Sentenza 1 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di emissione di assegni a vuoto nel caso di apertura di credito regolata in conto corrente, non può dirsi ingiustificato il mancato pagamento, da parte della banca trattaria, di assegni emessi con importi che superano il limite del concordato accreditamento, non incombendo al contraente alcun obbligo di ampliamento dei limiti dell'obbligazione assunta. Ne consegue che il superamento di tale limite si traduce a tutti gli effetti in difetto di provvista, che comporta il perfezionarsi del reato punito dall'art. 2 Legge n. 386/1990, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il quale non può dirsi carente per il fatto che gli assegni siano stati emessi nella fiducia che, come talvolta avvenuto in precedenza, sarebbero stati pagati nonostante la mancanza di copertura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/1999, n. 13163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13163 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 1.10.1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.1634
3. " Pasquale Perrone " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N.4879/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ON IN, nato a [...] il [...], e ON AD DO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 30 settembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
OSSERVA
Con la sentenza impugnata è stata confermata la di chiarazione di colpevolezza di IN e AD DO ON in relazione al delitto di continuata e missione di assegni bancari senza provvista. Ricorrono per cassazione gli imputati con atti distinti ma perfettamente omologhi, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato ascritto, sotto duplice profilo oggettivo e soggettivo della fattispecie criminosa.
A loro dire, non è stata affrontata, la questione se possa configurarsi violazione del precetto penale nel casi di recesso 'ad nutum' di una banca da un conto affidato. L'affidamento comporta l'esistenza della provvista e il venir meno di questa per fatto unilaterale e immotivato dell'istituto bancario non può essere assimilato alla mancanza di provvista prevista dalla norma penale in esame.
Si aggiunge, con riferimento all'aspetto soggettivo, che non può dirsi accertato il dolo dell'agente (anche 'sub specie' eventuale o generica) laddove la sua aspettativa di regolare adempimento dei titoli è fondata su di una situazione contrattuale non contestata od inficiata da pregresse manifestazioni di volontà contraria del soggetto onerato.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Riferiscono i giudici di merito, di primo e di secondo grado, le cui decisioni, in quanto conformi, si integrano a vicenda, che gli istituti bancari avevano sì concesso agli odierni ricorrenti apertura di credito, ma per importi ben precisi, superati i quali, dagli accreditati, si erano determinati a non onorare i numerosi assegni oggetto del presente giudizio, emessi in un ristretto arco di tempo.
Sulla scorta di dette risultanze e, in particolare, di quella relativa al superamento dei limiti di fido (in ordine alla quale non è in questa sede tentabile, come pure auspicato dai ricorrenti, un diverso apprezzamento, che richiederebbe un'opera di valutazione fatalmente invasiva del merito),appaiono prive di pregio giuridico le argomentazioni poste a sostegno dei gravami, sopra riportate. È noto che l'art. 1175 c.c., secondo il quale "il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza", esprime il principio che le parti nello svolgimento del rapporto devono tenere un comportamento congruo e corretto al fine della realizzazione del contratto, ma non impone altresì ai soggetti di tenere un comportamento che importi un ampliamento del contenuto del contratto o di una delle obbligazioni da questo scaturenti. E l'eventuale osservanza di un comportamento siffatto non è idonea a far nascere nell'altro contraente un affidamento su una sua possibile reiterazione, e, quindi, sull'esigibilità di esso. Ne segue che, nel caso di apertura di credito regolata in conto corrente, non può dirsi ingiustificato il mancato pagamento, da parte della banca trattaria, di assegni emessi con importi che superano il limite del concordato accreditamento.
E il superamento di tale limite si traduce a tutti gli effetti in difetto di provvista, che comporta il perfezionarsi del reato punito dall'art. 2 L.n.386/90,anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il quale non pub dirsi carente per il fatto che gli assegni siano stati emessi nella fiducia che, come talvolta avvenuto in precedenza, sarebbero stati pagati nonostante la mancanza di copertura.
Per le ragioni dette, i ricorsi devono essere rigettati. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999