Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2010, n. 34521
CASS
Sentenza 26 maggio 2010

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In caso di intervento medico-chirurgico con esito infausto, il consenso del paziente che, se espresso validamente e nei limiti di cui all'art. 5 cod. civ., preclude la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, assumendo efficacia scriminante, non è necessario, perché l'intervento medico-chirurgico sia penalmente lecito, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o nelle ipotesi previste dalla legge. (La Corte ha anche osservato che, in presenza di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all'intervento terapeutico, l'atto, asseritamente terapeutico, costituisce un'indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente, ma anche della sua integrità; peraltro, in caso di esito fausto dell'intervento, la sussistenza di un pericolo grave ed attuale per la vita o la salute del paziente, pur non scriminando la condotta, esclude il dolo intenzionale di lesioni, in quanto il medico che interviene nonostante il dissenso del paziente, si rappresenta la necessità di salvaguardarne, cionondimeno, la vita o la salute poste in pericolo).

In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento (dal quale consegua la morte di quest'ultimo) in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, ad esempio provocando coscientemente un'inutile mutilazione, od agendo per scopi estranei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), non accettati dal paziente; al contrario, non ne risponde, nonostante l'esito infausto, il medico che sottoponga il paziente ad un trattamento non consentito ed in violazione delle regole dell'arte medica, quando nella sua condotta sia rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali casi la condotta non è diretta a ledere, e l'agente, se cagiona la morte del paziente, risponderà di omicidio colposo ove l'evento sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare.

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  • 1La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali
    Claudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. In ossequio al principio di legalità, l'obbligo giuridico d'impedire l'evento, ex art. 40 II comma c.p., deve scaturire sempre da fonti formali, costituite dalla sola legge extrapenale e dal contratto. Soltanto queste fonti sono deputate ad individuare il cosiddetto garante dell'integrità di uno o più beni giuridici: la sentinella posta a guardia di un castello, pronta ad intervenire nel momento in cui il nemico riesca a saltare il fossato, secondo un'icastica immagine talvolta evocata. La giurisprudenza però, specialmente in ambito medico, privilegia talvolta, quale fonte della posizione di garanzia, la mera posizione che il soggetto occupa in relazione ad una certa vicenda. Si …

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  • 2Art. 589 - Omicidio colposo
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Il dolo eventuale si espande all'attività medica
    Paolo Piras · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per scaricare la sentenza qui commentata, clicca sotto su "download documento". 1. Il caso. Il dolo eventuale si espande. Alla sua espansione segue una più aspra reazione giudiziaria. S'insinua in territori, dove un tempo la colpa era la regina esclusiva. E' questo un fenomeno metastatico, se visto con occhi garantisti. Se visto con occhi di tutela, è invece la diffusione di un farmaco. Dopo la circolazione stradale e l'infortunistica del lavoro, l'ultimo territorio di espansione del dolo eventuale è quello dell'attività medica svolta in assenza del consenso informato del paziente. Il dolo eventuale nella tradizionale definzione di accettazione del rischio di verificazione dell'evento …

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  • 4Riflessioni sul diritto penale dell’atteggiamento interiore tra teoria, legislazione e prassi
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 16 giugno 2025

    Abstract: l'animo del reo sembra assumere una nuova centralità nel diritto penale. Il contributo intende criticare questa recente tendenza, che emerge dalla legislazione e dalle pronunce delle Corti. Dopo aver inquadrato, sinteticamente, le coordinate teoriche del tema, il principale ambito d'indagine è costituito dal dolo, che pare sempre più impregnarsi dei moventi dell'autore. Vengono, inoltre, prese in considerazione la cd. pena naturale e, tra le aggravanti, specialmente quella della crudeltà. Abstract: the mind of the offender seems to acquire a new main role in criminal law. The aim of this paper is to criticize the trend, that emerges from legislation and Courts pronouncements. …

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  • 5Alleanza terapeutica: il ruolo del consenso informato e gli effetti della sua violazione
    Valentina Carella · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2010, n. 34521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34521
Data del deposito : 26 maggio 2010

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