Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 15296
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell'arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. (Nella fattispecie - relativa al reato di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 - la Corte, affermando il principio ha accolto il ricorso del PM avverso la mancata convalida da parte del GIP dell'arresto eseguito dalla PG, basata sulla tesi che il concetto di "ingresso illegale" non comprende l'ipotesi di mero transito dello straniero sul territorio dello Stato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 15296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15296
    Data del deposito : 4 aprile 2006

    Testo completo