Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 39532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39532 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
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ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39532/2025 Roma, li, 09/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1413/2025 CC - 30/09/2025 R.G.N. 19799/2025
- Relatore -
SENTENZA
der $2 digs. 196/03 in quantit
sul ricorso proposto da:
LA RA NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Milano;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Marco Patarnello, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 aprile 2025, depositata l'11 aprile successivo, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di differimento della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta nell'interesse di EO LA RA, detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati di omicidio premeditato, di violazione della legge sulle armi e di ricettazione. Il provvedimento è stato emesso in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte del 9 febbraio 2024, con la quale era stata annullata l'ordinanza del medesimo Tribunale del 21 settembre 2023. La pronuncia di annullamento aveva rilevato la carenza motivazionale del
Firmato Da: RO UL Emesso Da: US
QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: AN LL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4dcfc11e5e305024 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
provvedimento impugnato in merito alla valutazione di compatibilità delle gravi patologie del detenuto con il regime carcerario, effettuata senza disporre perizia, avendo il Tribunale negato i benefici esclusivamente sulla base della pericolosità sociale dell'istante. La Corte aveva, altresì, stigmatizzato la contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, pur affermando l'adeguatezza delle cure intramurarie, aveva sollecitato il D.A.P. a valutare il trasferimento del detenuto presso altra struttura più adeguata alle cure necessarie, di fatto rimettendo all'autorità amministrativa un accertamento riservato al giudice.
2. In sede di rinvio, il Tribunale ha disposto perizia medico-legale, nominando un collegio composto da un medico legale e un oncologo, e ha acquisito ulteriore documentazione sanitaria, comprensiva di relazioni dell'Ospedale San Paolo e dell'istituto penitenziario, aggiornate al marzo 2025. La perizia accertava che il LA RA è affetto da numerose e gravi patologie (cardiopatia ischemica cronica, pregresso ictus, diabete mellito insulino-dipendente complicato da neuropatia, broncopneumopatia cronica ostruttiva con episodi di insufficienza respiratoria, epatopatia cronica da pregressa epatite C, gastrite cronica, diverticolosi, ipertensione, ipertrofia prostatica, incontinenza, cataratta, ernia inguinale, ecc.), con quadro clinico complessivamente stabile. Il Tribunale, sulla base della detta perizia medica, ha ritenuto che tali patologie potessero essere gestite in ambito carcerario, con eventuale ricorso, al bisogno, a strutture esterne, escludendo l'incompatibilità col regime carcerario. Ha, inoltre, valorizzato nuovamente la pericolosità sociale del condannato, desumendola dalla gravità dei delitti commessi, dall'età già avanzata al momento dell'omicidio (nel 2019) e dalla circostanza che le patologie erano già presenti all'epoca della commissione. Ha infine qualificato come "strumentale" l'atteggiamento polemico del detenuto verso le cure.
3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del LA RA, deducendo, con un unico e articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 146 n. 3, 147 cod. pen., 47-ter ord. pen., 3 CEDU, 27, comma 3, e 32 Cost., nonché degli artt. 125, comma 3, 221, 666, 684 cod. proc. pen. e 70 ord. pen. Il Tribunale si sarebbe uniformato solo apparentemente al principio di diritto enunciato da questa Corte in sede rescindente, disponendo una perizia inadeguata. La composizione del collegio (medico legale e oncologo) sarebbe eccentrica rispetto al quadro patologico, dominato da comorbidità cardiovascolari, neurologiche e pneumologiche. Lo
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Firmato Da: RO UL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: AN LL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 4dcfc11e5e305024 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
stesso Tribunale aveva riconosciuto che la patologia prevalente era di natura cardiovascolare, ma ha nominato un oncologo, inidoneo rispetto alle condizioni effettive. Le plurime patologie (cardiopatia ischemica cronica, pregresso ictus, diabete mellito insulino-dipendente con neuropatia periferica, BPCO con insufficienza respiratoria acuta, epatopatia cronica da HCV, gastrite cronica, diverticolosi, ipertensione, ipertrofia prostatica, incontinenza, cataratta, ernia inguinale) avrebbero richiesto la nomina di specialisti diversi, e dunque, "oltre ad un medico legale, sicuramente un cardiologo, o al più un neurologo, o ancora un endocrinologo, uno pneumologo, un gastroenterologo, o ancora un urologo" (così alle pagine 3-4 del ricorso). La scelta del Tribunale avrebbe inficiato a monte l'attendibilità dell'elaborato tecnico, generando una motivazione illogica per la frattura logica tra premesse cliniche e conclusioni. Si richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 39798/2019, [...]; Sez. 1, n. 37086/2023, [...]).
3.2. Il ricorso denuncia, poi, l'erronea applicazione dell'art. 147, comma 4, cod. pen., per avere il Tribunale valorizzato la pericolosità sociale in modo apodittico, basandosi sulla gravità del titolo in espiazione e sulla circostanza che il reato fosse stato commesso quando il soggetto era già malato. Si deduce che ciò esclude de facto il beneficio per i condannati per gravi delitti. Inoltre, il LA RA sarebbe stato condannato quale mandante e non esecutore, sicché la misura domiciliare poco inciderebbe sul pericolo di reiterazione. La difesa richiama anche il parere favorevole espresso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano all'udienza del 4.12.2024. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la possibilità di collocare l'imputato in luogo diverso dall'abitazione familiare (Cologno Monzese), come pure emerso dagli accertamenti dei Carabinieri.
3.3. Si sostiene che la detenzione in carcere, considerata l'età avanzata e le patologie croniche (tra cui l'impedimento alla deambulazione), rende l'espiazione oltremodo afflittiva e contraria al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, comma 3, e 32 Cost. Si richiama giurisprudenza che ammette il differimento facoltativo della pena quando le condizioni di salute, anche senza incompatibilità assoluta, determinino pericolo concreto di vita, insufficienza delle cure carcerarie o sofferenze eccessive. 3.4. È denunciata la contraddittorietà della motivazione, per avere il Tribunale trascurato la consulenza tecnica di parte (prof. Rossi, cardiologo, 2.8.2023), che attestava incompatibilità oggettiva delle condizioni cliniche con la detenzione e rischio concreto di morte improvvisa. L'atteggiamento polemico verso le cure, qualificato come "strumentale", sarebbe stato illogicamente interpretato, senza considerare possibili deficit cognitivi.
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3.5. La difesa richiama nuovamente, infine, i principi costituzionali e convenzionali sul diritto alla salute e al trattamento penitenziario dignitoso, citando giurisprudenza CEDU (MO c. Francia, 2002; Farbtuhs c. Lettonia, 2004; Morabito c. Italia, 2025) e Corte cost. n. 99/2019, nonché arresti di legittimità (Sez. 1, n. 27352/2019; Sez. 1, n. 53166/2018; Sez. IV, n. 2049/2025). La prosecuzione della detenzione carceraria equivarrebbe a trattamento inumano e degradante, contrario agli artt. 3 CEDU, 27, comma 3, e 32 Cost., e incompatibile con la funzione rieducativa della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato, seppure per molti profili radicalmente inammissibile.
1. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 37086 dell'08/06/2023, Rv. 285760-01; Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948-01) ha chiarito che, in tema di differimento ex art. 147 cod. pen., il giudice deve verificare, attraverso accertamenti tecnici, se le condizioni di salute del condannato siano compatibili con la detenzione, avendo riguardo al diritto alla salute, al senso di umanità e alla funzione rieducativa della pena. Analoghi principi si rinvengono in giurisprudenza CEDU, secondo cui la detenzione di persona gravemente malata integra violazione dell'art. 3 CEDU se non accompagnata da cure adeguate (così, ad esempio, CEDU, MO c. Francia, 14 novembre 2002, ric. n. 67263/01; Farbtuhs c. Lettonia, 02.12.2004; Morabito c. Italia, 10.4.2025). La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 47- ter, comma 1-ter, della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il Tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare, conferma che va assicurato un «adeguato bilanciamento tra le esigenze della sicurezza della collettività e la necessità di garantire il diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.)» e «che nessun condannato sia mai costretto a scontare la pena in condizioni contrarie al senso di umanità (art. 27, terzo comma, Cost.), meno che mai un detenuto malato» (Corte cost., n. 99/2019). In definitiva, è necessario che il giudice verifichi, caso per caso, mediante accertamenti tecnici, la compatibilità delle condizioni di salute del condannato con
il regime detentivo.
Firmato Da: RO UL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: AN LL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4dcfc11e5e305024 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
Risponde, peraltro, all'esigenza di salvaguardia del diritto alla salute dei detenuti l'art. 275 cod. proc. pen., che, al comma 4-bis stabilisce che non possa essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, cod. proc. pen. ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. Il legislatore stabilisce la preminenza assoluta della tutela della salute del detenuto sull'esigenza di preservare la sicurezza della collettività nel caso di ben determinate patologie (AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria) o di malattia particolarmente grave, per la quale non possano essere approntate adeguate cure in carcere. Circa la nozione di "malattia particolarmente grave", la quale può, evidentemente, riguardare qualunque patologia fisica e psichica, si è precisato che la valutazione demandata al giudice deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, avuto riguardo alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui il detenuto necessita (cfr. Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, [...], Rv. 279250; Sez. 1, n. 30495 del 5/07/2011, [...], Rv, 251478; Sez. 4, n. 14812 del 20/3/2025, [...]).
2. Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza ha compiuto un'istruttoria adeguata, aderendo a quanto stabilito in sede di annullamento con rinvio da questa Corte, disponendo perizia e acquisendo relazioni dell'Ospedale San Paolo e dell'istituto penitenziario, aggiornate al marzo 2025, sullo stato di salute del ricorrente. Ha concluso, sulla base di tanto, per la compatibilità della detenzione, motivando sul quadro clinico e sulla possibilità di cure anche esterne. In particolare, il Tribunale ha compiuto un'istruttoria ampia, disponendo perizia e acquisendo relazioni aggiornate. La motivazione espone ragioni concrete della ritenuta compatibilità con il carcere: (a) le patologie, seppur numerose e gravi, risultano clinicamente stabili e non associate a episodi acuti recenti;
(b) le terapie necessarie sono disponibili in istituto, con possibilità di ricorso, al bisogno, a strutture esterne ai sensi dell'art. 11 ord. pen.; (c) il detenuto dispone di un piantone per le esigenze quotidiane;
(d) il rischio di eventi cardiovascolari maggiori, pur presente, non risulta accresciuto dal contesto carcerario, essendo stato affermato in modo espresso che «non risulta che il carcere sia un fattore di rischio per le patologie prima elencate», e che «tale dato non è stato in alcun
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modo evidenziato dai sanitari».
Insomma, il Tribunale ha replicato specificamente al rischio di morte improvvisa evocato dalla difesa, rilevando che tale evenienza, pur possibile in ragione delle gravi patologie cardiovascolari in essere, non dipende dal contesto carcerario, ma dalla natura stessa delle patologie croniche, e che non è stato in alcun modo evidenziato dai sanitari che la detenzione costituisca fattore di aggravamento di tale rischio. In sintesi, la gestione del detenuto, secondo l'ordinanza impugnata, è assicurata tramite il suo continuo monitoraggio, la disponibilità di adeguate cure intramurarie (v'è il "supporto del personale infermieristico per necessità assistenziali compresa la somministrazione dei farmaci agli orari stabiliti") ed eventuale ricorso a strutture esterne, così da fronteggiare anche ipotetici episodi acuti. In tal modo il Tribunale ha escluso che la permanenza in istituto comporti aggravio specifico del rischio cardiovascolare, ritenendo che le cure e i controlli cardiologici possano essere garantiti mediante le risorse disponibili, con eventuale supporto esterno. Tale risposta è adeguata e non meramente apparente, come reputa parte ricorrente. Questi elementi, valorizzati nell'ordinanza e rimasti, di fatto, privi di censure (per illogicità manifeste, lacune motivazionali o contraddittorietà) prospettabili in questa sede, costituiscono risposta adeguata all'istanza originaria e rendono evidente l'infondatezza delle doglianze di carente motivazione. Sul punto, occorre nuovamente richiamare la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui <<sebbene l'articolo 3 della Convenzione non possa essere interpretato come fonte di un obbligo generale di liberare i detenuti per ragioni di salute, esso impone tuttavia allo Stato l'obbligo di tutelare il benessere fisico delle persone private della libertà, ad esempio fornendo loro l'assistenza medica necessaria, e di garantire condizioni di detenzione compatibili con la dignità umana, in modo da assicurare che le modalità di esecuzione delle misure imposte non sottopongano i detenuti a sofferenze o disagi di un'intensità eccedente il livello inevitabile inerente alla detenzione» (CEDU, MO c. Francia, 14.11.2002; confronta, negli stessi termini: CEDU, Farbtuhs c. Lettonia, 02.12.2004; CEDU, Kudła c. Polonia, 26.10.2000). Il che non significa, come anzidetto, che i problemi di salute del detenuto, quand'anche gravi, impongano, sempre e comunque, una declaratoria di incompatibilità con il regime carcerario. Non può, dunque, ritenersi violato il principio di diritto enunciato da questa Corte in sede di rinvio, essendo stata effettuata una valutazione tecnica delle condizioni sanitarie, mediante apposita perizia che si è espressamente soffermata
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Firmato Da: RO UL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: AN LL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4dcfc11e5e305024 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
sull'analisi delle condizioni di salute del ricorrente e, in particolare, sul dedotto maggior rischio cardiocircolatorio. Il sindacato di legittimità non consente di sostituire il proprio apprezzamento a quello di merito, salvo motivazione apparente, contraddittoria o manifestamente illogica (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944): caso qui come detto - certamente non ricorrente.
3. Al riguardo, poi, le censure sulla composizione del collegio peritale sono radicalmente inammissibili e, comunque, infondate. Anzitutto, la violazione delle norme dettate in tema di nomina del perito non determina l'inutilizzabilità della perizia, né può essere valorizzata, in sé, come vizio della motivazione della sentenza, ma può integrare una nullità deducibile nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20299 del 25/05/2020, Rv. 279253-01, proprio in una fattispecie in cui la difesa aveva omesso di proporre tempestivamente censure in merito alle modalità di scelta degli esperti nominati in affiancamento per l'integrazione della perizia nel giudizio di rinvio;
confronta, negli stessi termini, Sez. 6, n. 39235 del 04/07/2013, Rv. 257038-01). Nella specie, non è stato neppure dedotto, da parte ricorrente, e comunque non risulta dai verbali in atti, che la nullità sia stata eccepita non appena avuta cognizione della nomina dei periti e, per vero, neanche successivamete: sicché la relativa eccezione è sicuramente tardiva. Inoltre, l'art. 221 cod. proc. pen., pur richiedendo che la nomina ricada sugli *iscritti negli appositi albi» o su «persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina», non impone la nomina di specialisti di settore in senso stretto, rimettendo al giudice il potere di valutare la competenza tecnica del perito designato. La scelta di un medico legale e di un oncologo non integra alcuna violazione di legge, né vizio logico decisivo, posto che la perizia ha comunque descritto - come sopra già detto - le condizioni cliniche del ricorrente e fornito indicazioni sui trattamenti sanitari necessari, evidenziandone la compatibilità col regime carcerario: su tali dati, nulla di concreto, dal punto di vista medico-scientifico, è stato opposto da parte ricorrente, se non generiche deduzioni e la doglianza (come detto, in sé non rilevante, oltre che tardiva) circa la specializzazione degli ausiliari. Al riguardo, si ribadisce che non può essere imposto al giudice di merito la nomina di un determinato specialista piuttosto che di un altro (al di là del fatto che lo stesso ricorrente ne indica una pluralità, uno per ognuna delle numerose patologie da cui è affetto), essendo necessario e sufficiente che il giudice di merito,
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Firmato Da: RO UL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: AN LL Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Serial: 4dcfc11e5e305024 Firmato Da: SABRINA NT Emesso Da: US QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
tramite i menzionati pareri tecnici, abbia fornito adeguata risposta ai quesiti posti.
4. Ed ancora, l'omessa adesione alle conclusioni della consulenza di parte non comporta vizio di motivazione, se, come avvenuto, il giudice ha comunque preso in considerazione le condizioni cliniche e dato conto delle ragioni del rigetto delle deduzioni prospettate nella menzionata consulenza. In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, [...], Rv. 283807-01). Come detto, nel caso di specie il Tribunale ha dato conto delle condizioni sanitarie del condannato, ritenendo la compatibilità del regime carcerario con le patologie da cui è affetto, previa dettagliata analisi della gravità clinica e delle possibilità di cura all'interno e - se del caso - all'esterno dell'istituto penitenziario.
5. Quanto all'assunta erronea valutazione della pericolosità sociale, la stessa non era neppure oggetto del giudizio demandato al giudice del rinvio, essendo stata (secondo il provvedimento di annullamento di questa Corte) correttamente valutata nel provvedimento originario. Ad ogni modo, stante anche il decorso del tempo, il Tribunale ha ritenuto di operare nuovamente tale valutazione, con motivazione che non è apparente o anche solo carente, valorizzando, al riguardo, la gravità dei reati e la vicinanza temporale della loro commissione. Il Tribunale ha fatto leva, in proposito, su diversi elementi: (a) la natura estremamente grave dei reati per i quali il condannato sta espiano la pena, tra cui l'omicidio aggravato;
(b) la circostanza che tali reati siano stati perpetrati nonostante le pluripatologie da cui l'imputato già allora era affetto, ritenendosi così che le condizioni di salute non abbiano depotenziato la sua capacità criminale;
(c) l'assenza di elementi sopravvenuti idonei a ridurre la pericolosità sociale;
(d) la persistenza di un rischio elevato per la collettività, desunto dalle modalità della condotta e dalla gravità del reato commesso. Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della persistente pericolosità e considerati adeguatamente ai fini del detto bilanciamento ex art. 147, comma 4, cod. pen. In questo contesto, non è vero che il Tribunale non abbia valutato la possibilità di espiare la pena in detenzione domiciliare. Il giudice del merito, invero, ha escluso che la stessa potesse costituire
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strumento idoneo a contemperare le esigenze di sicurezza collettiva con la tutela della salute. Sul punto, l'ordinanza osserva espressamente che «non emergono elementi che consentano di ritenere che le esigenze di sicurezza collettiva possano essere contenute attraverso la detenzione domiciliare, quand'anche in luogo diverso dall'abitazione», valorizzando la gravità e l'attualità del pericolo desunto dai richiamati elementi peculiari, caratterizzanti la persona de ricorrente. Dunque, il Tribunale ha espressamente considerato ed escluso che un collocamento in luogo diverso dall'abitazione familiare possa comunque neutralizzare tale grave pericolo di recidiva, ribadendo che la valutazione deve essere improntata al bilanciamento tra salute e sicurezza e che, nel caso di specie, non vi sono ragioni per ritenere che la seconda sia recessiva rispetto al pur problematico quadro sanitario del ricorrente, comunque fronteggiabile nella struttura carceraria. La decisione, in definitiva, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come la detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. non possa essere concessa quando permanga un giudizio di elevata pericolosità sociale, non risultando idonea a neutralizzare il rischio di recidiva e si sia effettuato il detto doveroso bilanciamento del diritto del condannato a ricevere le più appropriate cure mediche in ambiente extra murario con le istanze sociali correlate alla pericolosità del predetto (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699-01; confronta, in termini analoghi: Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948-01 e Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, Rv. 276413-01, entrambe in motivazione). Le deduzioni difensive, volte a sollecitare una rivalutazione di merito sulla concreta recidivanza, non sono consentite in sede di legittimità.
6. Quanto al rilievo attribuito all'atteggiamento polemico del detenuto verso le cure, la motivazione non appare determinante la decisione presa, basata su ulteriori e prevalenti considerazioni circa la stabilità clinica e la possibilità di gestione sanitaria in carcere.
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7. In definitiva, il Tribunale ha correttamente comparato il diritto alla salute con le esigenze di sicurezza collettiva, come imposto dall'art. 147, comma 4, cod. pen., escludendo sulla base di una perizia rimasta priva di specifiche e ammissibili censure tecniche - la sussistenza di un'incompatibilità assoluta tra le condizioni cliniche e la permanenza in carcere. L'ordinanza impugnata resiste, dunque, alle censure di violazione di legge e manifesta illogicità, avendo assicurato una motivazione congrua e conforme ai principi di legittimità e convenzionali sopra richiamati.
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3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono le condizioni di salute delle persone, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore Luciano Cavallone
Il Presidente
SA ZU
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