Sentenza 19 marzo 2004
Massime • 1
In materia di tutela dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto,il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di apprestare le cautele più idonee, secondo l'ordinaria diligenza, ad evitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto (quale quella di munire gli stessi di apposite maschere con elevati fattori di protezione), ma deve comunque garantire il rispetto dei c.d. valori-limite di concentrazione della sostanza stessa nell'aria, adottando le misure necessarie a rimuovere le cause del superamento di tali valori, così come prescritto dall'art. 31, comma quarto del D.Lgs. 277 del 1991.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2004, n. 16724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16724 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 19/03/2004
Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 538
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 29545/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI MI, n. a Mileto il 17.2.1955, res. in Legnano via Garibaldi n. 58;
avverso la sentenza in data 18.12.2002 del Tribunale di Pistoia, con la quale venne condannato alla pena di E. 8.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui agli art. 31 e 50 lett. a) del D. L.vo n. 277/91. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pistoia ha affermato la colpevolezza del LI in ordine al reato ascrittogli perché, quale titolare della ditta Decani S.r.l., incaricata della esecuzione di lavori di bonifica da amianto del materiale ferroviario in un cantiere presso la stazione FF.SS. di Pistoia, non adottava le misure necessarie perché venisse limitata al valore più basso possibile l'esposizione dei lavoratori addetti alle operazioni di scoibentazione dei rotabili ferroviari alle fibre di amianto aerodisperse, ne' ottemperava alle prescrizioni imposte a tal fine dagli organi preposti. Il giudice di merito ha accertato, in punto di fatto, che nel corso di controlli effettuati dalla USL nel cantiere, in cui venivano eseguiti lavori di rimozione dell'amianto dalle vetture ferroviarie, erano stati riscontrati, in varie occasioni, valori nella concentrazione delle fibre di amianto presenti nella aria superiori di oltre cinque volte il limite di 0,2 fibre per centimetro cubo, previsto dall'art. 31, primo comma lett. b), del D. L.vo n. 277/91; che tale superamento era stato determinato dalla insufficiente imbibizione dell'amianto da asportare, quale presumibile conseguenza di problemi verificatisi nella alimentazione dell'acqua all'impianto di bonifica. Nella pronuncia è stata, altresì, affermata la irrilevanza del fatto che i lavoratori fossero muniti di mezzi individuali di protezione, al fine di escludere la sussistenza della violazione ascritta al LI. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D. L.vo n. 277/91. SI osserva che l'art. 31 del citato decreto legislativo, nel determinare i valori limite della polvere di amianto nell'aria, con il termine "esposizione" fa riferimento alla circostanza che il lavoratore inspiri effettivamente aria contaminata e non al valore obiettivo di concentrazione delle fibre di amianto nell'aria. Si deduce, quindi, che i lavoratori addetti alle operazioni di scoibentazione delle carrozze ferroviarie erano muniti di maschere con fattori di protezione elevatissimi, e, pertanto, non si è mai verificata l'esposizione dei lavoratori a valori maggiori rispetto a quelli previsti dalla legge. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente deduce l'assenza di una condotta colposa da parte dell'imputato. Si osserva in proposito che dalla istruttoria espletata è emerso che il piano di lavoro era corretto, il cantiere era in ordine, è stato svolto l'autocontrollo ed altro, di talché sono state adottate tutte le misure necessarie per limitare al valore più basso possibile l'esposizione dei lavoratori al pericolo derivante dalle fibre di amianto aerodisperse. Con l'ultimo mezzo di annullamento il ricorrente deduce la scarsa attendibilità dei rilievi tecnici effettuati dalla U.S.L. per la inidoneità degli strumenti adoperati e dei metodi di prelievo, nonché la carenza di prove in ordine alla qualifica di datore di lavoro attribuita allo imputato sulla base di una visura camerale di data non recente. Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al primo mezzo di annullamento che l'art. 31, primo comma lett. b), del D. L.vo n. 277/91 fa esplicito riferimento alla concentrazione delle fibre di amianto nell'aria e non certamente a quelle effettivamente inspirate dal lavoratore Tale interpretazione, peraltro, si palesa conforme alla natura di reato di pericolo della violazione di cui si tratta.
Va inoltre osservato che non costituisce esimente del reato ascritto al LI la circostanza che l'imputato avesse munito gli operai addetti alle operazioni di scoibentazione dell'amianto dai vagoni ferroviari di strumenti di protezione individuale, in quanto la contestazione fa espresso riferimento alla mancata adozione da parte dell'imputato delle misure necessarie per rimuovere le cause del superamento dei valori limite, così come prescritto dall'art. 31, quarto comma, del D. L.vo n. 277/91, di talché il giudice di merito ha esattamente ravvisato la violazione della citata disposizione di legge, quale conseguenza dell'accertamento che nel corso dei successivi controlli, effettuati in tempi diversi dalla USL, permaneva il superamento dei limiti di tollerabilità indicati dal terzo comma dello stesso articolo.
Ed, infatti, questa Corte ha già affermato sul punto, sia pure con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, che "L'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti." (sez. 4^, 200003567, Hariolf A, riv. 216209)
Le ulteriori censure del ricorrente sono esclusivamente di merito in ordine all'accertamento della colpevolezza dell'imputato e, pertanto, inammissibili.
Peraltro, la sentenza impugnata ha puntualmente rilevato in ordine alla attendibilità delle analisi effettuate dalla USL che in proposito non vi è stata alcuna contestazione da parte della difesa dell'imputato.
Quest'ultimo neppure risulta avere mai contestato la propria qualità di datore di lavoro, peraltro accertata dal giudice di merito tramite la documentazione acquisita e le deposizioni testimoniali, la cui attendibilità non può essere oggetto di contestazione in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LI MI al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004