Sentenza 4 luglio 2001
Massime • 2
La limitazione, per alcuni condomini, della originaria possibilità di utilizzazione delle scale e dell'andito occupati dall'impianto di ascensore collocato a cura e spese di altri condomini, non rende l'innovazione lesiva del divieto posto dall'art. 1120, comma secondo, cod. civ., ove risulti che dalla stessa non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio, non essendo necessariamente previsto che dall'innovazione debba derivare per il condomino dissenziente un vantaggio compensativo.
Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, ne', quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio ( Nella specie, la S.C., sulla base di detto principio, ha ritenuta legittima la transazione intervenuta in sede giudiziale fra tutti i condomini dell'edificio, ritenendo irrilevante la mancanza della sottoscrizione di uno di essi, nella sola qualità di amministratore dell'immobile).
Commentario • 1
- 1. Condominio: gli ascensorihttps://www.studiocataldi.it/
Regime di proprietà dell'ascensore Occorre precisare, però, che l'ascensore condominiale è da considerarsi di proprietà comune quando lo stesso è originariamente installato nell'edificio all'atto della sua costruzione, a meno che il contrario non risulti dal titolo. Qualora, invece, venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini, ovvero da uno solo dei condomini, esso appartiene in proprietà al condomino o ai condomini che lo hanno impiantato a loro spese, "purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/07/2001, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI LE, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MINOLITI PIERO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA CACCIATORE 26 SALERNO in persona dell'amm.re p.t. MARISA DI VENUTA GUAZZO ANTONIO elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato CONTARDI G., difesi dall'avvocato TREZZA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 365/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 31/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Giuseppe TREZZA, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 23/3/1989, LI EL conveniva in giudizio davanti al tribunale di Salerno il Condominio di Via Luigi Cacciatore n.26, in Salerno, e l'ing. ZO AN, per impugnare la delibera dell'assemblea condominiale del 19/10/1984, con la quale era stata approvata l'installazione nello stabile da lei abitato di un ascensore, che ledeva i suoi diritti e costituiva innovazione vietata, essendo stata, tra l'altro, realizzata l'opera anche in difformità rispetto al progetto;
chiedeva, pertanto, l'annullamento della delibera, nonché la condanna del condominio al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni, estendendo quest'ultima domanda anche nei confronti dell'ing. ZO, nella qualità di direttore dei lavori.
Nel costituirsi in giudizio, il condominio eccepiva l'inammissibilità della domanda, per essere stato già definito, con verbale di conciliazione, un precedente giudizio avente analogo oggetto, nonché la propria carenza di legittimazione passiva, e spiegava, in subordine, domanda riconvenzionale perché l'eventuale ripristino avvenisse a spese di controparte.
Si costituiva anche l'ing. ZO, assumendo che, non' avendo avuto alcun rapporto professionale con l'attrice, non poteva essere da lei citato per responsabilità professionale.
All'esito dell'espletata istruttoria, l'adito tribunale, con sentenza in data 31/1/1996, rigettava la domanda, compensando le spese tra le parti.
Proponevano appello principale l'oliva ed appelli incidentali il condominio ed il ZO;
e la corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 31 luglio 1998, in accoglimento parziale dell'appello del condominio, ha dichiarato inammissibile la domanda dell'LI, per la declaratoria di nullità della delibera del 19/10/1984, per intervenuta transazione a seguito di conciliazione processuale, ed ha confermato, per il resto, l'impugnata sentenza, condannando l'appellante principale alle spese del grado sia in favore del condominio che del ZO.
Per motivare l'adottata decisione, la corte salernitana ha ricordato che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la conciliazione intervenuta il 13/2/1985, tra la stessa LI e le altre condomine TI RA ed IR e Di EN MA - nel corso della quale la prima acconsenti a che le seconde procedessero all'installazione dell'ascensore, giusta delibera del 19/10/1984, ponendosi fine, in tale modo, al precedente giudizio promosso sempre dall'LI, con atto di citazione del 17/11/1984, per impugnare la predetta delibera - era pienamente valida ed efficace tra le parti, essendo stato sottoscritto, l'atto conciliativo, da Di EN MA, oltre che come condomina, anche quale amministratore del condominio. E, dunque, è inammissibile, per la corte di appello, la domanda con la quale l'LI ha impugnato la stessa delibera che già era stata oggetto della precedente domanda di annullamento, in ordine alla quale era poi intervenuta la conciliazione. Con tale motivazione è stato accolto, quindi, l'appello incidentale del condominio. E stato, invece, rigettato l'appello principale dell'LI, relativo alla pretesa difformità dei lavori eseguiti per l'installazione dell'ascensore, rispetto al progetto approvato, ed a pretese violazioni di legge nell'esecuzione dei lavori stessi, essendo stato escluso dal giudice di appello sia che le riscontrate maggiori dimensioni dell'ascensore, peraltro di modesta entità (alcuni centimetri), possano arrecare un qualche pregiudizio al condominio, sia che nella realizzazione dell'impianto di cui trattasi siano state violate disposizioni di legge in materia.
Ha anche escluso, infine, la corte di appello che la nuova opera abbia alterato il decoro architettonico del fabbricato. Ricorre LI EL, deducendo due motivi di gravame;
resistono con controricorsi il Condominio di Via Luigi Cacciatore n.26, Salerno, in persona dell'amministratrice pro tempore MA Di EN, e l'Ing. AN ZO.
Motivi della decisione
Denuncia la ricorrente:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.1135, 1136, 1120, 1122, e 2373 c.c., in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. Per la ricorrente, alla "transazione" sottoscritta dalle parti il 13/2/1985 non può attribuirsi alcuna validità, "sia ai fini dell'estinzione del processo sia del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, non avendo l'amministratore sottoscritto nella qualità l'atto conciliativo e definitivo".
Ne consegue che, essendo errata la pronuncia di inammissibilità della domanda introduttiva del presente giudizio, essa deve essere esaminata e ritenuta, quindi, fondata, in quanto la impugnata delibera del 19/4/1984, avente ad oggetto una innovazione ai sensi dell'art.1120 c.c.(installazione di un ascensore) - che andava ad incidere, tra l'altro, sul decoro architettonico del fabbricato, compromettendone la stabilità e/o la sicurezza e rendendo inservibili all'uso o al godimento della condomina oliva talune parti comuni, per cui era anche vietata - è "oggettivamente viziata da nullità assoluta".
Sussistendo, inoltre, nel caso di specie conflitto di interessi tra la posizione della condomina Di EN e quella dell'amministratore (cioè della stessa Di EN), costei, nella circostanza, non poteva e non doveva votare, con la conseguenza che il quorum prescritto per l'innovazione (anche se lecita) non sarebbe mai stato raggiunto. Con lo stesso motivo la ricorrente censura la statuizione della corte di Appello, con la quale, da un lato, è stata esclusa, con motivazione contraddittoria ed insufficiente, la rilevanza delle riscontrate difformità dell'opera realizzata e non si è tenuto conto, dall'altro, ne' dei danni derivati alla sua proprietà ne' dell'effettiva alterazione del decoro architettonico che dall'installazione dell'ascensore è derivata al fabbricato. 2) Violazione e falsa applicazione deglì artt.1120, co.2, e 1102 c.c - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sostanzialmente per omessa motivazione circa i pretesi vantaggi compensativi, in realtà inesistenti, che a lei sarebbero derivati dalla realizzazione dell'opera, unico dato certo essendo, invece, quello della inutilità ed inutilizzabilità da parte sua dell'ascensore.
Il ricorso è infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, si osserva che le violazioni di legge con lo stesso denunciate sono insussistenti, atteso che alla conciliazione avvenuta il 13/2/1985 davanti al giudice istruttore della causa precedentemente promossa dalla stessa ricorrente ed avente il medesimo oggetto della presente deve riconoscersi piena validità ed efficacia, essendo stato sottoscritto il relativo verbale da tutte le parti in causa, compresa MA Di EN, che, come evidenziato dalla corte di appello, era stata citata anche quale amministratore p.t. del condominio.
Ma, a parte tale qualifica della Di EN, è fuori discussione che i soggetti che addivennero alla conciliazione si identificavano, e tuttora si identificano, in tutti i condomini del condominio di Via Luigi Cacciatore n.26, di Salerno - costituito, oltre che dall'LI, dalla predetta Di EN, da TI RA e TI IR - per cui deve anche osservarsi che la conciliazione intervenuta in quel giudizio tra tutti i soggetti sostanzialmente e processualmente legittimati a parteciparvi nonché a sottoscrivere il relativo verbale, rende ininfluente ed irrilevante la dedotta questione (risolta, peraltro, in fatto dal giudice di appello nel senso sopra ricordato) della mancata sottoscrizione da parte dell'amministratore, "nella qualità dell'atto conciliativo e definitivo"; evidenziandosi ulteriormente che, essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, la rappresentanza di esso, spettante per legge all'amministratore ex art.1131 c.c., non priva, comunque, i singoli condomini del potere di agire direttamente a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, intervenendo eventualmente anche nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore (sent. 6480/98; n. 8257/97). La riconosciuta e riconfermata validità ed efficacia della conciliazione-transazione intervenuta tra le parti e la conseguente definizione dell'originario giudizio, avente causa petendi e petitum pressoché identici a quelli di cui al presente giudizio, promosso sempre dall'attuale ricorrente per l'annullamento della delibera del 19/10/1984, preclude, pertanto, l'esame e la trattazione delle questioni rientranti nel thema decidendum di quel giudizio. Appare corretta, quindi, e conforme a diritto la decisione della corte di appello, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'LI, con riguardo di profili già da lei prospettati nel precedente giudizio.
Deve anche precisarsi, poi, con riguardo sempre al primo motivo di gravame, che l'ulteriore denuncia di nullità della delibera del 19/4/1984 ex art.2373 c.c., fatta dalla ricorrente, per la partecipazione all'assemblea della Di EN, la quale non avrebbe potuto compiere, in quella sede, la propria manifestazione di voto, perché in conflitto di interessi tra la sua posizione di condomina e quella di amministratrice, oltre ad essere, come eccepito dal resistente condominio, una censura del tutto nuova, rimane, comunque, anch'essa superata ed assorbita dalla intervenuta transazione di cui al più volte menzionato verbale di conciliazione.
Quanto, infine, agli altri "vizi", denunciati dall'oliva, che renderebbero, a suo dire, la delibera de qua - con la quale è stata disposta un'innovazione (installazione dell'ascensore) ex art.1120 C.C. - assolutamente nulla, per l'alterazione del decoro e per il pregiudizio alla stabilità del fabbricato che sono derivati dal predetto impianto, nonché per l'impossibilità che ne è seguita per essa ricorrente di servirsi delle parti comuni o di goderne, la corte di appello, con motivazione logica, adeguata e coerente con i fatti accertati, e, pertanto, non meritevole delle censure mosse sul punto alla sentenza impugnata, ha escluso che nella fattispecie si siano verificate le conseguenze dannose e gli inconvenienti lamentati dalla ricorrente, anche e soprattutto sotto il profilo del preteso minor godimento, da parte sua, dei beni comuni.
È parimenti priva di pregio la censura contenuta nel secondo motivo, non risultando carente la motivazione della sentenza. per la mancata evidenziazione dei pretesi "vantaggi compensativi", che, secondo il giudice di merito, sarebbero derivati alla ricorrente dall'installazione dell'ascensore, atteso che, da un lato, la motivazione stessa ben può essere integrata, con il richiamo al contenuto della transazione del 13/2/1985, intervenuta inter partes, e tenendosi conto, quindi, della valutazione complessiva degli interessi in gioco, con "reciproche concessioni", (art.1965 c.c.) tra i soggetti che vi presero parte, indubbiamente compiuta in quella sede, e della attribuzione evidentemente fatta, sul piano sostanziale, all'oliva di un qualche beneficio, in cambio dell'installazione dell'ascensore deliberata dagli altri condomini e da lei non voluta;
e considerandosi, dall'altro, che, proprio la richiamata norma sulle innovazioni, nel vietare, tra l'altro, quelle "che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino" (art.1120 co. 2 c.c.), non prevede che, nel contempo, debba necessariamente derivare un "vantaggio compensativo" per taluno dei condomini cui non giova immediatamente e direttamente l'innovazione, essendo decisivo, si ribadisce, che allo stesso non derivi, sotto il profilo del minor godimento della cosa comune, alcun pregiudizio (sent.n. 4152/94;
n.1781/93).
E, sul punto, il giudice di appello ha, come ricordato, adeguatamente e congruamente motivato. Il ricorso, in definitiva, deve esse rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore dei resistenti, che liquida solidalmente e complessivamente in lire 157.200, oltre a lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001