Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
4 7 3 D . I N ) , E E 0 1 3 68 /0 1 1 N 9 C O 9 A I 1 Z - R 1 A I 1 EPUBBLICA ITALIANA R - D T 1 S 2 I E . G C L E I R 9 D 3 A U I D E CORTE UPREMA DI CASSAZIONE E G 6 T 4 G Oggetto N E N S E 9 SEZIONE SECONDA CIVILE A 6 смирено ори K professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 15028/98 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Cron.2884 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/09/00 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente E SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1- UFFICIO COPIE CUDINI GIUSEPPE, che agisce in proprio e difeso dall' Richiesta copia studio dal Sig. avvocato CHIAPPARELLI ALDO presso il cui studio è IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3002 31/1/01 elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 35, " IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
IRE 4000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
FAVRO GIANNI;
CG575264 intimato avverso la sentenza n. 26/97 del Giudice di pace di LATISANA, depositata il 04/07/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1452 udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Enrico -1- tributaria regionale di TORINO, depositata il 30/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig AMELL' per diritti L. ........ il11.201 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. Nor AMELL per diritti +2 ALLIERE 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l'8 gennaio 1997 l'avvocato Giuseppe Cudini convenne in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Latisana, IA VR perché fosse condannato al pagamento della somma di £.1.599.671, quale com- penso dell'opera professionale prestata in suo favore in un procedimento civile nel quale costui era stato convenuto da tal IA OL dinanzi al pretore di Lati- sana. Costituitosi nel giudizio, il VR chiese il rigetto della domanda avendo eccepito la prescrizione, ai sensi degli artt.2956 e 2957 c.c., del credito dedotto "ex adverso" All'esito dell'istruzione, segnatamente della produzione documentale, il giudice di pace adito, con sentenza del 4 luglio 1997, "pronunziando secondo e- quità" ha rigettato la domanda del professionista che ha condannato al pagamento delle spese processuali. In particolare, ha osservato quel giudice che con la produzione documen- tale era per certo acquisto aver l'avv. Cudini: prestato la propria opera professio- nale in favore del VR in un procedimento civile, nel quale era stato convenuto, dinanzi al pretore di La tisana, conclusosi, in senso sfavorevole al VR, con sen- tenza del 16 ottobre 1991 poi notificata, unitamente al precetto, al VR il 1 aprile 1992; chiesto al cliente, con nota del 2 agosto 1995, il compenso per l'attività pro- fessionale svolta, nella misura di £.1.599.671. 3 Avuto riguardo agli artt.2956 e 2957 c.c., che rispettivamente fissano il termine prescrizionale triennale del credito per l'opera prestata dagli avvocati nonché nel giorno della decisione della lite, da intendersi quello del passaggio in cosa giudicata della sentenza che la definisce, la decorrenza di quel termine pre- scrizionale, doveva ritenersi il credito prescritto il 1 maggio 1995, prima della ri- chiesta di pagamento fatta il 3 agosto di quell'anno. In particolare, era nella specie inutilmente decorso il termine di trenta giorni fissato dall'art.325 c.p.c. per l'esercizio del diritto di impugnazione: così che la sentenza, notificata unitamente al precetto, al VR personalmente e nel suo domicilio reale il 1 aprile 1992, era passata in cosa giudicata il 1 maggio suc- cessivo;
poiché non poteva nella specie operare il termine di un anno previsto dall'art.327 c.c. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo due motivi di doglianza successivamente illustrati da memoria, ricorre l'avv. Cudini;
non espleta attività difensiva l'intimato VR. Motivi della decisione Preliminarmente, deve ritenersi corretta, perché conforme al precetto del I comma dell'art.330 c.p.c., la notificazione del ricorso per cassazione all'intimato VR eseguita il 14 agosto 1998 presso il suo procuratore, nel giudizio di merito, avv. Luigi Buffon, e nello studio del professionista, in Latisana alla via Morossi. Contrariamente a quanto è dato desumere dalla parte espositiva della sen- tenza impugnata, che indica l'avv. Buffon domiciliatario del procuratore del Fa- vro, l'avv. Mario Veronese, la disamina della comparsa di costituzione e risposta 5 del convenuto rivela al suo esito aver costui rilasciato, a margine dell'atto difensi- vo e conformemente al disposto del II comma dell'art. 83 c.p.c., la procura "ad li- tem" anche all'avv. Buffon eleggendo espressamente domicilio presso lo studio di costui in Latisana alla via Morossi. Con il primo motivo, in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c., il professioni- sta denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza del II comma dell'art. 113 c.p.c., avendo il giudice del merito ritenuto di dover pro- nunziare obbligatoriamente secondo equità in una controversia non eccedente il valore di lire due milioni, nonché del n° 4 dell'art. 132 c.p.c. per non aver comun- que quel giudice esposto il principio di equità ritenuto risolutivo della controver- sia. Con il secondo motivo, in linea subordinata, l'avv. Cudini, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c., denunzia la violazione e la falsa applicazione degli 285, 325 e 327 c.p.c.per aver il giudice del merito ritenuto estinto il credito professio- nale in conseguenza dell'inutile decorso del termine prescrizionale triennale de- corrente dal passaggio in giudicato in data 1 maggio 1992 della sentenza conclusi- va del procedimento nel quale esso ricorrente aveva prestato l'opera professionale senza considerare che la notificazione della stessa unitamente al precetto eseguita nei confronti della parte personalmente e non presso il procuratore costituito non fosse idonea alla decorrenza del termine di trenta giorni di impugnazione fissato dall'art. 325 c.p.c.. Dovendosi nella specie aver riguardo al termine di un anno predisposto dall'art.327 c.p.c. la sentenza era divenuta definitiva il 1 dicembre 1992: onde la 5 6 tempestiva richiesta di pagamento del compenso effettuata con nota del 2 agosto 1995. La Corte rammenta che a seguito della nuova formulazione del II comma dell'art. 113 c.p.c. - introdotta dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n° 374 e che non riproduce la locuzione "osservati i principi della materia" dettata dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n° 399 per il modello decisionale del conciliatore - nella pronunzia di una controversia il cui valore non eccede lire due milioni il giu- dice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto in concreto operante. Detto giudice deve decidere la lite facendo immediata applicazione dell'equità c.d. sostitutiva, non correttiva o integrativa, fondata su un giudizio di है tipo intuitivo -non sillogistico che postula necessariamente nella norma la pre- messa maggiore - desunto da preesistenti valori della realtà sociale, siamo questi coerenti o non con l'apprezzamento positivo fattone dall'ordinamento giuridico. In dette decisioni il giudice di pace se non è tenuto all'osservanza dei principi regolatori della materia né di quelli generali dell'ordinamento giuridico, deve tuttavia osservare i principi costituzionali e le norme comunitarie di rango superiore avuto riguardo alla preminenza della loro fonte di produzione rispetto a quella ordinaria istitutiva del giudizio di equità nonché, ai sensi dell'art 311 c.p.c. le norme processuali anche quando queste contengano la regola del giudizio. Tanto premesso, è infondato il primo motivo del ricorso non dovendo il giudice di pace fornire motivazione sull””equità” applicata. Trova consenso, invece, il secondo motivo. 7 E' palese nella pronunzia in esame l'inosservanza di norme processuali, gli artt.285, 325 e 327 c.p.c. doverosamente assunte a regola di giudizio, in rela- zione al primo inciso del secondo comma dell'art.2957 c.c. che fissa la decorrenza • del termine triennale di prescrizione del credito del compenso degli avvocati nella data della decisione, del passaggio in cosa giudicata, della sentenza risolutiva della controversia nella quale il professionista abbia prestato la propria opera. Rammenta la Corte che, costituendo la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ai sensi degli artt.330, 170 e 285 c.p.c. il presup- posto formale ed indispensabile della decorrenza del c.d. “termine breve", fissato dall'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del diritto di impugnazione, la notifica della sen- tenza alla parte personalmente e nel suo domicilio reale si rivela assolutamente i- r nidonea alla decorrenza di detto termine. In siffatta evenienza, al fine della verifica del tempestivo esercizio del di- ritto di impugnazione, si deve aver riguardo al termine di un anno, fissato dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza che, secondo quanto dispone l'art. 133 c.p.c, .avviene con il suo deposito nella cancelleria del giudice che l'ha emessa ( in proposito "ex multis" vedansi le pronunzie di questa corte nn.5421/99 e 10630/99). Nella specie, la disamina degli atti processuali rivela al suo esito essere stata effettivamente la sentenza pronunziata dal pretore di Latisana fra il OL ed il VR, all'esito del procedimento nel quale l'odierno ricorrente prestò la pro- pria opera professionale in favore di costui, pubblicata il 16 ottobre 1991 e notifi- 7 8 cata, in uno con il precetto e ad iniziativa del OL, il 1 aprile 1992 al VR personalmente e nel suo domicilio reale. Ne consegue che il giudice del merito, al fine della necessaria identifica- zione della decorrenza del termine della prescrizione triennale del credito del pro- fessionista coincidente con quello del passaggio in cosa giudicata della sentenza conclusiva del procedimento nel quale quegli aveva prestato la propria attività, non avrebbe potuto aver riguardo all' inutile decorso del termine di "breve” fissato dall'art.325 c.p.c. ma a quello di un anno (comprensivo della sospensione dal 1 agosto al 15 settembre disposta dall'art.1 della legge 7 ottobre 1969 n° 742) dalla sua pubblicazione. Concludendo la disamina, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad un giudice dell'ufficio del Giudice di Pace di Latisana diver- so da quello che l'ha pronunziata. Il giudice di rinvio adeguandosi al principio di diritto enunciato si pro- nunzierà sulla domanda giudiziale dell'avvocato Cudini nei confronti del VR e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione ( art.385, ult. cpv., c.p.c.).
p. q. m.
. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e, in relazione, cas- sa la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice dell'ufficio del Giudice di Pace di Latisana anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 8 Roma, il 19 settembre 2000. Il Consigliere, estensore (dr Enrico Spagna)✓ Musso) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 GEN. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 6 Il Presidente (dr Mario Spadone) веловни IL CANCELLIFRE C1 -Paolo Talarico blaze ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) M