Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13163
CASS
Sentenza 1 ottobre 1999

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In tema di emissione di assegni a vuoto nel caso di apertura di credito regolata in conto corrente, non può dirsi ingiustificato il mancato pagamento, da parte della banca trattaria, di assegni emessi con importi che superano il limite del concordato accreditamento, non incombendo al contraente alcun obbligo di ampliamento dei limiti dell'obbligazione assunta. Ne consegue che il superamento di tale limite si traduce a tutti gli effetti in difetto di provvista, che comporta il perfezionarsi del reato punito dall'art. 2 Legge n. 386/1990, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il quale non può dirsi carente per il fatto che gli assegni siano stati emessi nella fiducia che, come talvolta avvenuto in precedenza, sarebbero stati pagati nonostante la mancanza di copertura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13163
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13163
    Data del deposito : 1 ottobre 1999

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