Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria è subordinata alla sussistenza di pericolo di fuga e alla presenza di una situazione di urgenza. Quest'ultimo presupposto può essere ravvisato anche nelle modalità attraverso le quali si manifesta il pericolo di fuga, dimostrando in concreto l'elevata probabilità che il soggetto si allontano dal territorio dello Stato. (Fattispecie in cui il soggetto era stato trovato in ora notturna senza giustificato motivo in località di frontiera).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2006, n. 39767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39767 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 24/10/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1778
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 029211/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC OV N. IL 15/11/1967;
avverso ORDINANZA del 26/06/2006 della CORTE d'APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO Domenico;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GERACI Vincenzo per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorrente propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha convalidato l'arresto operato dagli organi di Polizia e applicato la custodia cautelare in carcere ex art. 716 c.p.p. ai fini estradizionali verso la Romania;
che AU ID, precisa l'ordinanza impugnata, era ricercato in campo internazionale in quanto nei suoi confronti era stato emesso il 27 maggio 2002 dall'Autorità Giudiziaria rumena mandato d'arresto per truffa;
che il Presidente della Corte d'Appello di Milano ha convalidato l'arresto di AU ID operato il 25 giugno 2006 in Como alle ore 5,50 poiché questi senza giustificato motivo e in ore notturne si trovava in località di frontiera e, verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 715 e 716 c.p.p., ha adottato nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere;
che il ricorrente deduce l'insussistenza del presupposto dell'urgenza indispensabile per l'operatività della procedura dell'art. 716 c.p.p., comma 1, e in ogni caso, il difetto di motivazione in proposito;
che, rileva il ricorrente, la sua presenza in Como era dovuta a ragioni di lavoro, in quanto egli, oltre a lavorare alle dipendenze della ditta "Coepte rail" di Buccinasco, presta la propria attività di vigilante nelle ore serali presso il locale "Bingo opla" di Como e quel mattino rientrava a Milano dopo la chiusura del locale e non si stava allontanando dal territorio nazionale;
che, per le medesime ragioni, era illegittima l'applicazione della misura cautelare non sussistendo il pericolo di fuga;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 dei termini delle questioni poste.
Considerato che l'art. 716 c.p.p. richiede quali presupposti, per l'arresto provvisorio da parte della Polizia Giudiziaria, la sussistenza di una situazione di "urgenza" riferita soprattutto al "pericolo di fuga" nonché alla presentazione di una domanda di arresto provvisorio da parte dello Stato richiedente;
che l'art. 716 c.p.p., comma 1 richiede quale condizione per l'arresto provvisorio da parte della Polizia Giudiziaria una "situazione di urgenza" fondamentalmente riferita al "pericolo di fuga" trova conferma nel richiamo all'art. 715 c.p.p., comma 2 e nell'applicazione dell'art. 714 c.p.p., comma 2 ed è legittimato dall'esistenza di una domanda di arresto provvisorio avanzata dallo Stato richiedente in attesa della domanda di estradizione;
che la "situazione d'urgenza", sebbene si caratterizzi quale elemento eventuale e ulteriore rispetto agli altri e non necessariamente identificabile nel "pericolo di fuga", può anche essere ravvisata nelle modalità attraverso le quali il "pericolo di fuga" si manifesti, dimostrando in concreto una elevata probabilità che l'estradando si allontani dal territorio dello Stato con conseguente rischio di non rendere possibile la sua consegna allo Stato richiedente;
che il provvedimento impugnato, pur in termini sintetici, dà conto del "pericolo di fuga" e della "urgenza" dell'intervento degli organi di Polizia, in considerazione della circostanza che AU ID "si trovava in ore notturne senza giustificato motivo in località di frontiera", situazione che ex ante ampiamente legittimava la prognosi formulata dagli organi di Polizia, convalidata poi dal Presidente della Corte d'Appello;
che la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga e dell'urgenza d'intervento che la situazione accertata dimostri è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da una motivazione corretta e completa;
che le questioni poste dal ricorrente si caratterizzano come censure a scelte di merito operate in sede di primo accertamento e propongono una diversa e alternativa interpretazione della situazione accertata non ammessa in sede di verifica della legittimità del provvedimento adottato e che potrebbero essere prospettate nel corso della procedura a norma degli artt. 715 e 718 c.p.p.;
che l'art. 716 c.p.p., comma 4 - in attuazione dei principi sanciti dall'art. 13 Cost., commi 3 e 4 - demanda al Presidente della Corte di Appello il potere di controllare la legittimità dell'arresto che realizza un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p. sia con riferimento ai termini per la convalida sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del Presidente della Corte di Appello in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che nell'ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare che, una volta convalidato l'arresto, è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente;
che il ricorso è infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006