Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3957
CASS
Sentenza 18 marzo 2003

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Massime1

Il concordato preventivo - istituto funzionale all'esigenza di definire ogni rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sì da impedire, una volta adempiuti gli impegni derivanti dalla proposta ed omologati dal tribunale, ulteriori pretese scaturenti da quei medesimi rapporti - è dotato, in seno al sottosistema civilistico delle procedure concorsuali, di efficacia remissorio - liberatoria totale, determinando sempre, una volta soddisfatti i creditori - nella percentuale concordata, ovvero con la liquidazione dei beni ceduti -, la liberazione dell'obbligato dal debito residuo. In particolare, nel caso di concordato con cessione dei beni, l'obbligato stesso può legittimamente (e definitivamente) ritenersi liberato - giovandosi dell'effetto esdebitatorio della procedura - con la distribuzione del ricavato della liquidazione dei beni ceduti, qual che sia la percentuale attribuita al ciascuno dei creditori chirografari, a differenza di quanto invece previsto in seno alla procedura fallimentare (per effetto della quale il debitore è esposto, ai sensi dell'art. 120 legge fall., anche dopo la sua chiusura, ad azione dei creditori rimasti insoddisfatti).

Commentario1

  • 1CONCORDATO CON PERCENTUALE IRRISORIA: inammissibilità della domanda per mancanza di causa
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 luglio 2013

    Testo massima In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la nozione di atto in frode esige – alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 disp. prel. c.c. – che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte“, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; pertanto, nel concetto di “frode” non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3957
Data del deposito : 18 marzo 2003

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