Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 2
Il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza revoca la licenza concessa all'internato, anche se prospetta questioni di diritto, va convertito in appello, non essendo testualmente consentito il ricorso "per saltum" se non avverso le sentenze. (La Corte, peraltro, ha sottolineato come, nel caso di specie, orientasse verso la conversione del ricorso in appello il profilo delle questioni sollevate, attinenti alla rigidità e all'inadeguatezza, rispetto alle finalità riabilitative, del sistema delle misure di sicurezza detentive e alla compatibilità della sua disciplina e della sua attuazione in concreto con principi costituzionali, la cui delibazione, specie per i risvolti inerenti alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, è per sua natura affidata al giudizio di merito).
Le licenze agli internati rientrano nel novero delle misure di trattamento extramurali, in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e, conseguentemente, i provvedimenti che ne dispongono la revoca sono compresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure e, come tali, sono appellabili dinanzi al tribunale di sorveglianza. (Conf. sez. I, 1 dicembre 2009 n. 3479/10, Schettino; 9 dicembre 2009 n. 3489/2010, Avallone; 7 gennaio 2010 n. 9421, Longobardi; 17 febbraio 2010 n. 8843, Maravolo). (V. Corte cost., 28 luglio 1993 n. 349; 24 giugno 1992 n. 299; 13 maggio 1991 n. 203; 14 aprile 1980 n. 50).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3237
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24977/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA FO, nato il [...] a [...];
avverso il provvedimento in data 8.6.2009 del magistrato di sorveglianza di Modena;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Modena revocava le licenze di "gg. 15 x 4" quattro licenze di quindi giorni ciascuna concesse contestualmente con decreto 6.4.2009 a FO FA, internato nella casa di lavoro di Salicela San Giuliano ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 53, comma 2. A ragione premetteva che le licenze erano state concesse per consentire all'internato di svolgere attività lavorativa subordinata e di seguire un programma terapeutico e che, non avendo il legislatore previsto in relazione alla misura di sicurezza della casa di lavoro misure alternative, l'unico modo per assicurare un minimo di continuità trattamentale all'internato che inizia la casa di lavoro dopo avere espiato la pena in regime di affidamento in prova era quello di concedergli licenze "trattamentali" continuative. Rilevava tuttavia che, secondo la Procura Generale della Cassazione, le licenze continuative, in quanto non intervallate dal rientro in istituto, costituivano grave violazione di legge e riteneva perciò di dovere revocare le licenze, disponendo procedersi all'arresto dell'FA per ottenerne l'immediato rientro nell'istituto di assegnazione.
2. Ricorre l'internato a mezzo del difensore avvocato Giovanardi Stefano e chiede l'annullamento del provvedimento di revoca.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della L. n. 354 del 1975, art. 53, comma 2. Osserva in primo luogo che la revoca adottata de plano incideva sicuramente sulla libertà dell'internato e doveva perciò ritenersi suscettibile d'impugnazione ex art. 111 Cost. e art. 568 c.p.p., comma 2. Affermava quindi che il provvedimento concessivo delle licenze non poteva ritenersi illegittimo perché l'art. 53 ord. pen. limitava a "una volta all'anno" la sola licenza trattamentale di trenta giorni e nessuna disposizione prevedeva l'obbligo di rientro in istituto trascorsi i quindici giorni per le altre;
che alle medesime conclusioni doveva pervenirsi comparando gli istituti dell'art. 53 e dell'art. 30 ord. pen.; che fra le gravi esigenze contemplate dall'art. 53 ben potevano comprendersi quelle relative alla prosecuzione di un programma terapeutico, quelle concernenti la frequentazione dei parenti e il mantenimento dei rapporti sociali e familiari, quelle relative allo svolgimento di attività lavorativa;
che non era possibile concepire un programma terapeutico riabilitativo interrompendolo ogni 15 giorni e tanto imponeva al magistrato di sorveglianza di adattare le licenze alle concrete esigenze, mentre le esigenze di controllo venivano adeguatamente assicurate dall'osservazione extramuraria affidata ai servizi UEPE, alle forze dell'ordine, al SERT in caso di trattamento delle tossicodipendenze, che permetteva in ogni momento la revoca in caso di trasgressioni.
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione della L. n. 354 del 1975, art. 53, comma 5. Afferma che la revoca è ammessa solo in caso di violazione alle trasgressioni, non ricorrente nel caso in esame, e che quella disposta aveva interrotto senza ragioni un programma di reinserimento sociale proficuamente in corso, in aperto contrasto con la finalità non retributiva ma esclusivamente trattamentale delle misure di sicurezza. Nel concreto, osserva infine, la situazione oggettiva delle case di lavoro, soltanto cinque in Italia, lontane per lo più, dunque, dall'ambiente familiare e sociale dell'internato, non consentirebbe alcuna reale possibilità di recupero della pericolosità o addirittura interromperebbe l'opera di risocializzazione già intrapresa se il regime venisse applicato rigidamente, tanto più in situazione nella quale l'ingresso in una casa di lavoro consegue a pena espiata in affidamento in prova.
2.2. Con il terzo motivo denunzia la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alle uniche condizioni previste come legittimanti la revoca. Con l'ultimo motiva denunzia l'illogicità manifesta della motivazione che assume a premessa argomenti opposti e confliggenti rispetto alle conclusioni. DIRITTO
1. Il Procuratore Generale ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso sulla base di un orientamento giurisprudenziale risalente al vecchio codice, secondo cui i provvedimenti in materia di licenze ai condannati (art. 52 ord. pen.) e agli internati (art. 53 ord. pen.) attribuiti alla competenza del magistrato di sorveglianza dovrebbero ritenersi inoppugnabili, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, perché la legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975) non prevede alcuno specifico mezzo di gravame (Sez. 1, n. 863 del 13/04/1978, Di Giovanni, Rv. 139399; Sez. 1, n. 1950 del 10/10/1978, Lo Russo, Rv. 140500; Sez. 1, n. 473 del 12/02/1980, Tosoni, Rv. 145372; Sez. 1, n. 2674 del 13/06/1986, Zabiroski, Rv. 174288 e 174287).
Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, Sez. 1, n. 15684 del 13/12/2002, Natoli (Rv. 224016), s'è espressa nel senso della inoppugnabilità, ma limitatamente alla licenza al detenuto in stato di semilibertà, e precisando che a tale soluzione poteva addivenirsi perché si trattava di provvedimento che non incideva sul contenuto effettivo della misura alternativa se non come modalità di fruizione di uno spazio di libertà già concesso. Mentre Sez. 7, n. 14688 del 24/02/2009, Rv. 243219, ha affermato, in relazione a provvedimento del magistrato di sorveglianza che rigettava la richiesta dell'internato di ritardare l'orario di rientro serale, che tutti i provvedimenti emessi in materia di misure di sicurezza sono impugnabili ai sensi dell'art. 680 c.p.p., anche se adottati "de plano" e non a seguito di udienza camerale, giacché la pretesa di limitare l'impugnabilità ai provvedimenti assunti in contraddittorio non aveva base testuale.
2. Occorre dunque rilevare che l'orientamento giurisprudenziale anteriore al nuovo codice di procedura penale, che non distingueva tra licenze concesse al detenuto semilibero e licenze concesse all'internato, traeva spunto dal rilievo che l'art. 71 ord. pen. (nel testo precedente alle modifiche recate dalla L. 10 ottobre 1986, n.663, attesa la data delle pronunce) non indicava espressamente tra i provvedimenti ai quali era applicabile il procedimento di sorveglianza le licenze, ritenendo di conseguenza che l'art. 71 ter, contenente disposizioni in tema d'impugnazioni, non s'applicasse alle ordinanze con le quali era stata concessa o negata una licenza (Sent. n. 2674 del 1986, Rv. 174288); presupponeva in ogni caso che "le ordinanze in tema di licenza, pur incidendo sullo status detentionis, al pari, ad esempio, delle sanzioni disciplinari, non sono provvedimenti sulla libertà personale ma solo mezzi con i quali può essere realizzato il trattamento penitenziario e l'individualizzazione della pena" (Sent. n. 2674 del 1986, Rv. 174288).
Entrambi tali presupposti possono ritenersi superati.
3. Già con le sentenza n. 349 del 1993, richiamata dalla sentenza n. 227 del 1995, la Corte costituzionale aveva precisato che "è certamente da escludere che misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali), e che perciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva di giurisdizione specificamente indicati dall'art. 13 Cost., comma 2", dovendo anzi le stesse uniformarsi anche ai principi di cui all'art. 27 Cost., commi 1 e 3, e art. 3 Cost. (sentt. n. 50 del 1980 e n. 203 del 1991; n. 299 del 1992 e n. 306 del 1993), che implicano appunto "l'esercizio di una funzione esclusivamente propria dell'ordine giudiziario". E, nel tracciare il discrimine fra mere "modalità di trattamento del detenuto all'interno dell'istituto penitenziario" - la cui applicazione è demandata di regola all'Amministrazione, anche se sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza - e misure che ammettono invece a "forme di espiazione della pena fuori del carcere" - che sono sempre di competenza dell'Autorità giudiziaria perché "incidono sostanzialmente sull'esecuzione della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto" -, tra le seconde esplicitamente e reiteratamente aveva incluso (assieme all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà, ai permessi premio), per l'appunto, le "licenze".
Non può dubitarsi d'altronde che le licenze concesse agli internati accedono a una condizione di restrizione di fatto assimilabile a quella carceraria - tanto più in considerazione della ridottissima attenzione e attuazione che hanno ricevuto, come giustamente ricorda il ricorrente, gli artt. 62 e 64 ord. pen. -, che non conosce altre forme di espiazione alternativa o di misura extramurale al di fuori della semilibertà. Sicché le licenze rappresentano di fatto, allo stato, l'unico margine di flessibilità del trattamento in vista di un tentativo di graduale recupero (sociale o personale e familiare) del sottoposto.
Come i permessi premio concessi ai detenuti, e ancor più significativamente, le licenze concesse agli internati incidono dunque effettivamente sul grado di libertà personale e possono costituire premio e incentivo alla collaborazione con l'istituzione contenitiva ovvero comunque strumento di rieducazione, favorendo in assenza di elevata pericolosità il soddisfacimento di esigenze personali o familiari ovvero un percorso di riadattamento sociale e cosi divenendo - attraverso l'osservazione degli effetti sul ristretto del temporaneo ritorno in libertà - strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa mutatis: C. cost. n. 227 del 1995). È appena il caso di ricordare inoltre, da un lato che l'art. 3 ord. pen. riconosce parità di condizioni ai detenuti e agli internati;
dall'altro che secondo insegnamenti risalenti e consolidati l'art. 27 Cost., comma 3. si riferisce espressamente soltanto alle pene perché
le misure di sicurezza "ex se tendono ad un risultato che eguaglia la rieducazione cui deve mirare le pena" (C. cost. n. 19 del 1974; nello stesso senso sentenze n. 167 del 1972 e n. 139 del 1982). Al provvedimento che revoca una licenza già concessa all'internato deve riconoscersi di conseguenza piena natura giurisdizionale, non solo per la veste di chi lo emana, ma anzitutto per la sua portata e la sfera di incidenza sulla libertà e aspettative fondamentali. E tanto comporta che deve per quanto possibile interpretarsi il sistema (tra molte: C. cost. nn. 53 del 1993; 26 del 1999; 266 del 1999) nel senso che siano assicurate in relazione a tali provvedimenti le garanzie minime della giurisdizione, che consistono nel riconoscimento all'interessato della possibilità di difendersi e di impugnare la decisione a lui sfavorevole, analogamente a quanto avviene per tutte le misure extramurali.
4. Alla luce di tali considerazioni assume rilievo la circostanza che il legislatore del 1988 abbia sostituito alle disposizioni della L. n. 354 del 1975, Capo 2 bis, Titolo 2^, quelle codicistiche (Libro
10^, Titolo 3^, Capo 2^), ovverosia, per quanto qui interessa, all'art. 71 ter l'art. 680 (intitolato "Impugnazioni di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza") ritenendo che in materia concernente le misure di sicurezza, "considerata la delicatezza degli interessi coinvolti" non sembrava potesse prescindersi "da un secondo giudizio di merito" (cfr. Rel. al prog. prel.). E ciò è avvenuto in attuazione di delega che prescriveva "garanzia di giurisdizionalità nella fase dell'esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza ... impugnabilità dei provvedimenti del giudice" (L. n. 81 del 1987, art. 2, dir. 96). La locuzione "concernenti le misure di sicurezza" che nell'art. 680 c.p.p. individua l'ambito dei provvedimenti impugnabili e che ha sostituito nel testo definitivo, quale modifica meramente formale, la dizione "in materia di misure di sicurezza" del progetto preliminare, è d'altro canto del tutto analoga a quella usata ad esempio nell'art. 310 c.p.p. ("in materia di misure cautelari personali"), e come questa si presta ad essere interpretata - sempre ponendo a premessa la necessità di una lettura delle norme che disciplinano le licenze compatibile con gli arresti della giurisprudenza costituzionale in tema di misure extramurali - nel senso di ricomprendere ogni provvedimento che sia idoneo ad influire sulla afflittività in concreto della misura e sul grado di restrizione che da essa consegue. Appaiono difatti pianamente esportabili alla disciplina in esame le considerazioni di S.U. n. 24 del 03/12/1996, Lombardi, laddove ha riconosciuto l'appellabilità ai sensi dell'art.310 c.p.p. dei provvedimenti relativi alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari (in quanto tali provvedimenti finiscono "nella sostanza, per dilatare o per restringere il già limitato ambito della libertà della persona sottoposta alla misura") richiamando proprio C. cost. n. 349 del 1993 e i principi ivi affermati sulle garanzie giurisdizionali che devono assistere i provvedimenti relativi alle misure extramurali, ovverosia tutti i provvedimenti suscettibili di determinare, sia pure temporaneamente, una modificazione nel grado di privazione della libertà personale.
4. Conclusivamente, ritiene il Collegio che debba essere affermato il principio che le licenze di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.53, rientrano nel novero delle misure trattamentali extramurali in relazione alle quali vanno riconosciute le garanzie giurisdizionali e che i provvedimenti che le revocano sono ricompresi nella categoria dei provvedimenti "concernenti" tali misure, appellabili ai sensi dell'art. 680 c.p.p.. 4.1. Ciò detto, potrebbe porsi il problema se il ricorso, che prospetta questioni di diritto, debba necessariamente essere convertito in appello, in virtù della regola stabilità dall'art.568 c.p.p., comma 5, o sia ammissibile come ricorso per saltum.
Tuttavia la norma generale che disciplina il ricorso immediato, l'art. 569 c.p.p., si riferisce esplicitamente alle sole sentenze e l'art. 680 c.p.p. non sembra interpretabile nel senso di ammettere in alternativa il ricorso per saltum avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza. Assorbente è comunque la considerazione che le questioni di diritto che il ricorso prospetta muovono da premesse serie e complesse, che attengono alla rigidità e alla inadeguatezza rispetto alla finalità riabilitativa del sistema delle misure di sicurezza detentive, per come risulta disciplinato e in concreto attuato. Le soluzioni prospettate in via meramente interpretativa sottendono, così, dubbi sulla conformità costituzionale di una disciplina che non consenta ai sottoposti a misure di sicurezza detentive d'intraprendere un serio percorso rieducativo mediante l'ammissione a misure alternative graduali, proporzionate all'effettivo grado di pericolosità e ai progressi compiuti durante il trattamento, analogo a quello previsto per i detenuti. E condizione per la rilevanza di tali dubbi (cfr. C. cost. n. 307 del 2001) non può non essere un serio e specifico apprezzamento, riservato al giudice di merito, circa l'esistenza nella situazione in esame di tutte le condizioni per un graduale reinserimento nella società: come richiesto dalle norme dell'ordinamento penitenziario che regolano la concessione delle misure alternative cui, si sostiene, dovevano supplire le licenze;
e pur non esistendo i presupposti per la revoca anticipata delle misura di sicurezza detentiva o per una sua attenuazione.
Il ricorso non può dunque che essere qualificato appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p. e trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Bologna competente a decidere sul gravame.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 680 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010