Sentenza 1 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
@C. 62731 2.99 5/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT AN CORTE SUPREMA DE SSAZIONE Oggetto Agevolazioni SEZIONE TRIBUTARIA Dibutarie col legge trefini moosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1801/99 Presidente Dott. Michele CANTILLO Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Cron. 7070 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62731 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TO VO;
intimato avverso la sentenza n. 164/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 2001 01/12/ 97; 2639 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere lo stesso manifestamente fondato. Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Pistoia richiedeva a Toc- cafondi IV il pagamento delle imposte ordinarie di re- gistro ed accessori, quale recupero dovuto alla de- cadenza dal diritto delle agevolazioni fiscali pre- viste dalla legge n. 408 del 1949 sull'acquisto di un'area edificabile, registrato nel 1970. La decadenza era dovuta all'omessa produzione della domanda relativa entro un anno dalla ultimazione dei lavori della rela- tiva denuncia. Il OC ricorreva contro l'avviso di liquida- zione, e l'Ufficio del Registro resisteva. Con sentenza del 16 novembre 1995, n. 561, la Com- missione Tributaria di primo grado accoglieva la doman- da del contribuente. L'Ufficio del registro appellava tale decisione e il OC si costituiva difendendosi. Con sentenza depositata il 1 dicembre 1997, la 2 Commissione Tributaria Regionale di Firenze confermava la sentenza del primo giudice, sul presupposto che il termine annuale per la presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, utile a godere dei benefici fi- scali, non avrebbe natura perentoria. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze la- mentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 6 del decreto legge n. 1150 del 1967, convertito nella legge n. 26 del 1968, e 2968 cod. civ., dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale per godere delle agevolazioni fiscali di cui alla cd. legge Tupini ( n. 26 del 1968, di conversione del d.l. n. 1150 del 1967) sarebbe necessario presentare la denuncia di ul- timazione dei lavori nel termine (perentorio) di un an- no, come previsto dall'art citato. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassa- zione ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. l'accoglimento del ricorso per manifesta fonda- civ., tezza. Motivi della decisione La richiesta del Procuratore Generale è fondata e va accolta in quanto la suindicata sentenza della Com- missione Tributaria Regionale di Firenze, nel conferma- re la decisione di primo grado, ha affermato un princi- 3 pio di diritto che è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. E', invece, insegnamento consolidato della Cassa- zione quello secondo il quale < ai sensi dell'art. del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in legge 7 febbraio 1968 n. 24, la fruizione delle agevolazioni tributarie concesse nel settore edilizio dalla leg- ge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni subordinata, sotto pena di decadenza, alla presenta- zione, entro il termine fissato dalla norma stessa, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la detta fruizione, di guisa che tale presentazione costitui- sce non una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio obbligo a suo carico, finalizzato all'accerta- mento della sussistenza delle condizioni necessarie (Tra le più recenti: all'attribuzione del beneficio>> Cassazione, sentt. nn. 11239 del 1993, 3772 del 1994, 10253 del 1999, 7533 del 2000 e 13218 del 2001 tutte conformi alla prima). In base a tale giurisprudenza, il ricorso è mani- festamente fondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile e va accolto, con la conseguente Cassa- zione senza rinvio della sentenza di appello e la reie- zione del ricorso introduttivo del contribuente propo- 4 sto contro l'avviso di liquidazione notificato dall'Ufficio del registro di Pistoia a OC IV.. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate perché il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, respinge il ricorso introdut- tivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 14 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE часть" Jeneven Il Presidente Dr. Michele CANTILLO IL CANCEL ERE C1 NO TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi -1 MAR. 2002 IL CANC ERE C1 CE TA 5