Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2004, n. 16724
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Sentenza 19 marzo 2004

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In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto,il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di apprestare le cautele più idonee, secondo l'ordinaria diligenza, ad evitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (quale quella di munire gli stessi di apposite maschere con elevati fattori di protezione), ma deve comunque garantire il rispetto dei c.d. valori-limite di concentrazione della sostanza stessa nell'aria, adottando le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori, così come prescritto dall'art. 31, comma quarto del D.Lgs. 277 del 1991.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2004, n. 16724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16724
    Data del deposito : 19 marzo 2004

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