CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE UP - 18/02/2026 R.G.N. 33787/2025 ES CO SENTENZA sul ricorso proposto da: GA RM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele MAZZOTTA che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi alle note scritte;
Udito il difensore, avv. Francesco PETRELLI anche per il co-difensore avv. BARILLÀ Davide, in difesa di GA, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 19887 del 22/03/2023) e in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 7 marzo 2013, ha assolto RM GA dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata “cosca Gallico” (art. 416-bis cod. pen., dal 28 marzo 2007 – data della scarcerazione per la precedente condanna e in permanenza – Capo A) e, esclusa la circostanza aggravante dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge 8 novembre 1991, n. 356, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292), ha determinato in due anni e sei mesi di reclusione il trattamento sanzionatorio per il reato di intestazione fittizia in concorso ex artt. 110 e 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, commesso il 10 marzo 2008 – Capo B), in relazione al quale la responsabilità penale era già stata accertata in via definitiva a seguito di Sez. 5, n. 43036 del 5/06/2015 che aveva rigettato sul punto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 5 maggio 2014. 1.1. Fermo l'accertamento di responsabilità per il reato di intestazione fittizia, divenuto irrevocabile in data 5 giugno 2015, i successivi giudizi di rinvio, che si sono celebrati innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, hanno avuto per oggetto la contestazione associativa, per la quale è stata infine pronunciata l'assoluzione per non avere commesso il Penale Sent. Sez. 1 Num. 8145 Anno 2026 Presidente: OC AC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 18/02/2026 fatto, e la verifica della sussistenza della circostanza aggravante dell'articolo 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 contestata in relazione al capo B). All'esito del terzo giudizio di rinvio, la detta circostanza aggravante è stata esclusa e, con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha determinato il trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) ex artt. 110 e 512-bis cod. pen., commesso il 10 marzo 2008 (già art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356).
2. Ricorre RM GA,a mezzo dei difensori avv. Francesco Petrelli e avv. Davide Barillà, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio della motivazione nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) sul quale si era formato il giudicato parziale. La determinazione della pena è stata erroneamente fondata sul ruolo che GA RM avrebbe rivestito nell'associazione mafiosa dalla quale, tuttavia, è stato definitivamente assolto, sicché, anche sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche, tale percorso motivazionale, che neppure tiene conto di quanto già stabilito nei precedenti giudizi di rinvio, si palesa non rispettoso delle richiamate disposizioni di legge nonché illogico e contraddittorio. Del resto, quanto al ruolo assunto da GA RM nella condotta contestata al capo B), dall'accertamento irrevocabile è emerso che tutte le operazioni compiute erano state esclusivo appannaggio di RE GA, essendo emerso un ruolo del tutto marginale a carico di un imputato. Anche il valore di circa due milioni di euro attribuito al terreno oggetto di interposizione non deriva da un accertamento, ma unicamente da una valutazione soggettiva espressa dalla polizia giudiziaria, sicché il riferimento al detto valore risulta incoerente rispetto al percorso motivazionale di determinazione della pena. D'altra parte, non si è tenuto conto del pieno inserimento sociale dell'imputato che è stato condannato per una condotta che risale a un tempo remoto, tanto che dopo quelle vicende ha conseguito la laurea magistrale, è divenuto autore di cinema e teatro, pubblica libri e vince premi letterari.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cpv., cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) sul quale si era formato giudicato parziale. La Corte d'appello non ha tenuto conto del riconosciuto vincolo della continuazione fra il reato del capo B) e i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise d'appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, come invece impone la giurisprudenza (Sez. 1, n. 5517/2024 del 30/11/2023). Le sentenze pronunciate in sede di rinvio della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 e in data 2 novembre 2021 avevano, infatti, riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e i reati anteriormente giudicati con la richiamata sentenza definitiva, tanto che la pena era stata complessivamente determinata per entrambe le imputazioni in anni quattro e mesi quattro di reclusione, mentre la sentenza impugnata ha proceduto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in via autonoma e senza applicare la già riconosciuta continuazione esterna, così riformando la decisione in senso deteriore. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È opportuno ripercorrere brevemente lo sviluppo del procedimento a carico di RM GA: - con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, l'imputato è stato dichiarato responsabile, ritenuta la continuazione, dei reati di associazione mafiosa (capo A) e di intestazione fittizia (capo B), venendo condannato con la diminuente del rito abbreviato alla pena di venti anni di reclusione. Con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 5 maggio 2014, la sentenza di primo grado è stata riformata con riguardo alle circostanze aggravanti contestate al reato associativo, che sono state escluse, e, per conseguenza, la pena è stata rideterminata in dodici anni di reclusione. Con sentenza della Corte di cassazione in data 8 giugno 2015 n. 43036, la sentenza di appello è stata annullata limitatamente al reato associativo (capo A) e alla aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B); - con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016, pronunciata in sede di rinvio, la sentenza di primo grado è stata riformata per quello che riguarda il trattamento sanzionatorio che è stato rideterminato in quattro anni e quattro mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reati dei capi A) e B) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. Con sentenza della Corte di cassazione in data 10 gennaio 2018 n. 41111, la sentenza di appello è stata annullata con rinvio quanto alla responsabilità sul capo A) e quanto alla circostanza aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B); - con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 3 novembre 2021, pronunciata in sede di rinvio, la sentenza di primo grado è stata riformata per quello che riguarda il trattamento sanzionatorio che è stato rideterminato in quattro anni di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reati dei capi A) e B) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. Con sentenza della Corte di cassazione in data 22 marzo 2023 n. 19887, la sentenza di appello è stata annullata con rinvio quanto alla responsabilità sul capo A) e quanto alla circostanza aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B). Il terzo giudizio di rinvio si è concluso con la sentenza impugnata. 2. È preliminare l’esame del secondo motivo che è fondato.
2.1. Per effetto dell’affastellarsi delle decisioni, si è consolidata la pretesa difensiva di unificazione del reato del capo B), per il quale l’accertamento di responsabilità è divenuto irrevocabile fin dal 8 giugno 2015, con quelli giudicati dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. In effetti, la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 (pag. 95 e segg.), nel determinare il trattamento sanzionatorio per il capo B), aveva ravvisato la continuazione interna con il capo A), nonché con i reati giudicati nel 1996. Orbene, il venire meno della condanna per il capo A) non determina alcuna censura logica e giuridica rispetto alla riconosciuta unificazione del capo B) con i fatti già irrevocabilmente giudicati, non essendo stata proposta l’impugnazione da parte del pubblico ministero avverso tale statuizione (che aveva accolto l’originario motivo di appello). L’unificazione è stata ritenuta operare, nel caso di specie, tra tutti i reati, singolarmente considerati, sicché il venire meno di uno di essi (capo A) non produce conseguenze sul ravvisato legame tra gli altri (capo B e reati giudicati nel 1996). 3 2.2. La sentenza è dunque errata sul punto e va conseguentemente annullata.
3. Nel procedere a nuovo giudizio, il giudice di rinvio vorrà tenere conto, per la quantificazione della pena, dei seguenti principi: - «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 – dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 04; - «il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato» (Sez. 2, Sentenza n. 3161 del 11/12/2012 - dep. 2013, F., Rv. 254536 – 01); - «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione» (Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 – 01); - «in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata» (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019 – dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680 – 01).
3.1. Nel procedere nel senso indicato, anche in riferimento al primo motivo, il giudice di rinvio vorrà procedere a nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, prese a limite le sanzioni inflitte con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 e con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 3 novembre 2021, incluse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che non può essere valorizzata, ai fini dell’art. 133 cod. pen., la condotta del capo A) per la quale l’imputato è stato assolto e deve darsi conto del successivo comportamento dell’imputato, ove obiettivamente valutabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 18/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE AC OC 5
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gabriele MAZZOTTA che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi alle note scritte;
Udito il difensore, avv. Francesco PETRELLI anche per il co-difensore avv. BARILLÀ Davide, in difesa di GA, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 19887 del 22/03/2023) e in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 7 marzo 2013, ha assolto RM GA dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata “cosca Gallico” (art. 416-bis cod. pen., dal 28 marzo 2007 – data della scarcerazione per la precedente condanna e in permanenza – Capo A) e, esclusa la circostanza aggravante dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 legge 8 novembre 1991, n. 356, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292), ha determinato in due anni e sei mesi di reclusione il trattamento sanzionatorio per il reato di intestazione fittizia in concorso ex artt. 110 e 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, commesso il 10 marzo 2008 – Capo B), in relazione al quale la responsabilità penale era già stata accertata in via definitiva a seguito di Sez. 5, n. 43036 del 5/06/2015 che aveva rigettato sul punto il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 5 maggio 2014. 1.1. Fermo l'accertamento di responsabilità per il reato di intestazione fittizia, divenuto irrevocabile in data 5 giugno 2015, i successivi giudizi di rinvio, che si sono celebrati innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria, hanno avuto per oggetto la contestazione associativa, per la quale è stata infine pronunciata l'assoluzione per non avere commesso il Penale Sent. Sez. 1 Num. 8145 Anno 2026 Presidente: OC AC Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 18/02/2026 fatto, e la verifica della sussistenza della circostanza aggravante dell'articolo 12-sexies decreto-legge n. 306 del 1992 contestata in relazione al capo B). All'esito del terzo giudizio di rinvio, la detta circostanza aggravante è stata esclusa e, con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha determinato il trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) ex artt. 110 e 512-bis cod. pen., commesso il 10 marzo 2008 (già art. 12-quinquies decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356).
2. Ricorre RM GA,a mezzo dei difensori avv. Francesco Petrelli e avv. Davide Barillà, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio della motivazione nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) sul quale si era formato il giudicato parziale. La determinazione della pena è stata erroneamente fondata sul ruolo che GA RM avrebbe rivestito nell'associazione mafiosa dalla quale, tuttavia, è stato definitivamente assolto, sicché, anche sotto il profilo delle circostanze attenuanti generiche, tale percorso motivazionale, che neppure tiene conto di quanto già stabilito nei precedenti giudizi di rinvio, si palesa non rispettoso delle richiamate disposizioni di legge nonché illogico e contraddittorio. Del resto, quanto al ruolo assunto da GA RM nella condotta contestata al capo B), dall'accertamento irrevocabile è emerso che tutte le operazioni compiute erano state esclusivo appannaggio di RE GA, essendo emerso un ruolo del tutto marginale a carico di un imputato. Anche il valore di circa due milioni di euro attribuito al terreno oggetto di interposizione non deriva da un accertamento, ma unicamente da una valutazione soggettiva espressa dalla polizia giudiziaria, sicché il riferimento al detto valore risulta incoerente rispetto al percorso motivazionale di determinazione della pena. D'altra parte, non si è tenuto conto del pieno inserimento sociale dell'imputato che è stato condannato per una condotta che risale a un tempo remoto, tanto che dopo quelle vicende ha conseguito la laurea magistrale, è divenuto autore di cinema e teatro, pubblica libri e vince premi letterari.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione nonché la violazione di legge, in riferimento agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cpv., cod. pen., con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato del capo B) sul quale si era formato giudicato parziale. La Corte d'appello non ha tenuto conto del riconosciuto vincolo della continuazione fra il reato del capo B) e i reati giudicati con la sentenza della Corte di Assise d'appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, come invece impone la giurisprudenza (Sez. 1, n. 5517/2024 del 30/11/2023). Le sentenze pronunciate in sede di rinvio della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 e in data 2 novembre 2021 avevano, infatti, riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del giudizio e i reati anteriormente giudicati con la richiamata sentenza definitiva, tanto che la pena era stata complessivamente determinata per entrambe le imputazioni in anni quattro e mesi quattro di reclusione, mentre la sentenza impugnata ha proceduto alla determinazione del trattamento sanzionatorio in via autonoma e senza applicare la già riconosciuta continuazione esterna, così riformando la decisione in senso deteriore. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è fondato. 1.1. È opportuno ripercorrere brevemente lo sviluppo del procedimento a carico di RM GA: - con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, l'imputato è stato dichiarato responsabile, ritenuta la continuazione, dei reati di associazione mafiosa (capo A) e di intestazione fittizia (capo B), venendo condannato con la diminuente del rito abbreviato alla pena di venti anni di reclusione. Con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 5 maggio 2014, la sentenza di primo grado è stata riformata con riguardo alle circostanze aggravanti contestate al reato associativo, che sono state escluse, e, per conseguenza, la pena è stata rideterminata in dodici anni di reclusione. Con sentenza della Corte di cassazione in data 8 giugno 2015 n. 43036, la sentenza di appello è stata annullata limitatamente al reato associativo (capo A) e alla aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B); - con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016, pronunciata in sede di rinvio, la sentenza di primo grado è stata riformata per quello che riguarda il trattamento sanzionatorio che è stato rideterminato in quattro anni e quattro mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reati dei capi A) e B) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. Con sentenza della Corte di cassazione in data 10 gennaio 2018 n. 41111, la sentenza di appello è stata annullata con rinvio quanto alla responsabilità sul capo A) e quanto alla circostanza aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B); - con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 3 novembre 2021, pronunciata in sede di rinvio, la sentenza di primo grado è stata riformata per quello che riguarda il trattamento sanzionatorio che è stato rideterminato in quattro anni di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reati dei capi A) e B) e quelli giudicati con la sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. Con sentenza della Corte di cassazione in data 22 marzo 2023 n. 19887, la sentenza di appello è stata annullata con rinvio quanto alla responsabilità sul capo A) e quanto alla circostanza aggravante dell'articolo 7 legge n. 203 del 1991 contestata al capo B). Il terzo giudizio di rinvio si è concluso con la sentenza impugnata. 2. È preliminare l’esame del secondo motivo che è fondato.
2.1. Per effetto dell’affastellarsi delle decisioni, si è consolidata la pretesa difensiva di unificazione del reato del capo B), per il quale l’accertamento di responsabilità è divenuto irrevocabile fin dal 8 giugno 2015, con quelli giudicati dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria in data 25 gennaio 1996, irrevocabile il 21 ottobre 1996. In effetti, la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 (pag. 95 e segg.), nel determinare il trattamento sanzionatorio per il capo B), aveva ravvisato la continuazione interna con il capo A), nonché con i reati giudicati nel 1996. Orbene, il venire meno della condanna per il capo A) non determina alcuna censura logica e giuridica rispetto alla riconosciuta unificazione del capo B) con i fatti già irrevocabilmente giudicati, non essendo stata proposta l’impugnazione da parte del pubblico ministero avverso tale statuizione (che aveva accolto l’originario motivo di appello). L’unificazione è stata ritenuta operare, nel caso di specie, tra tutti i reati, singolarmente considerati, sicché il venire meno di uno di essi (capo A) non produce conseguenze sul ravvisato legame tra gli altri (capo B e reati giudicati nel 1996). 3 2.2. La sentenza è dunque errata sul punto e va conseguentemente annullata.
3. Nel procedere a nuovo giudizio, il giudice di rinvio vorrà tenere conto, per la quantificazione della pena, dei seguenti principi: - «il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori, giudizi di rinvio, dovendo la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in peius l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di impugnazione dell'imputato, senza che rilevi, in contrario, la circostanza che il pubblico ministero abbia impugnato la prima sentenza nel capo relativo alla misura della pena e non abbia coltivato il gravame avverso il rigetto» (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 – dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 04; - «il divieto di reformatio in pejus opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile in pejus l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato» (Sez. 2, Sentenza n. 3161 del 11/12/2012 - dep. 2013, F., Rv. 254536 – 01); - «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il solo reato più grave, il giudice del rinvio, nel determinare la pena per il reato residuo, meno grave, non è vincolato alla quantità di pena individuata quale aumento ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. ma, per la regola del divieto di reformatio in peius, non può irrogare una pena che, per specie e quantità, costituisca un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione» (Sez. 4, n. 13806 del 07/03/2023, Clemente, Rv. 284601 – 01); - «in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell'imputato relativo alla sussistenza del reato ed alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non interessato dall'annullamento, cosicché, in caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta dal giudice di primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in grado d'appello con la sentenza annullata» (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019 – dep. 2020, El Khalfi, Rv. 278680 – 01).
3.1. Nel procedere nel senso indicato, anche in riferimento al primo motivo, il giudice di rinvio vorrà procedere a nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, prese a limite le sanzioni inflitte con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 1 marzo 2016 e con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 3 novembre 2021, incluse le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che non può essere valorizzata, ai fini dell’art. 133 cod. pen., la condotta del capo A) per la quale l’imputato è stato assolto e deve darsi conto del successivo comportamento dell’imputato, ove obiettivamente valutabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Così è deciso, 18/02/2026 4 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE AC OC 5