Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
10 7375 /03 IN NOME DEL COPOLOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Transazione SEZIONE TERZA CIVILE novativa. Interpretazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15384/00 - Presidente Dott Gaetano FIDUCCIA SABATINI Consigliere Dott. Francesco Cron. 16405 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere 1936 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.08/11/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' PER AZIONI ALBERGHI VALDOSTANI SPA SAAV, in persona del suo Presidente 1.r.p.t. prof. Francesco Lefebvre d'Ovidio, con sede in in Saint Vincent, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
TEMA SRL- Tecniche e Management per l'Industria Turistico- Alberghiera, con sede in Firenze, in persona del C.d.A., Gianna Maria Zanon,2002 del Presidente 2159 elettivamente domiciliata in ROMA VIA UMBERTO 1 BIANCAMANO 32, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO SCARSELLI, che la difende unitamente all'avvocato DIEGO RUSSO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 628/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione seconda civile, emessa il 9/2/2000, depositata il 03/04/00; RG.1161/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 7 marzo 1996 il Presidente del Tri- bunale di Firenze ingiungeva alla s.p.a. S.A.A.V. (So- よ cietà azioni alberghi Valdostani) di pagare L. 350.000.000, oltre interessi convenzionali, a favore della s.r.l. Tema Tecniche e Management per l'Industria Turistico Alberghiera, in adempimento dell' accordo del 27 luglio 1995. Con citazione del 24 aprile 1996 l'ingiunta si op- poneva deducendo: 1) il presupposto dell'accordo (tran- sattivo) era costituito dal contratto di gestione dell'azienda alberghiera di proprietà della SAAV, del 2 21 aprile 1994, e da una scrittura privata integrativa del 7.9.1994; 2) tale contratto, all'art. 21, prevedeva l'affidamento ad un collegio arbitrale irrituale di e/oogni controversia nascente dall'interpretazione esecuzione dello stesso, e poiché tale clausola era autonoma ed ultrattiva rispetto allo stesso, anche la controversia sugli effetti risolutivi o estintivi della transazione doveva esser risolta dal collegio arbitra- le;
3) peraltro la transazione era nulla perché effet- to del dolo dell'altra parte, consapevole della temera- rietà della pretesa (art. 1439 e 1971 c.c.). Quindi concludeva per la nullità dell'ingiunzione per incompe- tenza funzionale del Tribunale di Firenze e comunque per la revoca della stessa. Si costituiva l'opposta deducendo: 1) l'accordo del 27 luglio 1995 era stato espressamente (art. 8) quali- ficato novativo del contratto 21 aprile 1994, integra- to dalla scrittura 7.9.1994, e risolutivo di esso, con rinunzia ad ogni diritto o pretesa connessa o ricondu- cibile al precorso rapporto contrattuale (art. 6); 2) traperciò tutte le clausole del precedente accordo, cui quella compromissoria, erano inoperative ° rinunziate, e l'obbligazione derivata dal nuovo accordo era autonoma. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione ed in via riconvenzionale per la nul- 3 lità della stessa. Con sentenza del 25 novembre 1997 il Tribunale di Firenze, dato atto che l'opponente aveva limitato le conclusioni all'improponibilità della domanda per clau- sola arbitrale, rigettava l'opposizione perché le clau- sole (4 e 6) del contratto del 27 luglio 1995 prevede- vano espressamente la risoluzione consensuale dell'accordo del 21 aprile 1994, come integrato il 7.9.1994, mentre la clausola n. 8 sanciva il carattere novativo del nuovo accordo, sì che il precedente accor- do era estinto e non meramente modificato e la clausola compromissoria era inoperativa perché dell'obbligazione scaturita dal nuovo accordo era au- tonoma ed indipendente. Avverso questa sentenza proponeva appello la SAAV per i seguenti motivi: 1) non aveva rinunciato a chie- м а dere la nullità dell'accordo del 27 luglio 1995 in base alle ragioni indicate nell'atto di opposizione, e che pertanto reiterava;
2) l'accordo del 27.7.1995 non era del tutto svincolato dal precedente perché nella clau- sola n. 7 l'adempimento degli obblighi transattivi previsti nelle clausole nn. 2 e 4 era dedotto come condizione tacitare laper s.r.l. Tema da "ogni suo eventuale diritto, pretesa o azione, anche risarcito- ria, comunque connessa e/o riconducibile al precorso 4 rapporto contrattuale"; 3) tale adempimento però non vi era stato e perciò i diritti nascenti dal contratto precedente non si erano estinti ed esso pertanto con- tinuava, almeno in parte, ad esser efficace;
4 > la transazione novativa rilevava soltanto ai fini dell'art. 1976 c. C. e cioè della risoluzione per ina- dempimento, a cui però nel caso di specie vi era deroga (clausola n. 8), sicchè la transazione non aveva effet- ti novativi;
5) la clausola compromissoria poteva so- pravvivere essendo diversa dalle altre clausole e quin- di autonoma dal contratto cui ineriva (art. 808 c.p.c.); 6) in ogni caso la transazione era nulla per- ché la controparte era consapevole della temerarietà della pretesa, e comunque annullabile ai sensi del- l'art. 1439 c.c. perché l'amministratore di essa SAAV, colludendo con la s.r.l. Tema, aveva stipulato la scrittura integrativa del 7.9.1994 con la quale, senza autorizzazione consiliare, rinunciava alla clausola del contratto del 21.4.1994 che conferiva alla SAAV la fa- coltà di risolvere la gestione alberghiera se la Regio- ne Valle d'Aosta non avesse rinnovato alla s.p.a. SI ( che controllava la SAAV) la gestione del casino, a cui era legata la sorte dell'albergo Billia della SAAV. Costituitasi la s.r.l. Tema rilevava la novità, ex art. 345 c.p.c., della domanda di nullità dell'accordo 5 del 27 luglio 1995 perché rinunciata in primo grado;
nel merito ribadiva il carattere novativo della transa- zione, desumibile anche dalla clausola n. 6, con la quale, nel caso di inadempimento a tale accordo, non riviveva quello precedente, bensì la s.r.l. Tema aveva facoltà di agire o per l'esecuzione o per la risoluzio- ne. Con sentenza del 3 aprile 2000 la Corte di Appello di Firenze rigettava il gravame sulle seguenti conside- razioni: 1) l'accordo transattivo del 27 luglio 1995, per le modalità con cui era stato concluso, per le espressioni usate e per il suo contenuto, aveva certa- ہے mente carattere novativo;
con la clausola n. 1 infatti le parti scioglievano "ad ogni effetto e consensualmen- te il rapporto contrattuale in premessa n e più vol- te ne stabilivavano la "risoluzione" (clausola n. 4), precisando altresì gli effetti di essa (clausola n. 6): ..."... con lo scioglimento consensuale del contratto la SAAV dichiara di rinunciare ad ogni suo eventuale diritto, pretesa o azione anche risarcitoria, comunque connessa e/o riconducibile al precorso rapporto...", clausola n. 8 espressamente mentre con la successiva statuivano che "1 il presente accordo è novativo", e FFche ...in ipotesi di inadempimento della SAAV non po- trà rivivere il contratto pregresso, ma la Tema potrà 6 agire per l'esatto adempimento del presente contratto, ovvero chiedere la risoluzione dello stesso"; 2) tale transazione novativa travolgeva il precedente contratto e quindi anche la clausola compromissoria, sì che nes- suna ultrattività o autonomia della medesima poteva es- ser esaminata;
3) la s.p.a. SAAV in primo grado aveva delimitato le conclusioni alla "dichiarazione di impro- ponibilità della domanda della s.r.l. Tema per l'esi- stenza di clausola compromissoria", né comunque aveva argomentato alcunché in merito alla eccepita collusio- controparte, ovvero dedotto mezzi ne, contestata da istruttori. ت Avverso questa sentenza ricorre la s.p.a. SAAV per due motivi cui resiste la s.r.l. TEMA. La ricorrente ha altresi depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: "Vio- - lazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e SS. C.C. in relazione all'art. 808 c.p.c. e agli artt. 1965 e 1976 c. c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". La Corte di Appello, pur avendo richiamato la clau- sola n. 8 dell'accordo del 27 luglio 1995, che consen- tiva alla s.r.l. Tema, in caso di inadempimento della SAAV, di chiederne la risoluzione, ignora però la clau- sola n. 7 dello stesso accordo, che condizionava la ri- 7 soluzione consensuale del contratto del 21 aprile 1994 all'esito positivo dell'esatto e completo adempimento del negozio transattivo, tanto che la dichiarazione li- beratoria della società TEMA era stata rilasciata "ora per allora"; viceversa, in caso di risoluzione dell'ac- cordo (clausola n. 8), era prevista la reviviscenza del rapporto originario con relativi diritti, pretese, azioni ed eccezioni. Quindi, diversamente da quanto er- roneamente ritenuto dalla Corte di Appello - che ha ar- bitrariamente inserito tra virgolette la "non revivi- scenza del contratto pregresso" - le parti invece ave- vano previsto la persistenza delle obbligazioni origi- narie se l'accordo transattivo non avesse avuto esito positivo, ovvero se la s.r.l. Tema пе avesse chiesto la risoluzione per inadempimento. Da tutto ciò deriva 1'ultrattività della clausola compromissoria e l'esclu- sione della novazione del precedente contratto, che non poteva esser presunta, ma doveva esser provata ine- quivocabilmente, nonché la competenza arbitrale per tutte le controversie direttamente o indirettamente ri- collegabili al contratto originario, pur se le relative obbligazioni siano state in stato di quiescenza per la pendenza di eventi che ne condizionavano l' estinzione. Il motivo è infondato. La Corte di appello, come innanzi evidenziato, si è 8 attenuta ai consolidati principi secondo i quali per da interpretare un atto negoziale formato più clausole, al criterio ermeneutico letterale e logico, stabilito dal- l'art. 1362 primo comma C.C., deve esser affiancato quello della connessione e dell'integrazione, stabilito dall'art. 1363 c.C., secondo il quale il significato di ciascuna clausola va coordinato con quello di tutte le altre, per realizzare lo scopo di individuare la comu- ne intenzione globale, e non frammentata, delle parti. Infatti, come innanzi evidenziato, detti giudici non si 58 sono limitati a valorizzare la volontà novativa espres- samente contenuta nella clausola n. 8 del contratto del 27 luglio 1995, ma hanno considerato altresì sia le clausole ( nn. 1 e 4) contenenti la causa novandi, co- stituita dal comune interesse delle parti allo scio- glimento del rapporto contrattuale preesistente, sia quella contenente l'aliquid novi, costituito dal nuovo assetto giuridico del rapporto. Quanto all'omessa valutazione della clausola n. 7, richiamato il costante principio secondo il quale l'omesso esame di qualsiasi prova documentale non può esser denunciato per Cassazione se non nel caso che ne derivi l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia -- e cioè quando dal documento non esaminato possa inferirsi la prova di circostanze tali 9 da invalidare, con un giudizio di certezza e non di me- ra probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie su cui si fonda il convincimento del giudi- ce di merito, sì che la ratio decidendi venga a trovar- -si priva di base ( tra le tante Cass. 7631/1994) il contenuto di detta clausola, come riassunto nel ricorso - e cioè lo scioglimento del contratto originario come effetto dell'adempimento del negozio transattivo - di- fetta di tale essenziale requisito di decisività. Ed infatti la natura novativa della transazione ritenuta dai giudici di appello non è contraddetta da tale cir- costanza se essa è intesa non come condizione dell'ef- ficacia del negozio, bensì come effetto dell'adempimen- to di esso, e cioè come attinente non alla fase forma- tiva bensì a quella esecutiva del medesimo. Tale inter- pretazione, oltre a non esser viziata né logicamente né giuridicamente, è anche rispettosa del principio di conservazione dell' atto giuridico (art. 1367 cod. civ.), perché, se invece l' inadempimento della transa- zione costituisse condizione risolutiva della stessa, la renderebbe nulla poiché sarebbe meramente potestati- va (art. 1355 cod.civ.). Le censure vanno dunque respinte.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 10 189 cpc (art. 360 n. 3 c.p.c.). Omessa, o comunque in- sufficiente, motivazione circa il punto decisivo della controversia della riproposizione in sede di conclusio- ni avanti il Tribunale di entrambe le ragioni dell'op- posizione a decreto ingiuntivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Secondo il "pregiudice" essa SAAV ha ridotto, al momento della precisazione delle conclusioni, le ri- chieste contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo - e cioè anche la nullità del decreto per nullità della transazione per collusione- alla richie- sta di improponibilità della domanda della s.r.l. Tema per l'esistenza della clausola compromissoria. Invece, all'udienza del 18 giugno 1997, in primo grado, la SAAV ha concluso per l'accoglimento dei moti- vi di opposizione e dunque nessuno escluso. L'appello è stato poi formulato con espresso riferimento al relati- vo verbale, ma l'errore del giudice di primo grado è stato confermato dal giudice di appello, mutilando le conclusioni adottate con motivazione omissiva sullo specifico punto ed in contraddizione con il dato docu- mentale. Il giudice di appello non ha poi esaminato la de- dotta "collusione" di cui la SAAV ha fornito prova do- cumentale, allegata in atti (all. nn. 2, 3, 4 fascicolo di I° grado). 11 La censura è infondata nella prima parte, inammis- sibile nella seconda. Ed invero, premesso che se il giudice afferma che la parte ha rinunziato alle domande, istanze ed ecce- zioni, il vizio che può esser configurato non è di pronuncia perché questa, ancorché erronea, èomessa stata emessa, bensi quello di motivazione sulle ragioni - in conseguenza della quale il di tale statuizione giudice non le esamina perché le ritiene abbandonate i giudici di appello, nel ritenere che la s.p.a. Saav abbia rinunciato all' eccezione di nullità della tran- sazione ai sensi degli artt. 1439 e 1971 cod. civ. non si sono discostati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Ed infatti, come evidenziato in narrativa, tale ab- bandono è stato ravvisato non soltanto nella mancata riproposizione di detta eccezione nelle conclusioni specificatamente formulate in primo grado (quali emer- gono concordemente sia dalla memoria di replica della s.p.a. SAAV, sia dal controricorso della s.r.l. Tema), e cioè "accogliere i motivi dell'opposizione e, per l'effetto, sentire revocare l'opposto decreto ingiunti- vo, con dichiarazione di improponibilità della domanda di TEMA per l'esistenza di clausola arbitrale irritua- le", ma anche in base alla complessiva condotta proces- 12 suale della stessa Saav, che non ha formulato alcuna istanza istruttoria a sostegno di detta eccezione, né 1' ha in alcun modo trattata negli atti difensivi con- clusionali. Né tale interpretazione della volontà di detta parte può esser inficiata dall' aver la stessa chiesto di "accogliere i motivi dell'opposizione", e quindi dall' aver usato la parola " motivo" al plura- le, come essa sostiene, perché il motivo specificato e cioè l' improponibilità della domanda contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo - non è in alcun modo connesso con la nullità della transazione ai sensi de- non può steners sproports four implesto gli art. 1971 1439 cod. civ. Pertanto la censura vå respinta. valutazioneQuanto poi alla doglianza di omessa della prova documentale prodotta in primo grado a 30- stegno della predetta collusione che peraltro compro- 18 va 1' esattezza dell' affermazione dei giudici di ap- 4 pello secondo i quali la s.p.a. Saav in secondo gra- do non ha dedotto mezzi istruttori a sostegno di tale circostanza è inammissibile perché, per consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività delle risultanze istruttorie - requisito indispensabile per configurare il vizio di motivazione, come già evi- denziato nell' esame del primo motivo- è necessario che il ricorrente precisi, in rapporto al punto
contro
- 13 verso mediante riassunto 0, se necessario, mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso- qual' è il contenuto delle stesse perché, per il prin- cipio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, detto controllo deve esser possibile sulla base del- l'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Concludendo il ricorso va rigettato e la ricorrente .pagamento delle spese del giudizio di condannata al Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione di cui E. 4.000,00 per onorari ed E. 115,83 P per spese. Così deciso in Roma 1' 8 novembre 2002. Il Relatore Il Presidente - Fidiccio - RECI Dott.ssa Maria Aiello IL CANE mus ings in Cerealiena 14 MAG. 2LUS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 REC $20.al * versate serie ****7*GEN 2013 ... it .€ IL FUNZIONARIO