CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2023, n. 15692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15692 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relaIOne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA RO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 17 febbraio 2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti del 23 luglio 2018 rideterminava la pena inflitta a AV AL in ordine al reato di cui all'art. 495 cod.pen. in mesi 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassaIOne il difensore dell'imputato Avv.to Cannia, deducendo, con unico motivo, difetto di motivaIOne in ordine alla quantificaIOne della pena ed alla omessa concessione dei benefici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.3 Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero non sussiste alcuna omissione rilevante nella motivaIOne relativa al calcolo della pena irrogata in riforma dal giudice di appello di Messina poiché, alla omissione contenuta a Penale Sent. Sez. 2 Num. 15692 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 01/03/2023 IO PA pagina 5 della motivaIOne, segue la chiara esposiIOne della determinaIOne .della sanIOne in mesi 5 di reclusione sia nella parte finale della motivaIOne stessa espressa a pagina 6 che nel dispositivo. Così che il lamentato viIO appare prima facie insussistente. Inoltre, quanto alla omessa concessione dei benefici, deve essere rammentato che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenIO su una specifica deduIOne prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivaIOne della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); e nel caso di specie la sentenza di appello da atto a pagina 5 della motivaIOne della sussistenza a carico del ricorrente di plurimi ed anche specifici precedenti con i quali il ricorso non si confronta e che evidentemente precludevano la concessione dei benefici della sospensione condiIOnale e della non menIOne. In conclusione, l'impugnaIOne deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaIOne semplificata Roma, 1 marzo 2023 CONSIGLIERE EST.
udita la relaIOne svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA RO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della difesa che ha insistito nei motivi e chiesto l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 17 febbraio 2020, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Patti del 23 luglio 2018 rideterminava la pena inflitta a AV AL in ordine al reato di cui all'art. 495 cod.pen. in mesi 5 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassaIOne il difensore dell'imputato Avv.to Cannia, deducendo, con unico motivo, difetto di motivaIOne in ordine alla quantificaIOne della pena ed alla omessa concessione dei benefici. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.3 Il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero non sussiste alcuna omissione rilevante nella motivaIOne relativa al calcolo della pena irrogata in riforma dal giudice di appello di Messina poiché, alla omissione contenuta a Penale Sent. Sez. 2 Num. 15692 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 01/03/2023 IO PA pagina 5 della motivaIOne, segue la chiara esposiIOne della determinaIOne .della sanIOne in mesi 5 di reclusione sia nella parte finale della motivaIOne stessa espressa a pagina 6 che nel dispositivo. Così che il lamentato viIO appare prima facie insussistente. Inoltre, quanto alla omessa concessione dei benefici, deve essere rammentato che in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenIO su una specifica deduIOne prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivaIOne della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340); e nel caso di specie la sentenza di appello da atto a pagina 5 della motivaIOne della sussistenza a carico del ricorrente di plurimi ed anche specifici precedenti con i quali il ricorso non si confronta e che evidentemente precludevano la concessione dei benefici della sospensione condiIOnale e della non menIOne. In conclusione, l'impugnaIOne deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivaIOne semplificata Roma, 1 marzo 2023 CONSIGLIERE EST.