Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 2
La speciale causa di giustificazione prevista dall'art. 68 comma primo Cost. in favore del parlamentare che esprima opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni configura una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) ed integra, come tale, una causa di giustificazione. Ne consegue che, in tal caso, la condotta è lecita, in quanto espressione dell'esercizio di un diritto che non può configurare una mera causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere la illiceità del fatto e, pertanto, la insindacabilità delle espressioni usate dal parlamentare, riconosciuta dall' art. 68 Cost., giova al concorrente, ai sensi dell'art. 119 cod. pen..
Non é nuovamente proponibile dinanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzioni tra Autorità giudiziaria e Camera dei Deputati, che faccia seguito ad altro dichiarato inammissibile per ragioni formali dalla stessa Corte, cui é conferito, in sede di delibazione sull'esistenza della "materia di un conflitto", un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del thema decidendum, cioè un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole inderogabili in ordine ai soggetti e ai termini per lo svolgimento del processo (Corte costituzionale, sentenza n. 116 del 2003).
Commentari • 3
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La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 38944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38944 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 27/10/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1830
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 035542/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ILDA, N. IL 07/12/1949;
2) MB GHERARDO, N. IL 23/06/1946;
parti civili nel procedimento nei confronti di:
1) RB OR, N. IL 08/05/1952;
2) RI GI, N. IL 24/05/1960;
avverso SENTENZA del 24/03/2005 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per le ricorrenti parti civili l'Avv.to Francesco Borasi, del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e depositato la nota spese;
udito l'Avv.to Salvatore Pino, del foro di Milano, che ha depositato Nomina a sostituto processuale dell'Avv.to Guglielmo Gulotta, del foro di Milano, difensore di fiducia di BI TO e dell'Avv.to Giampaolo Cicconi, del foro di Camerino, difensore di fiducia di TO BI, ed in veste di sostituto processuale ha chiesto respingersi il ricorso delle parti civili. OSSERVA
Con sentenza 24.3.2005, la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza 16.6.1998, pronunciata dal Tribunale della stessa città, che aveva affermato la responsabilità di TO BI e OR RI, il primo per diffamazione in persona dei magistrati IL SS e RD MB, ed il secondo quale concorrente nel reato per omesso controllo nella veste di direttore responsabile della rete televisiva "Canale cinque" che aveva diffuso le dichiarazioni diffamatorie in data 14.3.1996 (condannando BI a mesi 3 di reclusione e RI a lire 600.000 di multa, oltre al risarcimento, in solido, del danno da liquidarsi in separato giudizio e ad una provvisionale in favore delle persone offese), assolveva entrambi gli imputati per non punibilità del fatto in quanto commesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari proprie dello BI. La Corte territoriale perveniva a tale decisione prendendo atto che la delibera di insindacabilità delle espressioni, adottata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18.6.1998, era stata impugnata dalla stessa Corte, previa sospensione del procedimento, sollevando conflitto di attribuzioni che, però, era stato definito con sentenza della Corte Costituzionale in data 13.7.2004, statuente l'improcedibilità del ricorso perché pervenuto a mezzo posta in cancelleria successivamente alla scadenza del termine, perentorio, stabilito dall'art. 26, comma 3 delle norme integrative;
tale decisione, preclusiva della possibilità di riproposizione del medesimo ricorso, altra definizione del procedimento non consentiva se non quella di applicare alla fattispecie la speciale causa di giustificazione data dalla insindacabilità delle espressioni del parlamentare BI, da ritenersi estensibile, ex art. 119 c.p., comma 2, anche al concorrente RI. A mezzo del comune difensore, le parti civili IL SS e RD MB ricorrono per cassazione e deducono: 1) violazione dell'art. 119 c.p., commi 1 e 2 e art. 51 c.p., sul rilievo che la pronuncia di insindacabilità costituirebbe causa personale di esclusione della responsabilità dell'autore delle dichiarazioni offensive non estensibile ad altri che tale ruolo non abbia assunto;
2) violazione dell'art. 101 Cost., art. 24 Cost., comma 1, art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 595 c.p., per essersi ritenuto illegittimamente che il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, una volta dichiarato improcedibile dal giudice delle leggi, non sarebbe riproponibile quando, come nella fattispecie, permanga l'interesse a ricorrere. I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Infondato, anzitutto, è il secondo motivo di gravame (trattato preliminarmente per ragioni di ordine logico). Come è noto, e secondo l'interpretazione che ne ha costantemente proposto la Corte costituzionale, l'art. 68 Cost., comma 1 è una norma di natura sostanziale, che limita "la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione" (Corte Cost. n. 265/1997) ed attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora la stessa sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire al giudice ordinario una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato" (Corte Cost. n. 129/1996, Corte Cost. n. 1150/1988). L'ambito della cognizione del giudice ordinario rimane, tuttavia, integra fin quando non vi sia un tale intervento del Parlamento;
quando il potere del Parlamento si è manifestato con una dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice ordinario non rimane che prenderne atto ovvero sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di quel potere "per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio" (Corte Cost. n. 443/1993). Nella specie, il conflitto di attribuzioni è stato sollevato dalla Corte di Appello di Brescia ma, come si è detto, è stato ritenuto improcedibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 278 in data 27.7.2004, per effetto di inosservanza del termine perentorio stabilito dall'art. 26, comma 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
In presenza di tale declaratoria, il problema della riproponibilità del conflitto deve essere negativamente risolto, così come già deciso in analoga fattispecie dal giudice di legittimità (Cass. Sez. I, 2.12.2004/20.1.2005 n. 1600, P.C. in proc. Bossi), richiamando la sentenza n. 116/2003, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la riproposizione di un conflitto, preceduto da altro già incorso in tale sanzione per ragioni formali, sul rilievo che la fondamentale L. n. 87 del 1953 (cui, sotto il profilo procedurale, non hanno introdotto modifiche quelle successive ne', da ultimo, le disposizioni introdotte dalla L. n. 140 del 2003), pur non prevedendo termini decadenziali per la proposizione del ricorso col quale il conflitto di attribuzione viene rilevato, ha tuttavia formalizzato una fase di ammissibilità del conflitto, rispondente all'esigenza di delimitare il più possibile questo tipo di processo, che ha aspetti assolutamente peculiari;
risultandone conferito, quindi, alla Corte Costituzionale, in sede di delibazione sull'esistenza della "materia di un conflitto", un potere molto ampio di individuazione dei profili soggettivi e di qualificazione del tema decidendum, cioè un potere di conformazione del giudizio sul conflitto di attribuzione, che si esprime attraverso la fissazione di regole che necessariamente ne definiscono la "materia", stabilendo inderogabilmente soggetti e termini per lo svolgimento del processo e che, per la loro natura conformativa, sono comunque ineludibili a fronte dell'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi, non rimessi ad libitum alle parti confliggenti.
In tal senso, la Corte Costituzionale si è ulteriormente pronunciata con ordinanza n. 153 del 9.5.2003. È del pari infondato il primo motivo di impugnazione. La speciale causa di giustificazione nella specie applicata configura, infatti, una ipotesi di legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) affermando il principio che un fatto costituente esercizio di una facoltà riconosciuta dall'ordinamento non può, al tempo stesso, essere qualificato come reato.
Trattasi, pertanto, di una causa di giustificazione, che rende lecita la condotta, e non anche di una causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere l'illiceità del fatto. La presenza della causa di giustificazione rende allora il fatto lecito per tutti i concorrenti (art. 119 c.p.) e, dunque, correttamente il giudice d'appello l'ha ritenuta comunicabile al direttore RI, posto che a costui è stato chiaramente contestato non già, ed a prescindere dal tema della riferibilità dell'art.57 c.p. al direttore di una testata radiotelevisiva, l'autonomo reato dell'omesso controllo colposo previsto da tale norma, bensì di avere concorso - abdicando al dovere di controllo sulla trasmissione televisiva come impostogli dalla qualifica di direttore e persona delegata L. n. 223 del 1990, art. 30 - nel reato di diffamazione commesso dal parlamentare;
in concreto, come risulta dalla pronuncia di primo grado, la condotta omissiva del RI risulta proprio descritta come connotata dal dolo, e non già da una mera culpa in vigilando, essendosi testualmente precisato che "l'assoluta inerzia tenuta dal RI nella fattispecie altro non dimostra se non la volontà del medesimo di agire anche a costo di determinare, con proprio atteggiamento omissivo, la reiterata offesa dell'altrui reputazione da parte dello BI" e, dunque, un comportamento trasmodato in vero concorso nel reato di diffamazione.
Conclusivamente, i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006