Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2016, n. 53044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53044 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
53044/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3269/2016 -Presidente - PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE GIUSEPPE SGADARI N.35284/2015 ANNA MARIA DE SANTIS -Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DD NN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/02/2015 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del MASSIMO GALLI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di falso perché estinto per prescrizione con conseguente revoca delle statuizioni civili e rigetto nel resto. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 26.2.2015, la sezione distaccata di Corte di 1. appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 13.2.2012 resa nei confronti di DD VA per i reati di cui agli artt. 640 bis cod.pen. (capo A) e 476, 482 cod.pen. (capo B), confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia, ma rideterminava in senso riduttivo l'entità della provvisionale in favore della parte civile.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, sollevando i seguenti motivi:
2.1. erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 640 bis comma 2 e 316 ter cod.pen.. In particolare, si duole della riconosciuta responsabilità per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., pur essendo carente l'elemento dell'induzione in errore degli enti pubblici che erogavano i finanziamenti, con conseguente necessità di qualificare i fatti ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. per la mancanza di mezzi fraudolenti richiesti per la configurazione della truffa. Il reato così riqualificato risulta altresì prescritto.
2.2. violazione della legge in relazione all'art. 157 cod.pen. con riferimento al reato di cui al capo B, contestato quale violazione degli artt. 476-482 cod.pen., ma qualificabile quale violazione dell'art. 482 cod.pen., con conseguente prescrizione dello stesso.
2.3. vizio della motivazione in relazione alla provvisionale accordata alla parte civile per la carenza probatoria in ordine alla entità del danno, riconducibile solamente alla mancata erogazione del premio comunitario per i terreni seminativi, il cui importo non è mai stato provato nel corso del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondati tutti i motivi dedotti.
1. In ordine al primo motivo si osserva che, con congrua ed adeguata motivazione, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza nei fatti ascritti all'imputato di tutti gli elementi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen. nonché dei reati di cui agli artt. 476-482 cod. pen. cod. pen.. In particolare la sentenza impugnata evidenzia come, sulla base di tali elementi probatori ricostruiti dal giudice di prime cure, la Corte territoriale, con motivazione esaustiva e priva di contraddizioni (cfr. pag. 8 e segg.), ha ritenuto essere stato accertato che l'imputato, con artifici e raggiri, ha indotto in errore 1 n l'ente erogatore dei contributi europei per l'allevamento di bovini (Agea) in ordine al possesso dei requisiti necessari a conseguirli, formando una dichiarazione con la falsa firma del fratello DO GE nella quale si attestava la rinuncia da parte di quest'ultimo allo sfruttamento di una particella di terreno di comune interesse tra i germani, facendo così apparire e credere che la avesse erroneamente indicata in una precedente domanda di compensazione relativa al reddito del 2001. Tramite la presentazione di tale documentazione l'imputato ha ottenuto lo sblocco della pratica che lo riguardava (quella relativa al contributo per premi seminativi, pagato per superfici) e, quindi, l'erogazione del secondo premio (quello relativo all'allevamento di bovini), cagionando al fratello GE il danno consistente nella mancata erogazione del contributo per i terreni da pascolo, da lui richiesto. Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto, con ragionamento logico, che la condotta dell'imputato non si sia limitata alla mendace indicazione dei requisiti che legittimavano l'accesso ai contributi richiesti, ma abbia anche commesso il fatto ulteriore di esibire all'ente erogatore una dichiarazione con firma falsa, accompagnata dalla copia del documento di identità del presunto firmatario, che gli permetteva di ottenere il beneficio, traendo così in inganno i funzionari preposti. Ciò posto, il problema relativo alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato risulta essere stato affrontato dalla Corte territoriale con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto, escludendosi che possa configurarsi il meno grave delitto previsto dall'art. 316 ter cod. pen. in luogo di quello contestato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen. . In tale direzione si dà atto dell'idoneità in concreto della condotta posta in essere dall'imputato, tramite l'artifizio costituito dal rappresentare una situazione diversa da quella effettiva in ordine al possesso esclusivo di un terreno (quello indicato nel capo di imputazione), ad indurre in errore l'ente pubblico in ordine ai presupposti fissati per l'erogazione del contributo. E, in punto di fatto, viene ancora rappresentato che l'artifizio non era costituito soltanto dalla falsa attestazione personale, ma anche dall'utilizzo della dichiarazione a firma falsificata del fratello, accompagnata dalla copia del documento di identità. Il discrimine fra le ipotesi di reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. e quella di cui all'art. 316 ter cod. pen. è stato, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, individuato, dalla giurisprudenza di questa Corte, nella natura residuale e sussidiaria del reato di cui all'art. 316 ter cod. pen. rispetto alla 2 R truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis cod. pen., e non in un rapporto di specialità della prima rispetto alla seconda norma, nel senso che l'art. 316 ter cod. pen. mira a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività della truffa, come ad esempio quelle del silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale (sez. U n. 16568 del 19/4/2007, Rv. 235962). Nello stesso senso, va anche richiamato l'arresto giurisprudenziale di questa Sezione, secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la mancanza dell'elemento dell'induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale, allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l'autorità. Nella fattispecie allora oggetto di esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto artificiosa -e pertanto idonea ad integrare il reato di truffa in danno di ente pubblico- la falsa attestazione, sottoscritta con firma apocrifa di cui l'imputato aveva consapevolezza, di essere nelle condizioni per poter beneficiare di indennità -nel caso di specie, di disoccupazione- (Sez. 2, n. 49464 del 1/10/2014, Rv. 261321). Deve inoltre ribadirsi, come affermato nella citata giurisprudenza di legittimità, che l'accertamento dell'esistenza dell'induzione in errore, quale elemento costitutivo del delitto di truffa, ovvero la sua mancanza, con la conseguente configurabilità del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., costituisce una questione di fatto, che non può essere introdotta nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso di specie, di una motivazione esaustiva e priva di contraddizione logiche in ordine alla sussistenza del suddetto elemento.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha accertato che la dichiarazione falsificata utilizzata per commettere la truffa rientrasse nel novero delle c.d. "dichiarazioni sostitutive di atto notorio" e che, in quanto presentata unitamente alla copia del documento di identità del presunto dichiarante, doveva considerarsi come se fosse stata redatta da un pubblico ufficiale. Quest'ultimo giudizio trova sostegno nell'insegnamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo il quale le false dichiarazioni rese senza la autenticazione della firma da parte del P.U. mantengono rilevanza penale ai 3 sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), che prevede la punizione ai sensi del codice penale delle dichiarazioni mendaci rilasciate ai sensi del citato testo unico;
l'art. 38 del medesimo testo prevede poi che la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione corredate da dichiarazioni sostitutive, possa avvenire anche con la semplice sottoscrizione e in assenza del P.U., ma con allegazione del documento di identità. Il falso punibile, per quanto sopra detto, è quello che cade sulle dichiarazioni del privato, contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, e la rilevanza pubblicistica, in mancanza dell'intervento materiale del Pubblico ufficiale, è quella che deriva dal disposto normativo (cit. D.P.R., art. 76, comma 3) che equipara le dichiarazioni presentate con le modalità delle quali si è detto a quelle fatte al pubblico ufficiale (si veda, in termini, Sez. 5, n. 25469 del 2009). Pienamente condivisibile appare dunque l'affermazione della Corte territoriale (cfr. pag. 10) secondo la quale, trattandosi di dichiarazioni dirette a fare fede, sulle circostanze attestate, sino a querela di falso, debba trovare applicazione il secondo comma dell'art. 476 cod.pen., sicchè, previa applicazione della diminuente prevista dall'art. 482 cod.pen., la pena edittale massima è pari a 6 anni e 8 mesi (10 anni - 1/3). Da ciò consegue che il termine di prescrizione, da computare secondo la disciplina previgente, risulta pari a 15 anni, non ancora decorsi. Peraltro, in relazione all'imputato risulta contestata (e ritenuta in sentenza) la recidiva reiterata infraquinquennale.
3. Con riferimento, infine, alla questione della provvisionale, conformemente all'orientamento costantemente espresso da questa Corte di legittimità (sez. 5 n. 40410 del 18/3/2004, Rv. 230105; sez. 5 n. 32899 del 25/5/2011, Rv. 250934), la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento.
4. Tutto quanto sopra detto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese 4 processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. NO Filippini Dr. Piercamillo Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 DIC. 2016 CA IL CANCELLIERECANCELLIERE EMAD E R S P Claudia Pianelli E U T S R for O C 5