattandosi di circostanza decisiva ed essenziale. 0 0 8 Con il terzo motivo la ricorrente denunzia vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce che, avendo gli assicuratori agito in primo grado in forza di una pretesa surrogazione assicurativa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei di- ritti della EG BO italiana, essi non potevano sostenere in appello di essere stati surrogati con- venzionalmente dalla EG BO negli stessi di- ritti, o di essere cessionari degli stessi, essendo questa una inammissibile mutatio libelli. La censura va disattesa. In concreto i giudici di appello hanno formula- to sul punto due rationes decidendi autonome su cui non può quindi ipotizzarsi una mutatio libelli, es- sendo una delle due sicuramente valida e idonea a fondare la decisione (si richiama l'iter argomenta- tivo dell'impugnata pronunzia, sopra riportato nel- la prima parte della presente sentenza). In relazione all'accoglimento del secondo moti- vo del ricorso, la sentenza impugnata viene al riguardo cassata con rinvio della causa ad altra Se- zione della Corte di Appello di Milano per un nuovo esame in base al rilievo su esposto. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio 9 anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 15 marzo 2000 in Camera di Consi- glio. Il Consigliere est. Il Presidente Aug u Vittoria fuva IL DIRETTORE CANCELLERIA Umberto Cicero 60000 310000 Deposital in Cancelleria. oggi, 08 GZN. 2001 674. IL DIA T ELLERIA UmanFicero E . M 1 O 0 R 0 E 2 T . A 0 R 0 N . T E 0 N 1 G E la 3 O i E . n P i L 3 ia P £ z I m i L : i v L d e E r lu t 2 F c e D G S a e D n 7 i t s a i r e ia O d r z e I o 5 I A a t o v N r e t C ra G t r 7 I n e r n t O F e e S I is y 3 F g e le C a n g bi i C c M U . a e D A a n s e s B n R r l s o t t. p a M t s p o ELLEGEN . e e R D r D ( hi 001 ( 10