Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 4606
CASS
Sentenza 1 dicembre 2009

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Il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza revoca la licenza concessa all'internato, anche se prospetta questioni di diritto, va convertito in appello, non essendo testualmente consentito il ricorso "per saltum" se non avverso le sentenze. (La Corte, peraltro, ha sottolineato come, nel caso di specie, orientasse verso la conversione del ricorso in appello il profilo delle questioni sollevate, attinenti alla rigidità e all'inadeguatezza, rispetto alle finalità riabilitative, del sistema delle misure di sicurezza detentive e alla compatibilità della sua disciplina e della sua attuazione in concreto con principi costituzionali, la cui delibazione, specie per i risvolti inerenti alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, è per sua natura affidata al giudizio di merito).

Le licenze agli internati rientrano nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza. (Conf. sez. I, 1 dicembre 2009 n. 3479/10, Schettino; 9 dicembre 2009 n. 3489/2010, Avallone; 7 gennaio 2010 n. 9421, Longobardi; 17 febbraio 2010 n. 8843, Maravolo). (V. Corte cost., 28 luglio 1993 n. 349; 24 giugno 1992 n. 299; 13 maggio 1991 n. 203; 14 aprile 1980 n. 50).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 4606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4606
    Data del deposito : 1 dicembre 2009

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