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Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 32111-2020 proposto da: AT SE, ZZ LO, NO SE, BE AS, TA NC, CRISCI' LUIGI, IP GE, MB SE, GI NC, GI AR, LA AZ, MO AL, MUSUMECI ANDREA, NIGRELLI MAURO, NOTARARIGO LIBORIO, PROETTO POPOLO NI, RAELE NICOLO', SANGIULIANO FILIPPO, SAVOCA ROSARIO, tutti domiciliati ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso Oggetto R.G.N. 32111/2020 Cron. Rep. Ud. 16/11/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 1272 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PONTERIO CARLA Data pubblicazione: 17/01/2023 2 LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IO MASCHERONI;
- ricorrenti -
contro CONSORZIO DI BONIFICA N. 6 ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIUME BIANCO 47, presso lo studio dell'avvocato SANDRO MANGANO, rappresentato e difeso dall'avvocato AN LANFRANCHI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 233/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 3 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto anche le domande risarcitorie proposte dagli appellati (tra cui non era compreso LI NO) con il ricorso introduttivo di primo grado. 2. La Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le domande di conversione dei contratti a termine impugnati in contratti a tempo indeterminato;
aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al primo contratto concluso da ciascuno dei ricorrenti (eccetto LI NO, le cui sono domande erano state dichiarate inammissibili, ed eccetto SA SP, EL PR e OL LE per i quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere), e condannato il Consorzio al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32, della legge n. 183 del 2010. 4 3. Il Collegio di merito, richiamati i principi di diritto affermati da questa S.C. con le sentenze n. 274 del 2019 e n. 3140 del 2019, ha ritenuto che la stipulazione dei contratti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentisse la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dei divieti e dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di Bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995. 4. Ha aggiunto che l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte del Consorzio di Bonifica potesse essere perseguito secondo la regola generale della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 5072 e 11374 del 2016. 5. Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., in quanto non proposta nel ricorso introduttivo della lite. 6. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe (gli originari appellati ed anche LI NO) hanno proposto ricorso per cassazione 5 affidato a tre motivi. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha resistito con controricorso. Il procedimento, inizialmente fissato in adunanza camerale presso la Sottosezione Sesta, con ordinanza interlocutoria n. 21090 del 2022 è stato trasmesso alla Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. 7. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e l’inammissibilità del terzo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., degli artt. 2126, 2907, 1218 cod. civ., dell’art. 32, L.R. n. 45 del 1995, degli artt. 3 e 4, L.R. n. 76 del 1995 e dell’art. 32, L. n. 183 del 2010. 9. I ricorrenti, premesso che il Consorzio non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte 6 in cui ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine ai contratti per violazione dei limiti posti dalla L.R. 76 del 1995, artt. 3 e 4, criticano la sentenza d’appello per avere respinto la domanda di risarcimento del danno c.d. comunitario da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., sull’erroneo presupposto per cui tale domanda non sarebbe stata proposta dai lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente inapplicabilità dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 5072 del 2016 e con la successiva sentenza Cass. n. 11374 del 2016. 10. Adducono di avere espressamente ed autonomamente rivendicato, anche per il caso in cui fosse stata affermata l’impossibilità di conversione dei contratti, il diritto alternativo al risarcimento del danno c.d. comunitario anche nella sua componente (diversa dalla componente per perdita di chance) dissuasiva e sanzionatoria conseguente alla violazione delle norme contrattuali, comunitarie e interne sul lavoro a tempo determinato, e trascrivono i brani del ricorso introduttivo della lite rilevanti. 7 11. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. nonché dell’art. 32, L. n. 183 del 2010. 12. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere respinto la domanda risarcitoria a causa della mancata invocazione nel ricorso introduttivo della lite della norma codicistica in materia di responsabilità contrattuale del debitore, di cui all’art. 1218 cod. civ.; assumono la portata inequivoca del petitum e della causa petendi della domanda formulata e sostengono che comunque la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda azionata. 13. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte di merito errato nel considerare coperto dal giudicato, per mancata tempestiva impugnazione, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibili le domande proposte da LI NO. 8 14. Si afferma che il NO (prima di ricevere la notifica del ricorso in appello del Consorzio) aveva proposto autonomo ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale, censurando quest’ultima per erronea statuizione di inammissibilità della domanda del predetto;
che la difesa del lavoratore aveva chiesto alla Corte d’appello la riunione dei giudizi relativi ai due ricorsi pendenti avverso la medesima sentenza;
che tale richiesta non è stata accolta e la Corte di merito ha deciso separatamente i due ricorsi, quello del Consorzio con la sentenza n. 222/2020 oggetto del presente ricorso per cassazione e successivamente quello del NO definito con la sentenza n. 548/2020. 15. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati e meritano accoglimento. 16. In tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, della Regione Sicilia, questa Corte (v. Cass. n. 274 del 2019) ha statuito che “la l.r. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della l.r. n. 9 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima; ne consegue che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso all'apposizione del termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. c.c. ed i principi […] sul riconoscimento del cd. danno comunitario”, affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 5072 del 2016 e n. 11374/2016, con esclusione del diritto al risarcimento del danno correlato alla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, posto che una siffatta possibilità è stata esclusa dall'art. 32 della L.R. n. 45 del 1995 (così Cass. n. 274 del 2019 in motivazione;
v. anche Cass. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 20117). 17. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072 del 2016, hanno chiarito che l’art. 36, comma 5, d.lgs. 10 n. 165 del 2001 “definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro […]”. Non è quindi configurabile, in base alla citata disposizione, un danno da mancata conversione del rapporto e cioè da perdita del posto di lavoro;
il danno connesso alla abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato è altro. 18. È, intanto, un danno da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, al cui risarcimento il lavoratore ha diritto, senza necessità di prova alcuna, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604. Altri danni, come quello da “perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere 11 al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile” (così Cass., S.U. n. 5072 del 2016 cit.), potranno essere risarciti al lavoratore previo assolvimento del relativo onere di prova. 19. Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono di avere proposto nel ricorso introduttivo della lite, tra le altre, la domanda di risarcimento del danno cd. comunitario, accolta dal tribunale con condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, legge 183 cit., e censurano la sentenza d’appello per avere omesso di pronunciare sulla stessa. 20. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un giudizio di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito e incensurabile in cassazione, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. n. 2467 del 2006; Cass. n. 14751 del 2007; Cass. n. 9011 del 2015; Cass. n. 29609 del 2018). 21. Si è tuttavia rilevata la necessità di tenere distinta l'ipotesi in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla 12 domanda da quella in cui si denunci che l’erronea interpretazione degli atti processuali abbia determinato l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta. In quest’ultimo caso viene in rilievo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che determina la nullità della sentenza (v. Cass. n. 6715 del 2013; Cass. n. 13716 del 2016), quindi un error in procedendo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 22. Si è quindi affermato che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere 13 direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle domande e deduzioni delle parti (v. Cass. n. 17109 del 2009; Cass. 21421 del 2014; v. da ultimo Cass. n. 744 del 2023, pronunciata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17178 del 2022). 23. L’ambito del controllo demandato alla Corte di legittimità sugli errores in procedendo è stato definito dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere 14 di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”. 24. Il “compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale” che si assume intervenuta nello svolgimento del processo e che è in astratto idonea a determinare la nullità della sentenza o del procedimento, costituisce l’oggetto del sindacato dalla Suprema Corte, cioè il “fatto (processuale) sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione” (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione). 25. Ove sia dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione diviene giudice del fatto processuale, cioè di quel fatto intervenuto nello svolgimento del processo. Se la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale deve dedursi che alla stessa “compete percepire direttamente e pienamente quel fatto, apprezzarne la portata ed 15 individuarne il significato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perché solo in tal modo è possibile vagliarne la conformità al modello legale” e quindi gli “effetti - in termini di eventuale nullità della sentenza o del procedimento” (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione;
v. in senso conforme Cass. n. 16164 del 2015; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 20716 del 2018). 26. In continuità con il principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 cit., si è affermato che, in caso di denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta oppure per avere omesso di pronunciare su una domanda che si sostiene regolarmente proposta, la Corte di legittimità è investita del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e 16 limiti della domanda azionata (v. Cass. n. 8008 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 41465 del 2021; v. anche Cass. n. 25308 del 2014; Cass. n. 17268 del 2020, in cui gli stessi principi sono stati ribaditi a proposito della denuncia di nullità dell’atto introduttivo per difetto di specificità dei motivi di appello, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.). 27. La recente sentenza di questa S.C. n. 744 del 2023 ha ribadito che la denuncia di “un’attività del giudice di merito, nell’interpretazione della domanda […], deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (con particolare riferimento alla violazione del principio di corrispondenza ad essa della pronuncia resa), integra […] un tipico vizio di error in procedendo”, con conseguente necessità che il giudice di legittimità conosca dei fatti processuali, e dei loro effetti in termini di nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., direttamente, interpretando e valutando gli stessi in modo da vagliarne la conformità al modello 17 legale, e non attraverso il filtro rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata. 28. In base ai principi enunciati dalle S.U. n. 5077 del 2012 e dalla successiva giurisprudenza conforme, l’error in procedendo deve essere dedotto nel rispetto delle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 29. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso in esame, atteso che nel ricorso per cassazione (pag. 14 e 15) è trascritto il ricorso introduttivo di primo grado nelle parti rilevanti ai fini del vizio dedotto;
le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado sono, peraltro, riportate anche nella sentenza d’appello, a pag. 5. 30. Nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano argomentato, tra l’altro, che “qualora l’adito giudice ritenesse non convertibili i rapporti di lavoro dedotti in giudizio, deve conseguire alla illegittimità dei contratti medesimi e/o delle relative proroghe il diritto dei lavoratori, quantomeno, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni omesse per tutti 18 i periodi di inoccupazione […]; in alternativa compete ai lavoratori, quale conseguenza della violazione o dell'applicazione delle norme interne e comunitarie sopra menzionate il diritto al risarcimento del danno calcolato in via analogica o equitativo seguendo uno dei criteri da ultimo fissati dalla giurisprudenza e segnatamente: - ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966 (cd. danno comunitario) richiamato dalla Suprema Corte, sez. lav., con sentenza n. 1181 del 22 gennaio 2015 […] – indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 della legge 183/2010, dovuta e determinata secondo i criteri di legge a prescindere dalla effettiva dimostrazione del danno (cfr. Cass. sez. lav. 21.8.2013 n. 19371) considerata la lunga durata del rapporto;
- risarcimento del danno ex art. 18 St. lav.”. 31. Le conclusioni del ricorso introduttivo della lite erano così formulate: “dichiarare, per i motivi sopraindicati, la nullità del termine finale apposto ai contratti dedotti in giudizio e stipulati negli anni dal 2011 al 2015; per l'effetto dichiarare che tra i ricorrenti e il convenuto Consorzio di bonifica si è instaurato un 19 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dall'1.1.2011 o dalla diversa data ritenuta giusta;
dichiarare, comunque, la conversione dei predetti contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.1.2011 ovvero dalla diversa data ritenuta giusta, ordinando la riammissione in servizio dei ricorrenti;
condannare in ogni caso, anche a prescindere dall'accoglimento della superiore domanda, il convenuto Consorzio al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti in misura pari al retribuzioni omesse per tutti i periodi di inoccupazione […]; condannare il convenuto Consorzio in aggiunta (ovvero in alternativa) al predetto risarcimento (anche a prescindere dalla conversione del rapporto) al risarcimento del danno, quantificato secondo il criterio previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966, ovvero dall’art. 32 della legge 183/2010, ovvero, infine, ex art. 18 St. lav. […]”. 32. Gli atti processuali esaminati e, in particolare, il ricorso introduttivo di primo grado 20 recano in modo chiaro la proposizione della domanda risarcitoria per il danno cd. comunitario, “quale conseguenza della violazione o dell'applicazione delle norme interne e comunitarie”, e richiamano tutti i criteri di parametrazione del danno elaborati dalla giurisprudenza prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2012, con la sentenza n. 5076 e, tra questi, l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi selezionata dalla citata sentenza come adeguato “canone di danno presunto (che) esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario”. 33. Appare pertanto integrato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda ritualmente proposta dagli attuali ricorrenti e volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. comunitario nei limiti di cui al citato art. 32, il che determina la nullità della sentenza impugnata. 34. È utile richiamare, a fini di completezza, la recente pronuncia di questa Corte, sentenza n. 15027 del 2022 che, in relazione al tema dei 21 contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, ha affermato il seguente principio: “In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l'illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario;
ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che la stessa, in quanto "minus" o "surrogato legale" della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello”. 35. Ciò sul presupposto che la “conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituiscono del resto, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in 22 ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato”; da tali premesse discende non solo che “il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, (non costituisce) domanda nuova”, ma anche che a fronte della richiesta di condanna in forma specifica, ritenuta giuridicamente non praticabile, “il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così […] che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia” (così Cass. n. 15027 del 2022 cit., in motivazione). 36. Per le considerazioni finora svolte, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tali motivi, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà 23 ad un nuovo esame della fattispecie in conformità ai principi di diritto richiamati, previo accertamento sulla legittimità o meno dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, questione non specificamente affrontata dalla Corte d’appello in conseguenza della ritenuta omessa proposizione della domanda risarcitoria. 37. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l’appello del Consorzio non è stato proposto nei confronti del NO, che quindi non era parte del giudizio di secondo grado definito con la sentenza ora impugnata. Il NO ha proposto un autonomo ricorso in appello contro la stessa sentenza del tribunale e tale impugnazione è stata trattata separatamente, non provvedendosi alla riunione, e decisa con sentenza della Corte d’appello n. 548/20.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in 24 diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16.11.2022
- ricorrenti -
contro CONSORZIO DI BONIFICA N. 6 ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FIUME BIANCO 47, presso lo studio dell'avvocato SANDRO MANGANO, rappresentato e difeso dall'avvocato AN LANFRANCHI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 222/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 233/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. 3 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto anche le domande risarcitorie proposte dagli appellati (tra cui non era compreso LI NO) con il ricorso introduttivo di primo grado. 2. La Corte territoriale ha dato atto che il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto le domande di conversione dei contratti a termine impugnati in contratti a tempo indeterminato;
aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al primo contratto concluso da ciascuno dei ricorrenti (eccetto LI NO, le cui sono domande erano state dichiarate inammissibili, ed eccetto SA SP, EL PR e OL LE per i quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere), e condannato il Consorzio al pagamento dell’indennità prevista dall’art. 32, della legge n. 183 del 2010. 4 3. Il Collegio di merito, richiamati i principi di diritto affermati da questa S.C. con le sentenze n. 274 del 2019 e n. 3140 del 2019, ha ritenuto che la stipulazione dei contratti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentisse la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dei divieti e dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di Bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995. 4. Ha aggiunto che l'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato da parte del Consorzio di Bonifica potesse essere perseguito secondo la regola generale della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 5072 e 11374 del 2016. 5. Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., in quanto non proposta nel ricorso introduttivo della lite. 6. Avverso tale sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe (gli originari appellati ed anche LI NO) hanno proposto ricorso per cassazione 5 affidato a tre motivi. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna ha resistito con controricorso. Il procedimento, inizialmente fissato in adunanza camerale presso la Sottosezione Sesta, con ordinanza interlocutoria n. 21090 del 2022 è stato trasmesso alla Quarta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. 7. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto legge n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e l’inammissibilità del terzo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 8. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., degli artt. 2126, 2907, 1218 cod. civ., dell’art. 32, L.R. n. 45 del 1995, degli artt. 3 e 4, L.R. n. 76 del 1995 e dell’art. 32, L. n. 183 del 2010. 9. I ricorrenti, premesso che il Consorzio non ha censurato la sentenza di primo grado nella parte 6 in cui ha dichiarato illegittima l’apposizione del termine ai contratti per violazione dei limiti posti dalla L.R. 76 del 1995, artt. 3 e 4, criticano la sentenza d’appello per avere respinto la domanda di risarcimento del danno c.d. comunitario da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., sull’erroneo presupposto per cui tale domanda non sarebbe stata proposta dai lavoratori nel ricorso introduttivo del giudizio, con conseguente inapplicabilità dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza n. 5072 del 2016 e con la successiva sentenza Cass. n. 11374 del 2016. 10. Adducono di avere espressamente ed autonomamente rivendicato, anche per il caso in cui fosse stata affermata l’impossibilità di conversione dei contratti, il diritto alternativo al risarcimento del danno c.d. comunitario anche nella sua componente (diversa dalla componente per perdita di chance) dissuasiva e sanzionatoria conseguente alla violazione delle norme contrattuali, comunitarie e interne sul lavoro a tempo determinato, e trascrivono i brani del ricorso introduttivo della lite rilevanti. 7 11. Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ., degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. nonché dell’art. 32, L. n. 183 del 2010. 12. I ricorrenti censurano la sentenza d’appello per avere respinto la domanda risarcitoria a causa della mancata invocazione nel ricorso introduttivo della lite della norma codicistica in materia di responsabilità contrattuale del debitore, di cui all’art. 1218 cod. civ.; assumono la portata inequivoca del petitum e della causa petendi della domanda formulata e sostengono che comunque la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda azionata. 13. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere la Corte di merito errato nel considerare coperto dal giudicato, per mancata tempestiva impugnazione, il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato inammissibili le domande proposte da LI NO. 8 14. Si afferma che il NO (prima di ricevere la notifica del ricorso in appello del Consorzio) aveva proposto autonomo ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale, censurando quest’ultima per erronea statuizione di inammissibilità della domanda del predetto;
che la difesa del lavoratore aveva chiesto alla Corte d’appello la riunione dei giudizi relativi ai due ricorsi pendenti avverso la medesima sentenza;
che tale richiesta non è stata accolta e la Corte di merito ha deciso separatamente i due ricorsi, quello del Consorzio con la sentenza n. 222/2020 oggetto del presente ricorso per cassazione e successivamente quello del NO definito con la sentenza n. 548/2020. 15. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per connessione logica, sono fondati e meritano accoglimento. 16. In tema di assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, della Regione Sicilia, questa Corte (v. Cass. n. 274 del 2019) ha statuito che “la l.r. Sicilia n. 76 del 1995 non deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall'art. 32 della l.r. n. 9 45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest'ultima; ne consegue che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso all'apposizione del termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. c.c. ed i principi […] sul riconoscimento del cd. danno comunitario”, affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 5072 del 2016 e n. 11374/2016, con esclusione del diritto al risarcimento del danno correlato alla perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, posto che una siffatta possibilità è stata esclusa dall'art. 32 della L.R. n. 45 del 1995 (così Cass. n. 274 del 2019 in motivazione;
v. anche Cass. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 20117). 17. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072 del 2016, hanno chiarito che l’art. 36, comma 5, d.lgs. 10 n. 165 del 2001 “definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro […]”. Non è quindi configurabile, in base alla citata disposizione, un danno da mancata conversione del rapporto e cioè da perdita del posto di lavoro;
il danno connesso alla abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato è altro. 18. È, intanto, un danno da illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, al cui risarcimento il lavoratore ha diritto, senza necessità di prova alcuna, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604. Altri danni, come quello da “perdita di chance risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo (soprattutto se prolungato) impiego a termine abbia fatto perdere 11 al lavoratore altre occasioni di lavoro stabile” (così Cass., S.U. n. 5072 del 2016 cit.), potranno essere risarciti al lavoratore previo assolvimento del relativo onere di prova. 19. Nel caso in esame, i ricorrenti sostengono di avere proposto nel ricorso introduttivo della lite, tra le altre, la domanda di risarcimento del danno cd. comunitario, accolta dal tribunale con condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, legge 183 cit., e censurano la sentenza d’appello per avere omesso di pronunciare sulla stessa. 20. Nella giurisprudenza di questa Corte è costante l’affermazione secondo cui l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un giudizio di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice di merito e incensurabile in cassazione, salvo che sotto il profilo del vizio di motivazione (v. Cass. n. 2467 del 2006; Cass. n. 14751 del 2007; Cass. n. 9011 del 2015; Cass. n. 29609 del 2018). 21. Si è tuttavia rilevata la necessità di tenere distinta l'ipotesi in cui si censuri l'interpretazione data dal giudice di merito alla 12 domanda da quella in cui si denunci che l’erronea interpretazione degli atti processuali abbia determinato l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda non proposta. In quest’ultimo caso viene in rilievo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che determina la nullità della sentenza (v. Cass. n. 6715 del 2013; Cass. n. 13716 del 2016), quindi un error in procedendo di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. 22. Si è quindi affermato che il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 437 cod. proc. civ.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere 13 direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle domande e deduzioni delle parti (v. Cass. n. 17109 del 2009; Cass. 21421 del 2014; v. da ultimo Cass. n. 744 del 2023, pronunciata a seguito di ordinanza interlocutoria n. 17178 del 2022). 23. L’ambito del controllo demandato alla Corte di legittimità sugli errores in procedendo è stato definito dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere 14 di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)”. 24. Il “compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale” che si assume intervenuta nello svolgimento del processo e che è in astratto idonea a determinare la nullità della sentenza o del procedimento, costituisce l’oggetto del sindacato dalla Suprema Corte, cioè il “fatto (processuale) sul quale il giudizio verte e del quale la Corte di cassazione deve necessariamente poter prendere cognizione” (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione). 25. Ove sia dedotto un error in procedendo, la Corte di Cassazione diviene giudice del fatto processuale, cioè di quel fatto intervenuto nello svolgimento del processo. Se la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale deve dedursi che alla stessa “compete percepire direttamente e pienamente quel fatto, apprezzarne la portata ed 15 individuarne il significato e la concreta idoneità a produrre effetti nel processo, perché solo in tal modo è possibile vagliarne la conformità al modello legale” e quindi gli “effetti - in termini di eventuale nullità della sentenza o del procedimento” (così Cass., S.U., n. 8077 del 2012 cit., in motivazione;
v. in senso conforme Cass. n. 16164 del 2015; Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 20716 del 2018). 26. In continuità con il principio enunciato dalle S.U. con la sentenza n. 8077 del 2012 cit., si è affermato che, in caso di denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., del vizio di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, per avere pronunciato su di una domanda non proposta oppure per avere omesso di pronunciare su una domanda che si sostiene regolarmente proposta, la Corte di legittimità è investita del potere di esaminare direttamente il ricorso introduttivo del giudizio, purché ritualmente indicato ed allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., al fine di verificare contenuto e 16 limiti della domanda azionata (v. Cass. n. 8008 del 2014; Cass. n. 25259 del 2017; Cass. n. 41465 del 2021; v. anche Cass. n. 25308 del 2014; Cass. n. 17268 del 2020, in cui gli stessi principi sono stati ribaditi a proposito della denuncia di nullità dell’atto introduttivo per difetto di specificità dei motivi di appello, in violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.). 27. La recente sentenza di questa S.C. n. 744 del 2023 ha ribadito che la denuncia di “un’attività del giudice di merito, nell’interpretazione della domanda […], deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore (con particolare riferimento alla violazione del principio di corrispondenza ad essa della pronuncia resa), integra […] un tipico vizio di error in procedendo”, con conseguente necessità che il giudice di legittimità conosca dei fatti processuali, e dei loro effetti in termini di nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., direttamente, interpretando e valutando gli stessi in modo da vagliarne la conformità al modello 17 legale, e non attraverso il filtro rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata. 28. In base ai principi enunciati dalle S.U. n. 5077 del 2012 e dalla successiva giurisprudenza conforme, l’error in procedendo deve essere dedotto nel rispetto delle regole fissate dal codice di rito e, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. 29. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso in esame, atteso che nel ricorso per cassazione (pag. 14 e 15) è trascritto il ricorso introduttivo di primo grado nelle parti rilevanti ai fini del vizio dedotto;
le conclusioni del ricorso introduttivo di primo grado sono, peraltro, riportate anche nella sentenza d’appello, a pag. 5. 30. Nel ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti avevano argomentato, tra l’altro, che “qualora l’adito giudice ritenesse non convertibili i rapporti di lavoro dedotti in giudizio, deve conseguire alla illegittimità dei contratti medesimi e/o delle relative proroghe il diritto dei lavoratori, quantomeno, al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni omesse per tutti 18 i periodi di inoccupazione […]; in alternativa compete ai lavoratori, quale conseguenza della violazione o dell'applicazione delle norme interne e comunitarie sopra menzionate il diritto al risarcimento del danno calcolato in via analogica o equitativo seguendo uno dei criteri da ultimo fissati dalla giurisprudenza e segnatamente: - ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966 (cd. danno comunitario) richiamato dalla Suprema Corte, sez. lav., con sentenza n. 1181 del 22 gennaio 2015 […] – indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 della legge 183/2010, dovuta e determinata secondo i criteri di legge a prescindere dalla effettiva dimostrazione del danno (cfr. Cass. sez. lav. 21.8.2013 n. 19371) considerata la lunga durata del rapporto;
- risarcimento del danno ex art. 18 St. lav.”. 31. Le conclusioni del ricorso introduttivo della lite erano così formulate: “dichiarare, per i motivi sopraindicati, la nullità del termine finale apposto ai contratti dedotti in giudizio e stipulati negli anni dal 2011 al 2015; per l'effetto dichiarare che tra i ricorrenti e il convenuto Consorzio di bonifica si è instaurato un 19 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dall'1.1.2011 o dalla diversa data ritenuta giusta;
dichiarare, comunque, la conversione dei predetti contratti a termine in contratti a tempo indeterminato ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall’1.1.2011 ovvero dalla diversa data ritenuta giusta, ordinando la riammissione in servizio dei ricorrenti;
condannare in ogni caso, anche a prescindere dall'accoglimento della superiore domanda, il convenuto Consorzio al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti in misura pari al retribuzioni omesse per tutti i periodi di inoccupazione […]; condannare il convenuto Consorzio in aggiunta (ovvero in alternativa) al predetto risarcimento (anche a prescindere dalla conversione del rapporto) al risarcimento del danno, quantificato secondo il criterio previsto dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 del 1966, ovvero dall’art. 32 della legge 183/2010, ovvero, infine, ex art. 18 St. lav. […]”. 32. Gli atti processuali esaminati e, in particolare, il ricorso introduttivo di primo grado 20 recano in modo chiaro la proposizione della domanda risarcitoria per il danno cd. comunitario, “quale conseguenza della violazione o dell'applicazione delle norme interne e comunitarie”, e richiamano tutti i criteri di parametrazione del danno elaborati dalla giurisprudenza prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2012, con la sentenza n. 5076 e, tra questi, l’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi selezionata dalla citata sentenza come adeguato “canone di danno presunto (che) esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario”. 33. Appare pertanto integrato il vizio di omessa pronuncia sulla domanda ritualmente proposta dagli attuali ricorrenti e volta ad ottenere il risarcimento del danno cd. comunitario nei limiti di cui al citato art. 32, il che determina la nullità della sentenza impugnata. 34. È utile richiamare, a fini di completezza, la recente pronuncia di questa Corte, sentenza n. 15027 del 2022 che, in relazione al tema dei 21 contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, ha affermato il seguente principio: “In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l'illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario;
ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che la stessa, in quanto "minus" o "surrogato legale" della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello”. 35. Ciò sul presupposto che la “conversione o la trasformazione dei contratti a termine illegittimi costituiscono del resto, in caso di abusiva reiterazione o di durata oltre i limiti di legge, la sanzione in forma specifica propria dell’illecito perpetrato, come dimostra, almeno in 22 ambito di pubblico impiego, il fatto stesso che, di contro, qualora sia domandato il risarcimento, è ritenuta misura sanante (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353; Cass. 3 luglio 2017, n. 16336) l’avvenuta stabilizzazione per effetto causale diretto della stessa successione o preesistenza di contratti a tempo determinato”; da tali premesse discende non solo che “il mero transito dalla tutela in forma specifica a quella per equivalente risarcitorio, rispetto ai medesimi contratti a termine, (non costituisce) domanda nuova”, ma anche che a fronte della richiesta di condanna in forma specifica, ritenuta giuridicamente non praticabile, “il giudice debba pronunciare sul risarcimento per equivalente, così […] che, in mancanza, la parte possa efficacemente dolersi di ciò, in sede di impugnazione, come ragione di illegittimità della pronuncia” (così Cass. n. 15027 del 2022 cit., in motivazione). 36. Per le considerazioni finora svolte, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione a tali motivi, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà 23 ad un nuovo esame della fattispecie in conformità ai principi di diritto richiamati, previo accertamento sulla legittimità o meno dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti, questione non specificamente affrontata dalla Corte d’appello in conseguenza della ritenuta omessa proposizione della domanda risarcitoria. 37. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto l’appello del Consorzio non è stato proposto nei confronti del NO, che quindi non era parte del giudizio di secondo grado definito con la sentenza ora impugnata. Il NO ha proposto un autonomo ricorso in appello contro la stessa sentenza del tribunale e tale impugnazione è stata trattata separatamente, non provvedendosi alla riunione, e decisa con sentenza della Corte d’appello n. 548/20.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Caltanissetta, in 24 diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 16.11.2022