Sentenza 11 ottobre 1995
Massime • 1
Per "altra autorità" (avente l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 cod. pen.) alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni - (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l'obbligo di referto - incombente, ai sensi dell'art. 365 cod. pen. che richiama l'art. 361 cod. pen., ad un medico di base del Servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d'ufficio - per effetto di invio all'Inail dei certificati di prolungata malattia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/1995, n. 11597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11597 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 1995 |
Testo completo
£ 1 1 5 9 77 M i Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
ruolo n. 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
¦ del 11.10.1995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VI SEZIONE PENALE i SENTENZA
N. 159H Composta dagli Ill.ni Sigg.:
¦ N. Dott. Giorgio Buogo Presidente CORTE CASSAZIONE
PIE Consigliere: REG. GENERALE 1. Dott. Giovanni Caso
Richiast. studio dal St. SOLEZORE " N. 4335/95Fl
2. Francesco Romano per diri . 200 CCRTE SUPREMA DI CASSAZIONE GEN. 1936 "3. Francesco Trifone il UFFICIO COPIE "4. Arturo Cortese IL CANCELLIERE Richiesta cola studio rial Ste. Ruggerin ha pronunciato la seguente 6,000 per diritti
SENTENZA _ _
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Brescia nei confronti di
Gastaldi Lino, n. 14.02.1926
1000
LERIA avverso la sentenza del 16.12.1994 della Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della formula assolutoria in quella
"perche' il fatto non sussiste";
Udito il difensore dell'imputato, avv. Ruggerini, che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della formula
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Mod 82
FATTO E DIRITTO
imputato di piu' omissioni di referto Gastaldi Lino,
of Sir L. 4 FEB. 1998 derivanti da infortunio sul lavoro. relative a lesioni 24
IL CANCELLIERE perseguibili d'ufficio a seguito di prolungamento della malattia,
delle quali era venuto a conoscenza nell'esercizio della professione sanitaria di medico di base del Servizio Sanitario CORTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE Nazionale, veniva assolto in primo grado per ritenuta
Rilasciata copia studi sulla al SG. MAZZI insussistenza del dolo in relazione all'incertezza per diritti L
# 16 OTT. 1998 perseguibilita' d'ufficio delle lesioni anzidette e sulla
IL CANCELLIER 365 cp., dell'invio sufficienza, ai fini del rispetto dell'art.
dei certificati di prolungamento malattia all'INAIL. :
Su appello del P.M. la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 16.12.1994, confermava la pronuncia assolutoria,
modificandone la motivazione, non piu' ancorata alla presunta incertezza sulla perseguibilita' d'ufficio (essendo sufficiente ai fini del dolo, e sicuramente sussistente nella specie, la mera
LIRE 2000 possibilita' di tale circostanza), sibbene al ritenuto CANCELLERIA M
adempimento dell'obbligo di referto mediante l'invio dei
certificati di prolungamento malattia all'INAIL, dovendosi tale
AU773195 ente considerarsi Autorita' tenuta a riferire all'Autorita'
AU773200 Giudizaria ai sensi e agli effetti del combinato disposto degli
AJ276263 artt. 365 e 361 cp.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale
؟ della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo
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Mod 82 che:
- l'art. 365 cp. e' da considerarsi integrato dall'art. 334
con la conseguenza che il referto deve essere inviato o al cpp.,
Pubblico Ministero 0 alla Polizia Giudiziaria;
- interpretandosi correttamente l'art. 361 cp. (cui fa riferimento l'art. 365 cp.) nel senso che l'altra Autorita'" e' l'Autorita' di polizia Giudiziaria ovvero quella designata dall'Ordnamento gerarchico quando il pubblico ufficiale debba 11; riferire al superiore gerarchico, ne consegue, quanto ai
destinatari del referto, la sostanziale coincidenza tra norma
processuale e погва sostanziale penale;
obblighi di denuncia eseguiti in adempimento di altre disposizioni non esonerano dall'obbligo di referto il soggetto :
che vi sia tenuto;
una diversa e piu' lata interpretazione della norma in
esane non ne rispetterebbe la "ratio", consistente "
informazione nell'assicurare la piu' tempestiva e sicura dell'Autorita' Giudiziaria, in vista della quale si e' ritenuto irrilevante, per l'esonero dall'obbligo de quo, anche il fatto
che lo stesso gravi contemporaneamente su altri soggetti.
Il ricorso e' fondato.
Va premesso che il referto costituisce una notitia criminis
qualificata, e cioe' una denuncia a cui sono tenuti tutti gli esercenti una professione sanitaria, diretta ad assicurare
-3- S all'Autorita' Giudiziaria la conoscenza e lo svolgimento dei
:
Mod 82 propri compiti in ordine a fatti costituenti reati perseguibili d'ufficio.
E' stato chiarito, in ossequio del resto alla lettera dell'art. 365 cp., che per fare scattare l'obbligo del referto e'
sufficiente che si ravvisi la concreta possibilita' di un delitto persegubile d'ufficio (Cass. 20.12.1968, Tripodi).
Quanto ai termini per l'adempimento, gli stessi debbono ricavarsi (v. sul punto la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale
, II, p. 106) dalla corrispondente norma di procedura (art. 334 cpp.). E' da escludere invece che questa integri anche sotto altri aspetti la norna dell'art. 365 cp.,
avente un autonomo valore costitutivo, e non meramente sanzionatorio. Ne consegue che il mancato rispetto degli specifici requisiti di cui al cpv. art. 334 cpp. non comporta la sussistenza del reato se non vi sia sostanziale incompletezza o reticenza della denuncia.
Parimenti non appare automaticamente vincolante ai fini della norma penale l'indicazione dei destinatari della denuncia di cui al Conna 1 del cit. art. 334, stante fra l'altro l'espresso richiamo che l'art. 365 cp. fa all'art. 361 cp.
Su questo punto, che appare centrale ai fini della decisione del ricorso, rilevasi che l'altra Autorita' avente l'obbligo di riferire giudiziaria e' anzitutto l'Autorita' diall'Autorita'
polizia giudiziaria, tenuta istituzionalmente a riferire a
quella. Si discute peraltro se e quali altre Aurorita', oltre a
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Mod 82 quella di polizia giudiziaria, possano essere valide destinatarie della denuncia agli effetti della norma in esame. Al riguardo e'
stata sostenuta anche la tesi che tale sarebbe ogni Autorita'
pubblica, stante il previsto obbligo (art. 331 cpp.) di ogni pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di fare rapporto per ogni reato di cui riceva notizia nell'esercizio o a
causa dei suoi compiti.
Tale tesi estrema non e' condivisibile, poiche' cozza col rilievo che l'obbligo di denuncia e' personale e specifico e,
pertanto, non e' escluso dalla sussistenza del contestuale obbligo a carico di altri soggetti (v. artt. 331, comma 3, e 334, comma 3, cpp. : v. anche Cass. 20.12.1968, Tripodi;
Cass.
26.11.1993, D'Orlando), ne' dalla circostanza che la denuncia sia stata fatta in adempimento di disposizioni perseguenti altri scopi (Cass. 20.12.1968, Tripodi). Perche' la denuncia sia dunque liberatoria dall'obbligo derivante dalla norma penale generale, essa deve essere diretta ad un'Autorita' che abbia col soggetto un rapporto in virtu' del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva: e' il caso delle
organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando ai livelli superiori i rapporti esterni. E' evidente che nel caso di specie non ricorre una ipotesi del genere, posto che l'informativa all'INAIL, effettuata in base
-5- S a disposizioni aventi scopl diversi da quello perseguito
Mod 2 dall'art. 365 cp. e al di fuori di vincoli gerarchici, non poteva avere per l'imputato effetto liberatorio ai fini della norma codicistica.
L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata, con rinvio al giudice del merito, che riesaminera' i fatti di causa attenendosi al principio su affermato.
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 623 cpp.,
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'appello di Brescia.
Cosi' deciso in Roma il giorno 11 ottobre 1995
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A Cortesfather G. Buogo
Pop
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia saei
Depositato in Cancelleria 29 NOV. 1995
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oggi, N
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