Sentenza 4 febbraio 2002
Massime • 1
Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia, previsto dall'ultimo comma dell'art. 46 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. La prescrizione in materia previdenzialeFranco Castellucci · https://www.filodiritto.com/ · 7 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI IA RE, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ROMEO FRANCESCO, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MACRÌ AMEDEO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIORI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO IA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 199/98 del Tribunale di LOCRI, depositata il 17/03/98 R.G.N. 500/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato PICCIOTTO per delega PROSPERI VALENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Locri, con sentenza del 17 marzo 1998, accogliendo parzialmente l'appello proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha riformato l'impugnata decisione pretorile, ed ha rigettato per intervenuta prescrizione la domanda avanza dalla sig.ra OR MA TE, diretta ad ottenere l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in relazione al parto avvenuto il 24 luglio 1993, sul presupposto dalla sua qualità di bracciante agricola.
Il giudice dell'appello ha osservato - per quanto rileva ai fini del presente giudizio di legittimità - che il diritto fatto valere in giudizio, relativamente al periodo di astensione obbligatoria, era estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 6 ult. co. della legge n. 138/1943, atteso che il momento di decorrenza del termine annuale di prescrizione stabilito da questa norma era da individuare nel giorno successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa, e che, nel caso di specie, tra la data di proposizione della domanda amministrativa e il successivo atto interruttivo rappresentato dal ricorso amministrativo era intercorso un periodo superiore allo anno.
La sig.ra OR chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo.
L'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- La ricorrente OR denunzia violazione dell'art. 6 ult. co. della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e dell'art. 2943 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). Rileva la contraddittorietà della decisione impugnata per avere il Tribunale da un lato affermato, in via generale, che il momento di decorrenza della prescrizione dev'essere individuato facendo riferimento all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 - secondo cui la richiesta di prestazione all'Istituto si intende respinta dopo il decorso di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa senza che l'Istituto si sia pronunciato -, e per avere dall'altro, in contrasto con tale affermazione ed in violazione di legge, ritenuto che nel caso concreto la prescrizione decorreva invece dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Osserva che, dovendo invece nella specie la prescrizione farsi decorrere dal 22 ottobre 1993, cioè dal 120° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa diretta ad ottenere la indennità di maternità il termine annuale era stato interrotto dal ricorso amministrativo ed anche dalla domanda giudiziale proposti entro l'anno da detta data. 2)- Il ricorso è fondato.
La motivazione dell'impugnata sentenza risulta, anzitutto, inficiata dalla contraddittorietà denunziata dalla ricorrente. In effetti il Tribunale ha dapprima affermato, in termini generali, che, al fine di individuare il "dies a quo" del termine prescrizionale annuale (ex art. 6 legge n. 138/1943) è necessario rifarsi alla normativa di cui agli artt. 7 e 443 primo comma della legge n. 533 del 1973 (normativa in base alla quale la domanda relativa a controversie previdenziali è procedibile quando, tra l'altro, siano decorsi i termini per il compimento dei procedimenti amministrativi, tenendo conto che la domanda amministrativa di richiesta della prestazione deve intendersi respinta quando siano decorsi 120 giorni dalla data di presentazione senza che l'Istituto si sia pronunciato) ed avere altresì riguardo al disposto dell'art. 46, quinto e sesto coma, della legge n. 88 del 1989 (secondo cui dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato, in materia di prestazioni previdenziali, decorrono novanta giorni per proporre ricorso al comitato provinciale, decorsi i quali inutilmente, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria). Successivamente, però, nella stessa motivazione si afferma, con riguardo alla concreta fattispecie, che il momento di decorrenza della prescrizione coincide con il giorno successivo a quello di proposizione della domanda amministrativa (con la conseguenza che nella specie il termine prescrizionale sarebbe interamente decorso prima della proposizione della domanda giudiziale). Sussiste dunque la denunziata contraddittorietà, unitamente alla inosservanza del principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e riferibile anche all'ipotesi di specie, secondo cui "il termine prescrizionale annuale del diritto alla indennità di malattia previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio-rifiuto, ex art. 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46 comma quinto della legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal comma sesto del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria" (Cass. 26 agosto 1997 n. 8042). 3)- Poiché l'impugnata sentenza è inficiata dai denunziati vizi, in accoglimento del ricorso la sentenza stesa deve essere cassata, e la causa va rinviata ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale terrà conto dei rilievi prima svolti e si uniformerà ai principi sopra enunciati approntando adeguata motivazione della sua decisione, e provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2002