Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1396
CASS
Sentenza 4 febbraio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il termine prescrizionale annuale del diritto all'indennità di malattia, previsto dall'ultimo comma dell'art. 46 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio - rifiuto, ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all'INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell'eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell'art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo, decorso il quale l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Commentario1

  • 1La prescrizione in materia previdenziale
    Franco Castellucci · https://www.filodiritto.com/ · 7 maggio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1396
Data del deposito : 4 febbraio 2002

Testo completo