Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10607
CASS
Sentenza 2 agosto 2001

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Massime1

L'obbligo di corrispondere l'indennità di avviamento, ai sensi dell'art. 69 legge 27 luglio 1978 n. 392, grava sul locatore; il terzo acquirente dell'immobile dopo la cessazione del rapporto locativo non acquista la qualità di locatore e non è obbligato al pagamento dell'indennità di avviamento ne' legittimato a contraddire la domanda del conduttore, intesa alla determinazione giudiziale di tale indennità.

Commentario1

  • 1Sfratto all’inquilino anche da parte di chi acquista la casa?
    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 maggio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10607
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10607
Data del deposito : 2 agosto 2001

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