Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/1995, n. 11597
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Sentenza 11 ottobre 1995

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Per "altra autorità" (avente l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 cod. pen.) alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni - (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l'obbligo di referto - incombente, ai sensi dell'art. 365 cod. pen. che richiama l'art. 361 cod. pen., ad un medico di base del Servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio - per effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/1995, n. 11597
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11597
    Data del deposito : 11 ottobre 1995

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